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Diamante, «violazioni dei diritti di un detenuto». L’esposto dell’avvocato Francesco Liserre

L’uomo «in condizioni di fragilità determinate dallo stato di tossicodipendenza è detenuto nel carcere di Cosenza»

Pubblicato il: 21/02/2025 – 6:41
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Diamante, «violazioni dei diritti di un detenuto». L’esposto dell’avvocato Francesco Liserre

COSENZA Un uomo di Diamante, in condizioni di fragilità determinate dal suo stato di tossicodipendenza, detenuto nella Casa Circondariale di Cosenza, «è stato indebitamente privato di giustizia da quattro mesi». E’ quanto denuncia il suo avvocato di fiducia, Francesco Liserre, in un articolato e documentato esposto presentato nei confronti del Direttore della Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro e inviato al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, al Procuratore della Repubblica di Catanzaro al Procuratore della Repubblica di Paola, al Presidente della Camera Penale di Paola e, infine, al Garante Nazionale dei Diritti dei detenuti.

Il fatto

Un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ratifica la provvisoria revoca dell’affidamento terapeutico del giovane diamantese, già avviato in una struttura residenziale di recupero, confermando la detenzione carceraria nell’istituto di pena di Cosenza. L’avvocato Liserre, il 15 ottobre 2024, presenta via pec alla Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro un ricorso in Cassazione contro il provvedimento. Il ricorso, – secondo l’avvocato Liserre – sarebbe stato trattenuto dal dirigente della Cancelleria che avrebbe sollecitato, una settimana dopo la sua ricezione, la trasmissione cartacea prevista per legge. Per il legale, invece, «l’inottemperanza di tale adempimento, rilevabile solo sul diverso piano amministrativo con la richiesta dei diritti di cancelleria corrispondenti, ovvero con l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, giammai avrebbe potuto impedire la trasmissione del ricorso che sarebbe dovuta avvenire senza alcun ritardo e non il 20 febbraio 2025, dopo quattro mesi di inescusabile inerzia». (f.b.)

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