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LA RELAZIONE

Norme generiche o parere finanziario assente: i vulnus della legislazione regionale nel 2024

La Corte dei Conti evidenzia alcune criticità nell’attività normativa del Consiglio regionale, in particolare nella copertura finanziaria e nelle procedure

Pubblicato il: 18/06/2025 – 17:44
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Norme generiche o parere finanziario assente: i vulnus della legislazione regionale nel 2024

CATANZARO «Estrema genericità nella redazione delle norme finanziarie e delle relazioni tecniche che le accompagnano. E’ questa una delle criticità che la Corte dei Conti segnala nella produzione legislativa del Consiglio regionale nel 2024: come ogni anno infatti la magistratura contabile pubblica la “Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”, mettendo in evidenza lati positivi e negativi. La premessa è che – si legge nella relazione – nel corso dell’anno 2024 sono state approvate 43 leggi regionali. Quindi, la Corte dei Conti specifica che «in relazione a norme con clausola di invarianza, si è sovente riscontrato l’impiego della clausola “si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente”, a cui, meno frequentemente, si è accompagnata apposita nota del dipartimento interessato attestante la maggiore flessibilità organizzativa. Altra pratica diffusa che si è riscontrata – scrive la Corte dei Conti – ha riguardato l’inserimento della clausola di invarianza finanziaria supportata dalla presenza di fondi nazionali o comunitari non adeguatamente descritti all’interno della relazione tecnico finanziaria; in generale, si è osservato che, nelle relazioni tecnico-finanziarie, continuano a verificarsi carenze informative, che non giovano ad una puntuale ricostruzione degli oneri riportati, né motivano la previsione di invarianza finanziaria. Si auspica – rimarca la magistratura contabile – che il processo di miglioramento nella redazione delle suddette relazioni possa integrare sempre maggiori contenuti informativi, al fine di fornire una migliore chiarezza ed esaustività delle clausole presenti nelle leggi, che devono essere inclusive dei risvolti contabili e delle principali implicazioni che ne derivano, in modo da garantire l’equilibrio di bilancio».

«Estrema genericità nella redazione delle norme finanziarie»

Secondo la Corte dei Conti «ciò che può conclusivamente affermarsi, a seguito dell’esame delle leggi con clausola di invarianza, e che ha riguardato la maggior parte di esse, seppure l’istruttoria si sia limitata solo ad alcune, è l’estrema genericità nella redazione delle norme finanziarie e delle relazioni tecniche che le accompagnano, che non consentono di verificare e comprovare la presenza degli stanziamenti di bilancio in grado di far fronte ai nuovi oneri derivanti dalla previsione normativa. In ogni caso, così operando, si altera il rapporto, come concepito dal Costituente e inverato nelle norme di contabilità pubblica, tra leggi di bilancio e nuove leggi di spesa, determinando una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio… Anche a seguito dell’istruttoria, si ritiene, infatti, che alcune norme, le cui relazioni tecniche si presentano non sufficientemente esaustive e dettagliate, possano celare oneri aggiuntivi, a dispetto della asserita natura ordinamentale delle disposizioni; tutto ciò a meno di non voler considerare una valenza di mera programmazione della norma».

La Commissione Bilancio “bypassata”

La relazione della Corte dei Conti annota poi che nel 2024 da parte del Consiglio regionale «sono ben 18 su 43 le leggi che modificano precedenti leggi regionali. Alcune di esse vengono modificate nel corso dello stesso anno 2024… Nove leggi regionali sono prive del parere finanziario della Commissione di bilancio; di queste, due leggi regionali presentano oneri finanziari. Come evidenziato fin dalla relazione del 2021… “il ricorso all’iter di diretta approvazione in aula dei progetti di legge, svuota in modo sensibile le garanzie procedurali ordinarie quali l’approfondimento specialistico delle Commissione di merito e il vaglio delle Commissioni “filtro”, in particolare della Commissione Bilancio, rinunciandosi al parere ex articolo 72 del Regolamento interno, strumento fondamentale di verifica e coordinamento dei progetti di legge con un, anche soltanto probabile, impatto finanziario”».  (a. cant.)

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