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L’ANALISI

La legislazione regionale dal 2019 al 2024. Il “picco” nel 2023, la “frenata” dell’ultimo anno

La produzione normativa del Consiglio sotto il profilo dei numeri, della qualità e della “capacità organizzativa”. Il report della Corte dei Conti

Pubblicato il: 22/06/2025 – 14:32
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La legislazione regionale dal 2019 al 2024. Il “picco” nel 2023, la “frenata” dell’ultimo anno

CATANZARO Nel 2024 la produzione normativa del Consiglio regionale registra una contrazione nei numeri e anche, per certi versi, nella qualità. E’ quanto emerge dalla annuale relazione della Corte dei Conti della Calabria sulla copertura finanziaria delle leggi approvate nel 2024. La magistratura contabile, in particolare la sezione di controllo della Corte dei Conti, nella relazione oltre alla “fotografia” delle leggi regionali sul piano finanziario (aspetto già analizzato dal Corriere della Calabria) conduce anche una analisi di alcune variabili indicative della capacità organizzativa e della qualità della produzione normativa.

La qualità della produzione normativa

Per quanto riguarda la variabile che indica la qualità della produzione normativa, la Corte dei Conti precisa che «questa è da individuarsi sia nel numero delle norme che modificano leggi precedenti, sia nel numero delle leggi impugnate dal Consiglio dei ministri. Ciò significa che, in entrambi i casi, la Regione ha rivisto la propria produzione normativa, modificando una norma non più adeguata, per errori di attribuzione, per aggiornamenti della normativa nazionale/regionale o ancora a seguito di pareri dei competenti ministeri». Preliminarmente – specifica la magistratura contabile – «si rappresenta che la produzione legislativa della Regione Calabria presenta, in termini di numero di leggi emanate, una riduzione dal 2019 al 2020 (- 25 leggi regionali da 62 a 37) per poi registrare un graduale aumento della produzione normativa dal 2020 fino al 2023 (passando da 37 a 62 leggi regionali) e, infine contrarsi ancora nel 2024 con l’emanazione di 43 leggi regionali.  La qualità della produzione legislativa viene approssimata dal numero delle leggi emanate cosiddette “modificative”, cosiddette “novelle”, che, per definizione, non rappresentano la sola qualità della produzione normativa dell’esercizio in cui vengono promulgate (a patto di non modificare leggi dello stesso esercizio) ma, più compiutamente, la qualità della produzione normativa di esercizi precedenti. È, invece, un indicatore della qualità normativa per l’esercizio di riferimento, il numero di impugnazioni da parte del Consiglio dei ministri: con riguardo a quest’ultimo indicatore – aggiunge la Corte dei Conti calabrese – emerge, per il 2019, una sostanziale incidenza di leggi impugnate, circa il 14,5% del totale e tale valore rappresenta il picco più elevato per gli esercizi in esame. In controtendenza all’andamento in aumento della produzione legislativa, emerge invece, dal 2020, una riduzione delle leggi impugnate dal Governo fino al 2022, per poi invertire lievemente questa virtuosa tendenza nel 2023 (3,2% di leggi impugnate). Nel 2024, tale dinamica peggiora ulteriormente, osservando a fronte di una produzione legislativa inferiore alla media (51,1 leggi per il periodo dal 2019 al 2024 a fronte di 43 leggi emanate nel 2024) una percentuale di norme impugnate pari al 9,3 % (ovvero 4 leggi su 43)». Con riferimento alle leggi modificative, la Corte dei Conti rileva che «nel corso dell’esercizio 2022, sono state emanate ben 36 leggi regionali che hanno comportato modifiche a norme previgenti. Il dato di tale esercizio è il più elevato nella serie storica esaminata rappresentando circa il 65 % di tutta la produzione normativa dell’esercizio. Si precisa che alcune leggi modificative interessano più leggi regionali, si pensi, nel solo 2024, per esempio, alla legge regionale 31/2024 che, da sola, modifica e integra ben 22 leggi regionali vigenti».

La capacità organizzativa

La capacità organizzativa viene invece analizzata dalla Corte dei Conti con riferimento nello stanziamento di previsione, per ogni anno, dei fondi speciali occorrenti per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi (sia di parte corrente che per investimenti) e il suo effettivo impiego nell’esercizio in esame. Come si sa, i fondi speciali sono fondi iscritti nel bilancio di una regione, destinati a finanziare spese specifiche derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio stesso. E allora dall’analisi della Corte dei Conti emerge «un punto massimo nel 2024 (50,0%); tuttavia, tale esercizio, insieme all’esercizio 2020, sconta la più scarsa produzione legislativa onerosa per il periodo in esame (solo 12 leggi regionali onerose, per l’esercizio 2024, di cui 6 finanziate dal fondo speciale, a fronte di un numero medio di leggi regionali onerose emesse per tutto il periodo di 16,7). Dal 2021 al 2024, si registra un timido aumento del numero di leggi finanziate con fondi speciali sul totale delle leggi regionali onerose con eccezione di una leggera flessione nell’esercizio 2023 (15%). In generale – sostiene la magistratura contabile – emerge uno scarso utilizzo dello strumento dei fondi speciali. Fatta eccezione per gli esercizi 2019, 2020 e 2022, anni in cui sono stati impiegati rispettivamente euro 500.000,00, euro 151.500,00 e euro 334.560,37 di stanziamenti presenti nei fondi speciali per la produzione legislativa, si registra un impiego effettivo di somme stanziate sempre inferiore a euro 100.000,00 a fronte di una somma media di stanziamenti per tutto il periodo di circa 600 mila euro per anno». (a. c.)

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