Mendicino, ricorso di tre consiglieri di minoranza per far sciogliere il Comune
In sei segnalano la violazione dei termini perentori nell’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il Viminale aveva già sollecitato la Prefettura di Cosenza

MENDICINO A Mendicino si torna a parlare di scioglimento del Comune. E sempre per questioni finanziarie. Sei cittadini del centro alle porte di Cosenza, tra i quali 3 consiglieri di minoranza, hanno infatti presentato ricorso contro ministro dell’Interno, prefetto e sindaco «in riferimento all’istanza di scioglimento del Consiglio Comunale di Mendicino per violazione dei termini perentori ex artt. 259 e 262 del decreto legislativo 267/2000 (L’ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti, ndr) avanzata dai ricorrenti in data 15 luglio 2025, con successiva integrazione del 6 agosto 2025»
I fatti
Sul tavolo il riequilibrio di bilancio di un ente che era andato al voto nel 2024 essendo già stato commissariato per vicende legate alle casse comunali.
In particolare la vicenda riguarda la tardività con cui il Consiglio Comunale di Mendicino ha adottato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, una «tardività (…) dapprima, rilevata dal Ministero dell’Interno nei confronti del Prefetto sollecitandone il “seguito di competenza” rimasto disatteso; (…) poi ribadita e richiesta dai ricorrenti» prima a luglio poi ad agosto 2025, come detto.
«Decorso il termine per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – si legge nel ricorso presentato dai consiglieri Angelo Greco, Rosaria Aiello e Margherita Ricci con Raffaele Vena, Nathalie Crea e Giorgio Catapano, tutti rappresentati dall’avvocato Umberto Benvenuto – ai sensi dell’art 259 del TUEL (Testo Unico Enti Locali, ndr), il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali (…), con nota (…) del 15/10/2024, provvedeva alla segnalazione per inosservanza del termine, di cui al comma 1 dell’art. 262 del TUEL, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza per il seguito di competenza».
In seguito (delibera del 15 novembre 2024) il Consiglio comunale di Mendicino ha approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2024/2026 ma «sulla scorta della segnalazione dell’inosservanza del termine inoltrata dal Dicastero alla Prefettura, rimasta inerte per il raccomandato “seguito di competenza”, nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 91/2025 pubblicata il 1/7/2025, i ricorrenti» hanno notificato in data 15 luglio 2025 alla Prefettura di Cosenza, e per conoscenza al Ministero degli Interni, istanza di scioglimento del Consiglio Comunale di Mendicino per violazione dei termini perentori».
Le ragioni del ricorso
Nell’istanza, sulla scorta della segnalazione del Viminale, i ricorrenti hanno dedotto l«’inosservanza del termine di cui all’art. 259, comma 1 del TUEL, per avere il Comune di Mendicino approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in data 15/11/2024 (Delibera CC n. 13), oltre i tre mesi decorrenti dalla nomina dell’OSL (Organo Straordinario di Liquidazione, ndr) il 21/6/24. E in ragione della perentorietà del termine, espressamente prevista dalla legge e in tal guisa ribadita dalla Consulta nella sentenza sopra indicata, si imponeva lo scioglimento del Consiglio Comunale, senza possibilità di proroga o sollecitazione ulteriore da parte della Prefettura. Con l’integrazione del 6/8/25, i ricorrenti ribadivano che lo scioglimento si imponeva in ogni caso».
A fronte del mancato pronunciamento della Prefettura, i sei ricorrenti annotano che «la Prefettura di Cosenza era tenuta a concludere il procedimento entro il termine normativamente previsto di trenta giorni, con un provvedimento esplicito, a prescindere da ogni valutazione dell’istanza, non potendo rimanere inerte».
«Termine perentorio, scioglimento ineludibile»
L’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato avvenuta in data 15/11/2024 «risulta» per i sei firmatari del ricorso «irrimediabilmente fuori termine massimo. In ipotesi del genere, di mancato rispetto del termine trimestrale, lo scioglimento del Consiglio Comunale si presenta ineludibile, a fronte della chiarezza del dato letterale sulla natura del termine, definito “perentorio” (art. 259 primo comma Tuel)». Nel ricorso viene citata anche una recente sentenza della Consulta (n. 91 del 02/07/2025) che ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tar Campania sulla inevitabilità dello scioglimento del Consiglio Comunale nei casi in cui non abbia approvato nei termini l’ipotesi di bilancio in riequilibrio, respingendo «i dubbi di legittimità costituzionale evidenziando come l’articolo 262 del Tuel delinei un meccanismo chiaro e oggettivo, privo di discrezionalità arbitraria».
«La mancata approvazione nei termini dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio» comporta secondo la Corte Costituzionale «lo scioglimento degli organi consiliari, perché un’amministrazione che non rispetti ripetutamente gli impegni assunti con il mandato elettorale, tra i quali l’approvazione del bilancio, mina il rapporto fiduciario con i cittadini. Difatti, l’incuria che conduce al dissesto finanziario degli enti territoriali interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti. In questo quadro, lo scioglimento rappresenta un’extrema ratio tra gli strumenti a tutela dell’autonomia e dell’efficienza amministrativa, la cui finalità risiede proprio nel principio per cui la salvaguardia degli equilibri finanziari costituisce presupposto stesso del mandato elettivo».
«L’incapacità del Consiglio comunale»
«La pronuncia evidenzia in particolare che un consiglio comunale incapace di elaborare un bilancio in equilibrio non può assicurare il buon andamento dell’amministrazione, come richiesto dall’articolo 97 della Costituzione, e rischia di compromettere l’interesse collettivo al risanamento delle condizioni finanziarie dell’ente locale».
E «a nulla vale sostenere che ad incorrere nel mancato rispetto del termine trimestrale sia stato il Consiglio Comunale neoeletto: il meccanismo chiaro e oggettivo, privo di discrezionalità arbitraria delineato dal legislatore resta ineccepibile. Difatti, egli ha previsto e regolamentato detta ipotesi, senza discostarsi dalla disciplina fissata per i Comuni caduti in dissesto. Il dettato legislativo è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni». (redazione@corrierecal.it)
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