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Prova estera e carcerazione preventiva: al gup di Catanzaro il nodo dell’Ordine europeo di indagine

Al centro la mancata notifica del provvedimento e le ricadute sul diritto al ricorso e sulla misura cautelare. La difesa chiede una verifica sull’utilizzabilità

Pubblicato il: 10/01/2026 – 18:00
di Giorgio Curcio
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Prova estera e carcerazione preventiva: al gup di Catanzaro il nodo dell’Ordine europeo di indagine

LAMEZIA TERME Più che una questione formale si tratta di un vero e proprio nodo giuridico che potrebbe avere ripercussioni sulla utilizzabilità delle prove acquisite. È il nodo cruciale della memoria difensiva depositata al gup del Tribunale di Catanzaro nel corso dell’ultima udienza preliminare nata dall’inchiesta ribattezzata “Ostro” contro i presunti appartenenti alla cosca Gallace, tutti accusati a vario titolo dei reati ipotizzati di associazione di tipo ‘ndranghetistico, procurata inosservanza di pena, traffico di armi e plurimi reati contro la persona e il patrimonio aggravati dalle finalità mafiose, nonché scambio elettorale politico mafioso e violazioni in materia di stupefacenti.
Tra i destinatari delle misure c’erano l‘allora sindaco di Badolato Giuseppe Nicola Parretta, il vicesindaco Ernesto Maria Menniti e il presidente del consiglio comunale Maicol Paparo, nei confronti dei quali ora la Procura di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio. Tra l’elenco ci sono anche i presunti appartenenti alla potente cosca di ‘ndrangheta dei Gallace, tra cui il boss, Cosimo Damiano, ma anche i due latitanti Cesare Antonio Arcorace e Bruno Vitale, di cui si sono perse le tracce dal momento del blitz.

L’istanza dei difensori

Il primo momento importante è stato registrato ieri, nel tribunale di Catanzaro, con la prima udienza preliminare davanti al gup, Danila Gilda Romano. Con l’istanza presentata dai difensori Vincenzo Sorgiovanni, Giuseppe Gervasi e Mauro Ruga. In buona sostanza, i difensori chiedono al giudice di verificare se lo Stato di esecuzione – ovvero la Francia – abbia mai adottato e notificato il provvedimento di riconoscimento ed esecuzione dell’Ordine europeo di indagine (OEI) emesso dalla Procura di Catanzaro il 17 novembre 2021. Secondo la tesi difensiva, infatti, senza quel provvedimento specifico o al massimo senza la notifica, quella prova «formata all’estero non potrebbe essere utilizzata nel processo italiano», perché verrebbe meno «il diritto delle persone coinvolte a un ricorso effettivo davanti allo Stato di esecuzione», come previsto dal diritto dell’Unione europea. Per queste regioni gli avvocati hanno «chiesto di congelare i dati all’estero in modo da preservare la prova».

Cosa dice la direttiva

La Direttiva 2014/41/UE sull’Ordine europeo di indagine prevede che, una volta riconosciuto ed eseguito l’OEI, lo Stato di esecuzione debba notificare il relativo provvedimento alla persona interessata, anche in forma differita. Solo così – sottolineano i legali – è possibile attivare un contraddittorio e impugnare la regolarità e la necessità della prova davanti al giudice competente, che in questo caso è quello francese. Per gli avvocati, dunque, non si tratterebbe affatto di un dato secondario perché «il giudice italiano non può sindacare la regolarità delle attività svolte nello Stato di esecuzione, ma soltanto valutare il merito della prova», sostengono. Se però manca la notifica del provvedimento di riconoscimento o esecuzione, quel controllo nello Stato estero diventa impossibile, con una lesione dei diritti garantiti dagli articoli 6 e 13 della CEDU e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.  

Indagati o “terzi”?

C’è poi un altro punto chiave sottolineato ancora dai difensori ovvero la mancata dimostrazione della qualità di indagati o imputati in Francia. Secondo i legali, infatti, gli imputati risulterebbero «al più coinvolti in un’inchiesta “contro X”, senza che sia mai stato provato formalmente uno status che consentirebbe loro di accedere ai rimedi previsti dall’ordinamento francese, anche in forma equivalente». Un dettaglio che – sempre secondo i legali – potrebbe essere decisivo: senza quello status, non esiste alcun rimedio esperibile nello Stato di esecuzione, e la prova rischia di restare sottratta a qualsiasi controllo giurisdizionale. Nella nota difensiva viene richiamato – infine – il tema della carcerazione preventiva, protrattasi per mesi sulla base di una prova formata all’estero senza contraddittorio. Secondo i legali, l’impossibilità di attivare un rimedio effettivo nello Stato di esecuzione «incide non solo sull’utilizzabilità della prova, ma anche sulla legittimità della misura cautelare, ponendo un problema di tutela dei diritti fondamentali della persona detenuta».

I prossimi step

A proposito dell’udienza: al gup è stato reso noto che Bruno Vitale ha nominato un difensore di fiducia, quindi, è a conoscenza del processo a suo carico e, formalmente, non è un latitante ma un indagato irreperibile. Intanto il gup ha fissato le prossime date delle udienze preliminari: il 19 gennaio sarà discussa l’istanza sull’OEI mentre il 23 e il 26 saranno discusse le ammissioni ai riti di giudizio dal momento che il 29 scadranno i termini ad un anno dall’esecuzione delle misure cautelari. (g.curcio@corrierecal.it)

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