Inchiesta alla Cittadella, la Cassazione accoglie tre motivi del ricorso presentato da Ferraro e annulla con rinvio
La decisione sul ricorso proposto dall’avvocato Gianluca Serravalle. La vicenda è relativa al sequestro all’indagato di due smartphone

COSENZA Accoglimento di tre motivi del ricorso su quattro e annullamento dell’ordinanza con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Catanzaro. La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dall’avvocato Gianluca Serravalle, per conto del suo assistito Ernesto Ferraro, uno degli indagati nell’inchiesta che vede coinvolto anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. La vicenda è relativa al sequestro di due smartphone disposta nei confronti dell’indagato.
I motivi del ricorso
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di Riesame e confermato il decreto di sequestro probatorio – emesso dal pubblico ministero il 7 agosto 2025 – di due telefoni cellulari e di diversi dispositivi informatici di Ernesto Ferraro: accusato di corruzione. L’avvocato Gianluca Serravalle, ha proposto ricorso avverso l’ordinanza chiedendone l’annullamento.
L’accusa e la difesa
Secondo l’accusa posta a fondamento del decreto di sequestro preventivo, Ernesto Ferraro – in qualità di amministratore unico di Ferrovie della Calabria Spa – avrebbe commesso un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, «conferendo a Paolo Posteraro un incarico di consulenza nella predetta società del valore di 120.000 euro annui e avrebbe ricevuto in cambio, quale prezzo del conferimento dell’incarico un’autovettura Maserati Ghibli al prezzo privilegiato di 16.000 euro». Sul punto, la memoria difensiva depositata nel procedimento di riesame aveva dimostrato – a parere dei giudici – «come il prezzo di acquisto dell’autovettura corrisposto dal ricorrente nel 2025 fosse congruo (e, dunque, non
privilegiato rispetto al valore di mercato della stessa)».
La decisione della Cassazione
La Corte dopo aver respinto il primo motivo di ricorso del legale che aveva segnalato la violazione del principio del ne bis in idem cautelare, ha invece ritenuto di accogliere i restanti tre motivi. In uno, l’avvocato Serravalle solleva il caso di una violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, «in quanto il Pubblico Ministero non ha trasmesso alla cancelleria del Tribunale del Riesame la nota numero 0224281 del 4 luglio 2025 della Guardia di Finanza di Catanzaro, più volte richiamata nel corpo del decreto sequestro probatorio impugnato». Ed ancora, il difensore ha eccepito la violazione in relazione alla «ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e la motivazione inesistente o meramente apparente con riferimento alle osservazioni svolte nei motivi depositati a sostegno dell’istanza di riesame». Il quarto motivo, infine, ha visto l’avvocato Serravalle dedurre la violazione di alcuni articoli della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea e dei principi proporzionalità e adeguatezza. Alla luce di quanto deciso, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata e rinviato ad nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. (f.benincasa@corrierecal.it)
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