Dissesto enti locali, la Consulta dichiara inammissibili i ricorsi sulle misure interdittive decennali
Evidenziata la possibile sproporzione della sanzione ma dichiarate inammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti Calabria

ROMA Con la sentenza numero 84, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria che censuravano la fissità della misura interdittiva decennale prevista dall’articolo 248, comma 5, del testo unico enti locali, per gli amministratori e i sindaci che hanno contribuito a determinare il dissesto dell’ente locale. La Corte costituzionale – pur rilevando la sproporzione del meccanismo interdittivo consistente nell’incandidabilità e nel divieto di ricoprire cariche amministrative presso gli enti locali per dieci anni per gli amministratori riconosciuti responsabili di aver contribuito a determinare il dissesto di un ente locale e considerando che «la fissità del trattamento sanzionatorio impedisce di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che è in funzione dell’ampiezza non solo del distinto grado della responsabilità sul piano psicologico (dolo o colpa grave), e del tipo di violazione commessa, ma anche della stessa durata dell’incarico o del mandato e dell’effettivo contributo causale al dissesto» – ha tuttavia ritenuto che la reductio ad legitimitatem non può essere operata dalla Corte, ma spetta, in prima battuta, al legislatore. La Corte ha, infatti, evidenziato che le modalità con cui ciò potrebbe avvenire sono molteplici ed espressive di scelte di sistema che riguardano non solo la fissità della misura interdittiva, ma anche la sua durata e l’eventuale attribuzione alla Corte dei conti del potere – attualmente limitato alla modulazione della sanzione pecuniaria – di graduarla, una volta accertata la responsabilità del soggetto, a fronte di condotte molteplici che, in diversa misura, contribuiscono a determinare il dissesto dell’ente locale.
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