Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:39
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 5 minuti
Cambia colore:
 

Il maxiprocesso

’Ndrangheta, le 35 assoluzioni di Maestrale finiscono in Cassazione: ricorso contro lo stop all’appello della Dda

Contestati l’interpretazione delle regole sul deposito telematico, il mancato riconoscimento del “doppio binario” e il diniego della rimessione in termini. Nel ricorso denunciato un «macroscopico err…

Pubblicato il: 13/07/2026 – 16:02
di Giorgio Curcio
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
’Ndrangheta, le 35 assoluzioni di Maestrale finiscono in Cassazione: ricorso contro lo stop all’appello della Dda

CATANZARO Lo stop all’appello della Dda sulle 35 assoluzioni del maxiprocesso “Maestrale-Olimpo-Imperium” arriva davanti alla Corte di Cassazione. La Procura generale di Catanzaro, infatti, ha impugnato l’ordinanza con cui, il 29 giugno scorso, la terza sezione penale della Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile «il gravame presentato dall’accusa contro la sentenza pronunciata il 20 marzo 2025 nel troncone celebrato con rito abbreviato». Il ricorso è stato sottoscritto dal sostituto procuratore generale Raffaella Sforza e dai sostituti procuratori Andrea Giuseppe Buzzelli, Irene Crea e Annamaria Frustaci, applicati alla Procura generale per il procedimento. Alla Suprema Corte viene chiesto di annullare l’ordinanza che aveva bloccato l’impugnazione della Dda, riguardante 35 posizioni, 30 assoluzioni totali e cinque parziali. Al centro dello scontro processuale c’è la modalità utilizzata per depositare l’appello. Secondo i giudici di secondo grado, dal 31 marzo 2025 gli atti di impugnazione contro le sentenze emesse all’esito del giudizio abbreviato avrebbero dovuto essere presentati esclusivamente attraverso il portale telematico, a pena di inammissibilità. La Dda, invece, aveva utilizzato una modalità non telematica, sostenendo che fosse ancora operativo il cosiddetto “doppio binario”.

Il nodo delle regole sul deposito telematico

Il primo motivo del ricorso riguarda quella che la Procura generale definisce «un’erronea applicazione della normativa transitoria introdotta con il processo penale telematico». Secondo i magistrati ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe applicato all’atto di impugnazione una disposizione riferita agli atti del giudizio abbreviato di primo grado. La norma che indica il 31 marzo 2025 come termine ultimo per i depositi non telematici richiama infatti, osserva la Procura, il Libro VI del codice di procedura penale, relativo ai riti speciali, ma non il Libro IX, che disciplina le impugnazioni e il giudizio d’appello. Da qui la tesi secondo cui l’atto di appello sarebbe estraneo al regime previsto per gli atti del giudizio abbreviato di primo grado, essendo invece «connaturato ed inscindibilmente legato» al procedimento di secondo grado che è destinato ad avviare. Per il giudizio d’appello, prosegue il ricorso, l’entrata in vigore esclusiva del processo telematico era stata inizialmente fissata al primo gennaio 2027 e successivamente rinviata al primo luglio dello stesso anno. Il deposito dell’impugnazione presentata dalla Dda il 30 ottobre 2025, dunque, sarebbe stato ancora possibile con modalità non telematiche. In subordine, anche applicando il regime generale previsto per i magistrati e il personale degli uffici giudiziari, il deposito sarebbe stato consentito fino al 31 dicembre 2025. La Procura generale contesta quindi l’applicazione della scadenza del 31 marzo, sostenendo che l’appello non possa essere assimilato agli atti che regolano il primo grado del rito abbreviato.

L’applicativo «inutilizzabile» e il doppio binario

Il secondo motivo riguarda i provvedimenti adottati dal presidente del Tribunale di Catanzaro, con i quali era stato autorizzato il ricorso al doppio binario, telematico e cartaceo, a causa delle difficoltà riscontrate nell’utilizzo dell’applicativo ministeriale. La Corte d’Appello aveva ritenuto che quei decreti non certificassero un vero e proprio blocco locale del sistema e che riguardassero esclusivamente le criticità interne all’ufficio Gip-Gup. Secondo i giudici, inoltre, l’autorizzazione avrebbe interessato soltanto i soggetti interni all’ufficio giudicante e non il pubblico ministero. Una conclusione che, per la Procura generale, deriverebbe da un «macroscopico errore interpretativo». In base alla normativa richiamata nel ricorso, infatti, anche i magistrati del pubblico ministero devono essere considerati soggetti abilitati interni al sistema giudiziario e non soggetti esterni. Il provvedimento presidenziale, sostengono i magistrati, non poteva autorizzare soltanto il giudice a utilizzare il deposito cartaceo, escludendo il pubblico ministero che operava sullo stesso sistema e sullo stesso fascicolo. Se l’applicativo non funzionava correttamente, il problema avrebbe necessariamente riguardato entrambi gli uffici. La Procura sottolinea inoltre il paradosso di un sistema che avrebbe imposto al pubblico ministero di depositare l’appello «tramite un applicativo inutilizzabile da parte del soggetto deputato a riceverlo».

La richiesta di rimessione in termini

Il terzo motivo investe la decisione della Corte d’Appello di respingere la richiesta subordinata di rimessione in termini. Nell’ordinanza, i giudici avevano affermato che non ricorrevano i presupposti del caso fortuito o della forza maggiore, senza però, secondo la Procura generale, spiegare le ragioni della decisione. L’Ufficio requirente sostiene di avere prodotto una formale attestazione del servizio di assistenza tecnica relativa all’impossibilità di utilizzare l’applicativo APP per lo specifico procedimento, insieme a diversi provvedimenti giudiziari che documentavano i malfunzionamenti. Nonostante questi elementi, scrivono i magistrati, la richiesta sarebbe stata respinta con un’affermazione «lapidaria», senza affrontare la documentazione depositata e senza indicare quali circostanze impedissero di riconoscere la forza maggiore. Per la Procura generale si configura quindi un difetto assoluto di motivazione, che giustificherebbe da solo l’annullamento dell’ordinanza.

I dubbi di costituzionalità

L’ultimo fronte aperto nel ricorso riguarda la tenuta costituzionale delle disposizioni sul processo penale telematico, qualora venissero interpretate nel senso indicato dalla Corte d’Appello. La Procura generale richiama i principi di ragionevolezza, diritto di difesa e giusto processo previsti dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, oltre agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’obbligo di utilizzare esclusivamente il portale telematico, nonostante le difficoltà tecniche certificate e l’esistenza di disposizioni transitorie di complessa interpretazione, avrebbe prodotto secondo i ricorrenti un «rigoroso formalismo», non proporzionato rispetto agli obiettivi della digitalizzazione. Nel ricorso viene richiamata anche la giurisprudenza della Corte europea, secondo cui gli strumenti informatici devono agevolare l’amministrazione della giustizia e non trasformarsi in un ostacolo all’accesso al giudice. I magistrati chiedono quindi alla Cassazione di annullare l’ordinanza del 29 giugno, eventualmente dopo avere rimesso alla Corte costituzionale le questioni relative alla disciplina del deposito telematico. (g.curcio@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Categorie collegate

x

x