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LE MOTIVAZIONI

Petrolmafie, l’assoluzione di Solano tra voti e affari. «Clima cordiale, nessuna intimidazione»

La Corte d’Appello ribalta la lettura del primo grado sulle presunte pressioni elettorali e respinge l’ipotesi di un patto con D’Amico: «Manca del tutto la prova di un accordo»

Pubblicato il: 31/08/2026 – 11:15
di Giorgio Curcio
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CATANZARO L’assoluzione di Salvatore Solano (già presidente della Provincia di Vibo Valentia), era uno dei dati più rilevanti della sentenza d’appello del processo “Petrolmafie”, pronunciata lo scorso 10 marzo. Le motivazioni depositate dalla Corte d’Appello di Catanzaro spiegano ora le ragioni della decisione e ricostruiscono, in particolare, i rapporti tra Solano e Giuseppe D’Amico, affrontando sia il capitolo delle presunte pressioni per la raccolta dei voti sia quello dell’ipotizzato accordo legato agli interessi imprenditoriali nel settore del bitume.

Le presunte pressioni per i voti

Il capo A12 contestava a D’Amico di avere esercitato «pressioni illecite per agevolare l’elezione del cugino Solano» alla presidenza della Provincia di Vibo Valentia. Al centro della contestazione erano finite alcune conversazioni intercettate nell’autunno del 2018, durante la campagna elettorale per Palazzo Ex Enel. Il giudice di primo grado aveva attribuito alle parole di D’Amico un carattere perentorio e impositivo. Una lettura che la Corte d’Appello non condivide. Per i giudici, nelle espressioni utilizzate da D’Amico con i propri interlocutori «non si coglie alcun segno di intimidazione ovvero di imposizione». Una delle frasi contestate, pronunciata durante un colloquio con Francescantonio Tedesco, viene considerata dalla Corte una «espressione colorita», maturata all’interno di un dialogo ironico. Nessuna pressione viene ravvisata neppure nella conversazione con Antonio Mendella, descritta nelle motivazioni come caratterizzata da un «clima cordiale e soprattutto confidenziale». C’è poi un altro elemento sottolineato dai giudici: in quelle occasioni D’Amico non si sarebbe presentato agli interlocutori quale esponente di una consorteria criminale, ma semplicemente come cugino del candidato. La Corte critica così apertamente la valutazione compiuta in primo grado. Il Tribunale, si legge nelle motivazioni, non avrebbe spiegato adeguatamente perché il tono di D’Amico dovesse essere considerato «perentorio e impositivo», con una valutazione definita «del tutto apodittica e svincolata dal chiaro tenore delle conversazioni». Da qui la riforma della sentenza: Solano e Giuseppe D’Amico vengono assolti dal capo A12 perché il fatto non sussiste.


LEGGI ANCHE: Petrolmafie, la fornitura di bitume alla Provincia di Vibo e i rapporti con D’Amico: le accuse in appello a Solano


Il presunto patto tra voti e interessi imprenditoriali

Ma nelle motivazioni c’è anche un secondo passaggio particolarmente significativo. Il pubblico ministero aveva impugnato l’assoluzione pronunciata in primo grado rispetto all’ipotesi di un accordo tra D’Amico e Solano, secondo l’accusa basato sul sostegno elettorale assicurato dal primo in cambio di un atteggiamento favorevole del presidente della Provincia verso gli interessi imprenditoriali riconducibili al cugino. Anche su questo punto la Corte respinge la ricostruzione accusatoria. «In atti manca del tutto la prova di un accordo tra D’Amico Giuseppe e Solano Salvatore», scrivono i giudici, riferendosi all’ipotizzato asservimento agli interessi dell’imprenditore in cambio del procacciamento dei voti. L’impegno di D’Amico nella campagna elettorale di Solano viene ritenuto accertato, ma «limitato ad alcuni soggetti» e comunque scarsamente significativo sul piano penale, anche alla luce del rapporto di parentela tra i due. Una vicinanza che, secondo la Corte, poteva spiegare un atteggiamento di favore senza dimostrare l’esistenza di un accordo illecito. Neppure le conversazioni indicate dall’accusa provano, per i giudici, il presunto patto: si tratterebbe di dialoghi relativi alle elezioni nei quali «i due interlocutori non stipulano alcun patto».

Il bitume e la D.R. Service

La Corte affronta quindi il capitolo relativo alla D.R. Service, società riconducibile a Giuseppe D’Amico, e alla fornitura di bitume alla Provincia. Le motivazioni non negano l’esistenza di un «rapporto privilegiato» tra D’Amico e Solano, che secondo i giudici emerge «nitidamente» dalle intercettazioni. Ma quel rapporto, osserva la Corte, non avrebbe provocato alcuna deviazione del procedimento amministrativo né un condizionamento illecito in favore dell’impresa. Quando furono effettuate le verifiche sulla qualità del prodotto proposto dalla D.R. Service, infatti, l’amministrazione rinunciò all’affidamento senza che emergessero pressioni illecite per concludere ugualmente il contratto. La società di D’Amico, sottolineano ancora i giudici, perse l’affidamento diretto per la fornitura del bitume e non ricevette alcun compenso neppure per i campioni di prova. Un comportamento di Solano viene comunque definito in una nota delle motivazioni «quantomeno inopportuno», per essersi personalmente interessato a questioni riguardanti l’azienda riconducibile al cugino. Ma per la Corte questo non basta a trasformare quel rapporto in un accordo penalmente rilevante. (g.curcio@corrierecal.it)

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