Se il diritto diventa una variabile della comunicazione politica
Quanto “consenso” si può perdere ponendosi in modo quanto meno critico
C’è una domanda che, davanti a fatti particolarmente odiosi, la politica e l’opinione pubblica sembrano porsi sempre meno: che cosa prevede la legge? Le domande che prendono invece il sopravvento sono altre: quanto è grave il fatto e quanto deve essere dura la risposta? Quanto “consenso” si può perdere ponendosi in modo quanto meno critico o avallando decisioni “impopolari”. È una differenza tutt’altro che teorica. L’ordinanza con cui il gip del Tribunale di Torino ha deciso sul caso dell’uomo accusato di avere palpeggiato una tredicenne all’interno di un minimarket ne offre un esempio quasi didattico. E lo offre proprio perché il giudice non ha affatto negato la gravità del quadro accusatorio. Ha fatto qualcosa di molto più semplice e, al tempo stesso, molto più difficile da comprendere nel dibattito pubblico: ha applicato regole diverse a questioni diverse. Il pubblico ministero aveva chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere. Il gip ha respinto la prima richiesta e non ha accolto la seconda. Ha ritenuto sussistenti gravi indizi a carico dell’indagato e ha ritenuto esistente un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato. Ma ha stabilito che quel pericolo potesse essere fronteggiato con una misura meno afflittiva: l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.
È precisamente qui che comincia la lezione di diritto che la politica italiana, a destra e e sinistra, sembra avere sempre più difficoltà a comprendere. L’ordinanza è molto chiara sulla prima questione: il gip ritiene che al momento del fermo sussistessero «gravi indizi di reità» in ordine al reato contestato. Non c’è dunque nessuna assoluzione anticipata, nessuna minimizzazione della vicenda, nessun giudizio secondo cui l’accusa sarebbe inconsistente. Anzi. Nel prosieguo dell’ordinanza il giudice considera credibile il racconto della persona offesa, lo ritiene preciso e coerente e sottolinea che trova un riscontro oggettivo nelle immagini della videosorveglianza del negozio. Il gip considera inoltre significativo il comportamento analogo che, secondo quanto emerge dalle stesse immagini, l’indagato avrebbe tenuto pochi minuti prima nei confronti di un’altra donna.
Il punto, dunque, non è stabilire se il quadro indiziario sia grave. Per il giudice lo è. Il punto è stabilire che cosa, giuridicamente, si possa fare sulla base di quel quadro. Ed è qui che il diritto si separa dall’indignazione. Il primo errore che gli indignati hanno commesso e confondere il fermo con la misura cautelare. Il fermo ha presupposti propri. Tra questi, nel caso esaminato, deve esserci un concreto e attuale pericolo di fuga.
Il gip ritiene che questo pericolo non fosse stato dimostrato richiamando un principio consolidato: il pericolo di fuga non può essere una semplice congettura. Deve essere specifico, concreto, reale ed effettivo e non può essere ricavato automaticamente né dalla gravità del reato né dalla pena prevista.
È il funzionamento del controllo giudiziario. Il fatto che il fermo non venga convalidato non significa però che il giudice debba necessariamente lasciare la persona priva di qualsiasi misura. Il gip compie infatti una valutazione distinta sulle esigenze cautelari e ne individua una: il concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Dunque il giudice arriva alla conclusione che una misura cautelare, che non è una anticipazione della pena, è necessaria. Ma non quella richiesta dal pubblico ministero.
È qui che si crea il vero cortocircuito politico.
A destra si torna ad attaccare la magistratura proprio perché un GIP ha fatto ciò che dovrebbe poter fare un giudice indipendente: dire eventualmente no alla richiesta di un pubblico ministero. È singolare, soprattutto dopo aver fatto dell’indipendenza della magistratura uno dei temi centrali della campagna per il referendum sulla giustizia. L’indipendenza, evidentemente, vale quando il giudice decide come ci aspettiamo; quando decide diversamente, diventa improvvisamente un problema. A sinistra, invece, prevale come sempre il coraggioso silenzio o, peggio, la prosecuzione dell’indignazione. Anche qui senza troppo spazio per i principi del garantismo, dalla presunzione di innocenza alla distinzione tra misura cautelare e pena. Ma non è una novità: davanti ai reati che suscitano la maggiore indignazione sociale, la cultura garantista dalla sinistra è messa sistematicamente da parte. Il risultato è una anomalia che dice molto della politica italiana. C’è chi ha una profonda, e spesso imbarazzante, incomprensione dei principi che regolano il processo penale. Ma c’è anche chi ha paura di assumere posizioni impopolari, di contraddire l’onda dell’indignazione, di perdere consenso. Così il diritto finisce per diventare una variabile della comunicazione politica.
E proprio sui casi più delicati, quelli che coinvolgono vittime vulnerabili e suscitano una reazione emotiva comprensibile, sarebbe invece necessario il contrario: conoscere le regole, rispettarle e avere il coraggio di difenderle anche quando non conviene. Perché il garantismo non serve quando è facile esserlo. Serve soprattutto quando esserlo è difficile.
*Avvocato e criminologa
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
