Progetto Scordovillo, scontro sugli alloggi a Platania. Il Tar respinge la richiesta di Aterp
Resta efficace la requisizione temporanea disposta dal sindaco Esposito a favore di una famiglia del paese. Il legale del Comune, Francesco Pitaro, solleva anche dubbi sulla costituzionalità della le…
PLATANIA Un alloggio popolare destinato al progetto per il superamento del campo rom di Scordovillo, una famiglia di Platania che ne rivendica l’assegnazione e una controversia tra il Comune e Aterp Calabria finita davanti ai giudici amministrativi. Il Tar di Catanzaro ha respinto la richiesta cautelare presentata dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica contro l’ordinanza con cui il sindaco di Platania, Davide Esposito, aveva disposto la requisizione temporanea dell’immobile per far fronte a un’emergenza abitativa. La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2026 dalla prima sezione del Tribunale amministrativo regionale, presieduta da Gerardo Mastrandrea, con relatore Cristiano De Giovanni. Il Comune è stato rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Pitaro, che ha chiesto il rigetto della domanda di Aterp.
La controversia sull’alloggio popolare
Al centro della vicenda c’è un immobile di proprietà Aterp situato a Platania, per il quale il Comune aveva avviato una procedura di assegnazione attraverso un bando pubblico. Secondo quanto ricostruito nella memoria difensiva del Comune, dopo la conclusione della procedura e l’approvazione della graduatoria, il 14 maggio 2026 era stato adottato un provvedimento di assegnazione dell’alloggio a favore di un nucleo familiare risultato in posizione utile. Aterp, tuttavia, non aveva proceduto alla consegna dell’immobile, sostenendo che l’alloggio fosse destinato al programma regionale per il superamento delle condizioni di degrado del campo rom di Scordovillo, a Lamezia Terme. Da qui la decisione del sindaco di adottare, il 7 agosto, un’ordinanza contingibile e urgente di requisizione temporanea dell’appartamento, prevedendone l’assegnazione provvisoria per un periodo massimo di dodici mesi. Un provvedimento impugnato da Aterp davanti al Tar, con contestuale richiesta di sospensione.
La decisione del Tar
I giudici amministrativi hanno respinto la domanda cautelare dell’Azienda, valorizzando un elemento evidenziato anche dalla difesa del Comune: l’esistenza di un precedente provvedimento di assegnazione dell’alloggio, adottato il 14 maggio 2026 e non contestato. Nell’ordinanza il Tar rileva che non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta cautelare, dal momento che risulta già perfezionato un provvedimento di assegnazione dell’immobile a favore della famiglia interessata. Resta dunque efficace, allo stato, l’ordinanza sindacale, mentre il Tribunale ha espressamente lasciato impregiudicata ogni valutazione sul rito e sul merito della controversia, compresa la competenza ad adottare il provvedimento di requisizione. La decisione non rappresenta quindi una pronuncia definitiva sulla legittimità dell’ordinanza del sindaco, ma consente di mantenerne gli effetti in questa fase del giudizio.
La contestazione sulla legge regionale e il progetto Scordovillo
La controversia assume una dimensione più ampia nella memoria depositata dall’avvocato Francesco Pitaro, che ha sollevato anche una questione relativa alla legittimità costituzionale della normativa regionale sul progetto Scordovillo. In particolare, il legale ha chiesto al Tar di sollevare la questione di costituzionalità dell’articolo 1, comma 1-septies, della legge regionale 32 del 1996, introdotto dall’articolo 5 della legge regionale 21 del 2026. La disposizione prevede una disciplina speciale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito del programma per il superamento del campo rom di Scordovillo. Secondo la tesi sostenuta dalla difesa del Comune, questa deroga alle ordinarie procedure di assegnazione determinerebbe una disparità di trattamento tra i cittadini che partecipano ai bandi per gli alloggi popolari e i beneficiari del progetto Scordovillo. Pitaro ha inoltre contestato il mancato coinvolgimento del Comune di Platania nella programmazione degli interventi riguardanti immobili situati sul proprio territorio. La difesa ritiene che la normativa possa entrare in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, relativi ai diritti inviolabili della persona e al principio di uguaglianza. Su questo specifico punto, tuttavia, il Tar non si è pronunciato, avendo limitato la propria decisione alla richiesta cautelare avanzata da Aterp. Resta quindi aperta la controversia giudiziaria sull’alloggio di Platania, mentre la requisizione temporanea disposta dal Comune continua a produrre i propri effetti.
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