“Reset”, le motivazioni dell’inammissibilità dei ricorsi della procura contro le assoluzioni
Il nodo legato al deposito cartaceo del pubblico ministero e al disservizio informatico del portale telematico
COSENZA La Corte d’Appello di Catanzaro (prima sezione penale) ha esaminato la questione della validità dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero – nell’ambito del processo d’appello “Reset” – mediante deposito cartaceo e non attraverso il portale telematico previsto dalla normativa processuale. La Corte, come raccontato dal Corriere della Calabria, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalla Dda avverso le assoluzioni decise al termine del processo celebrato con rito ordinario contro gli imputati coinvolti nell’operazione contro la ‘ndrangheta cosentina.
Il ricorso e la decisione della Corte
Nel caso esaminato, l’atto di appello risulta depositato in formato cartaceo alla cancelleria del tribunale di Cosenza, il 25 febbraio 2026. Il pm ha giustificato la modalità di deposito richiamando un malfunzionamento dell’applicativo per il processo penale verificatosi il giorno precedente, il 24 febbraio, documentato mediante un’attestazione depositata alla segreteria della procura e alla cancelleria del tribunale, unitamente a report di errore e a una richiesta di assistenza tecnica. Secondo la prospettazione del pm della Distrettuale Catanzarese, l’impossibilità di procedere al deposito telematico, derivante da una circostanza estranea alla propria volontà, avrebbe dovuto comportare l’automatica ammissibilità dell’impugnazione presentata in forma analogica.
La Corte, tuttavia, ha chiarito che il malfunzionamento del sistema informatico non legittima il deposito cartaceo quando non risulti dimostrata l’impossibilità di effettuare il deposito telematico entro il termine previsto a pena di decadenza.
Il malfunzionamento e il deposito
Il punto decisivo della motivazione riguarda la collocazione temporale del disservizio informatico rispetto alla scadenza del termine per proporre appello. Nella documentazione prodotta, infatti, il pm segnala un malfunzionamento il 24 febbraio 2026, il termine ultimo per il deposito dell’impugnazione viene individuato dallo stesso pubblico ministero nella data del 27 febbraio 2026. Il deposito cartaceo non esonera il pm, a parare della Corte, dall’obbligo di verificare la possibilità di procedere successivamente al deposito entro il termine di decadenza. A rafforzare la conclusione dei giudici è la documentazione relativa ai depositi effettuati dalle difese degli imputati nelle giornate del 26 e del 27 febbraio 2026, dunque nei giorni successivi al deposito cartaceo dell’accusa.
La posizione di Colasuonno
Nella medesima udienza, infine, la Corte ha risposto alla richiesta avanzata dall’avvocato Chiara Penna, legale dell’imputato Antonio Colasuonno, in merito all’espletamento di una perizia psichiatrica volta a verificare la capacità di intendere e di volere nonché la capacita di stare in giudizio dell’imputato. La Corte si è riservata di decidere alla prossima udienza previa acquisizione della documentazione medica a supporto della richiesta. (f.b.)
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