’Ndrangheta, le chat SkyECC restano nel processo “Kleopatra”. Il giudice respinge le eccezioni delle difese
Il gup Sculco rigetta le richieste di nuovi accertamenti in Francia e di inutilizzabilità delle conversazioni criptate. Il confronto con il caso «Ostro» e le anomalie tecniche sollevate dai legali
CATANZARO Le conversazioni criptate SkyECC restano nel fascicolo del processo “Kleopatra”. Dopo mesi di confronti giudiziari, richieste di approfondimenti e iniziative difensive anche davanti alle autorità francesi, il gup del Tribunale di Catanzaro, Marilena Sculco, ha rigettato le eccezioni di inutilizzabilità delle chat acquisite dalla Francia, disponendo la prosecuzione del giudizio abbreviato nato dall’inchiesta della Dda di Catanzaro sul presunto narcotraffico internazionale riconducibile agli interessi della cosca Gallace di Guardavalle. Una decisione contenuta in un’ordinanza di dieci pagine letta all’udienza del 28 ottobre, nella quale il giudice affronta uno per uno i rilievi avanzati dalle difese, dalla legittimità delle intercettazioni alle garanzie processuali, passando per l’integrità dei dati informatici e la possibilità di contestarne concretamente l’acquisizione. La decisione assume particolare rilievo anche per quanto accaduto nel procedimento “Ostro”, conclusosi il 9 ottobre scorso con 34 assoluzioni e 16 condanne e nel quale le intercettazioni telematiche estratte dalla medesima piattaforma erano state dichiarate inutilizzabili. Due procedimenti distinti, entrambi legati alle indagini sulla cosca Gallace, nei quali la questione delle comunicazioni criptate ha assunto un peso centrale. Ma con esiti, almeno su questo specifico fronte, differenti.
Le richieste delle difese e il nodo delle prove francesi
Al centro del confronto nel processo “Kleopatra” ci sono le iniziative degli avvocati Giuseppe Gervasi e Vincenzo Sorgiovanni, già protagonisti della battaglia giudiziaria sulle chat SkyECC, e i rilievi tecnici sviluppati anche con i colleghi Alessandro Bavaro e Mauro Ruga. Le difese avevano chiesto l’emissione di un nuovo Ordine europeo d’indagine (Oei) per accertare se gli imputati fossero stati informati delle decisioni adottate dalle autorità francesi e se avessero avuto la possibilità di esercitare un effettivo rimedio giurisdizionale nello Stato nel quale le comunicazioni erano state originariamente acquisite. A questa richiesta si accompagnava quella di preservare e acquisire il materiale informatico originale: file PCAP, log, codici hash, chiavi e algoritmi di decrittazione, documentazione relativa ai software di captazione e copie forensi dei server. Elementi ritenuti necessari dalle difese per ricostruire il percorso attraverso il quale le comunicazioni erano state intercettate, decifrate e successivamente trasmesse agli investigatori italiani. In via subordinata, i legali avevano sollecitato l’esclusione delle conversazioni SkyECC dal materiale probatorio, con le conseguenti valutazioni sulla possibilità di pronunciare il proscioglimento degli imputati ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Il giudice ha respinto tutte le richieste. Secondo Sculco, infatti, non ogni limitazione nell’accesso alla documentazione tecnica comporta automaticamente l’inutilizzabilità della prova. Occorre piuttosto dimostrare una concreta violazione dei diritti fondamentali, capace di compromettere l’esercizio effettivo del diritto di difesa o le garanzie del giusto processo.
I messaggi duplicati, gli algoritmi e la catena di custodia
Uno dei passaggi più significativi dell’ordinanza riguarda proprio la consulenza tecnica prodotta dalle difese. Nel documento vengono richiamate le anomalie riscontrate nell’esame dei dati SkyECC: duplicazioni di messaggi, differenze tra successive esportazioni dei file, variazioni degli identificativi e valori differenti del campo informatico ingest_date, oltre alle difficoltà di ricostruire integralmente le operazioni di elaborazione e indicizzazione delle comunicazioni. Questioni sulle quali il giudice si sofferma diffusamente, senza negare l’esistenza delle criticità segnalate dai consulenti. Ma distinguendo tra i limiti di verificabilità del procedimento informatico e la dimostrazione di un’effettiva alterazione dei messaggi. «La consulenza evidenzia un limite alla ricostruibilità integrale del procedimento tecnico», osserva Sculco, sottolineando tuttavia che da questa circostanza non può derivare automaticamente l’inattendibilità dell’intero materiale probatorio. Nell’ordinanza si evidenzia, infatti, che non sarebbero state individuate specifiche discrepanze nel contenuto delle conversazioni, modificazioni testuali dei messaggi, erronee attribuzioni agli imputati o alterazioni degli orari capaci di incidere sulla ricostruzione dei fatti. Quanto alla documentazione proveniente dall’estero, il giudice richiama gli atti trasmessi attraverso Eurojust, comprendenti i provvedimenti francesi, i rapporti tecnici olandesi, le verifiche sui codici hash e le procedure di validazione effettuate dal Netherlands Forensic Institute. La documentazione, secondo il gup, descrive le procedure di trattamento e controllo dell’integrità dei dati, compreso il confronto tra i valori informatici calcolati in Francia, Belgio e Paesi Bassi. «Il fatto che ogni elemento tecnico non sia stato originariamente inserito nel fascicolo italiano non equivale all’inesistenza della catena di custodia», si legge nell’ordinanza. Analoga valutazione viene espressa sugli algoritmi di decrittazione e sulle tecniche di intercettazione, compresa quella denominata Man in the Middle. Per il giudice, la mancata disponibilità integrale degli strumenti utilizzati dagli investigatori stranieri non è sufficiente, in assenza di elementi specifici di segno contrario, a dimostrare una compromissione dell’integrità delle comunicazioni.
Il precedente «Ostro» e la sentenza della Cassazione
Un capitolo dell’ordinanza è dedicato espressamente al procedimento “Ostro” e alla sentenza della Cassazione del 9 giugno 2026, richiamata dalle difese a sostegno delle proprie richieste. In quell’occasione la Suprema Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Catanzaro contro il provvedimento con cui il gup aveva disposto ulteriori approfondimenti sulle modalità di acquisizione delle conversazioni SkyECC dalla Francia. Secondo Sculco, tuttavia, quella pronuncia non aveva affermato l’inutilizzabilità delle chat, ma si era limitata a riconoscere la legittimità dell’iniziativa istruttoria del giudice, escludendone il carattere abnorme. La Cassazione, dunque, non aveva stabilito che l’emissione di un nuovo Ordine europeo d’indagine costituisse una condizione indispensabile per utilizzare le conversazioni, né che un eventuale rifiuto delle autorità francesi imponesse automaticamente di escluderle dal processo. È proprio su questo punto che emerge la differenza rispetto al percorso seguito nel procedimento “Ostro”, conclusosi davanti al gup Gilda Danila Romano con una sentenza nella quale la questione dell’inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche ha avuto un ruolo determinante. Le due decisioni non possono essere automaticamente sovrapposte: la pronuncia della Cassazione richiamata nell’ordinanza riguarda un passaggio interlocutorio, mentre l’esito del processo “Ostro” attiene alla valutazione delle prove nel giudizio di merito. Per comprendere compiutamente le ragioni della diversa soluzione adottata sarà necessario confrontare anche le motivazioni della sentenza di “Ostro”.
Il rifiuto della Francia e il problema dei diritti difensivi
C’è poi un ulteriore elemento affrontato dal gup: la risposta arrivata l’11 settembre scorso dalla Procura nazionale francese per la criminalità organizzata, relativa all’Ordine europeo d’indagine emesso nel procedimento connesso “Ostro”. Le autorità francesi avevano rifiutato la misura conservativa richiesta, spiegando che il fascicolo relativo all’indagine SkyECC risultava ancora pendente davanti alla Corte d’Assise di Parigi e che non erano stati individuati elementi concreti dai quali desumere un rischio di dispersione o alterazione dei dati. Una risposta che, secondo Sculco, non dimostra né la distruzione del materiale né la volontà delle autorità straniere di sottrarlo al controllo delle difese. Al contrario, il giudice ritiene che la documentazione giudiziaria e tecnica già trasmessa sia sufficiente per valutare le contestazioni formulate nel procedimento italiano. Resta però un problema di carattere europeo. Nell’ordinanza viene richiamata anche la causa C-625/25, Prudniez, sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea dalla Cassazione francese, riguardante proprio la possibilità per una persona giudicata in un altro Stato di contestare davanti alle autorità francesi le prove originariamente raccolte in Francia. Una questione che, alla data dell’ordinanza, risulta ancora pendente e sulla quale il giudice ritiene comunque di non dover sospendere il processo. Sculco riconosce inoltre che non risulta una notificazione agli imputati delle decisioni francesi relative agli Ordini europei d’indagine. Anche questa circostanza, tuttavia, non sarebbe sufficiente a determinare automaticamente l’inutilizzabilità del materiale, dovendo essere verificato se la difesa abbia potuto contestarne efficacemente il contenuto nel procedimento italiano.
La decisione: chat utilizzabili e processo avanti
Nella parte conclusiva dell’ordinanza il giudice sottolinea che le difese hanno potuto esaminare le conversazioni, analizzare i dati, nominare consulenti, depositare memorie e formulare osservazioni sulle procedure informatiche e sull’attribuzione dei messaggi ai singoli imputati. Un contraddittorio che Sculco considera sufficientemente ampio, pur in assenza della disponibilità integrale degli strumenti tecnici originariamente utilizzati dalle autorità straniere. «Le difese hanno evidenziato criticità nella trasparenza e ricostruibilità del procedimento tecnico, ma ciò non equivale alla prova positiva dell’inattendibilità o dell’alterazione del dato», si legge nel provvedimento. Da qui il rigetto delle richieste di ulteriori Ordini europei d’indagine, dell’acquisizione integrale del materiale informatico e delle eccezioni di inutilizzabilità delle conversazioni, oltre alle conseguenti istanze di proscioglimento. Il dispositivo si chiude con la decisione di «procedersi oltre». Si tratta di un passaggio significativo per il processo “Kleopatra”, ma non di una valutazione definitiva sulla responsabilità degli imputati o sulla portata delle singole conversazioni. La decisione riguarda l’utilizzabilità del materiale probatorio, mentre il suo effettivo valore ai fini dell’accertamento delle accuse resta affidato al giudizio di merito. Il confronto sulle chat SkyECC, del resto, continua a rappresentare uno dei terreni più delicati dei procedimenti sul narcotraffico internazionale. (g.curcio@corrierecal.it)
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