Due adempimenti importanti nei primi sei mesi del 2015 per Regioni, Province e Comuni.
Il primo. La legge di stabilità per il 2015 stabilisce (comma 611) che, dall’inizio dell’anno (quindi un obbligo cui si sarebbe già dovuto dare corretto seguito), gli anzidetti enti territoriali «avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015». E ancora (comma 612), che i loro rappresentanti legali e i responsabili burocratici hanno in proposito l’obbligo di definire e approvare un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute nonché le modalità da seguire, i tempi di attuazione e l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Un intervento che – corredato di un’apposita relazione tecnica – dovrà essere trasmesso alle Sezioni regionale di controllo della Corte dei conti nonché pubblicato sul sito istituzionale dell’ente redattore.
Il secondo. Il decreto legislativo 118/2011, così come modificato dal 126/2014 e dalla legge di stabilità per il 2015, e la legge 196/2009 con le sue norme attuative vanno a colmare l’esigenza, non più prorogabile, di armonizzare i bilanci e la contabilità del settore pubblico nella sua interezza.
Ciò allo scopo di: contribuire al perseguimento dell’equilibrio finanziario; rendere perfettamente comparabili, sul piano interno, i risultati conseguiti da tutti i soggetti istituzionali che in esso interagiscono, sia a livello centrale che territoriale; favorire una lettura del bilancio nazionale da parte degli altri partner comunitari; facilitare, infine, i controlli, finali e intermedi, pretesi dall’Ue a tutela del Patto di stabilità e crescita. Quell’atto di natura negoziale funzionale a garantire la disciplina di bilancio degli Stati membri indispensabile per evitare disavanzi eccessivi e per contribuire alla stabilità monetaria attraverso l’esercizio coordinato delle loro di politiche economiche.
La pretesa omogeneizzazione della tenuta delle contabilità e della formazione dei relativi bilanci andrà, quindi, a rifondare il concepimento e la realizzazione della certezza della spesa. Interverrà sull’aspetto autorizzatorio della stessa, dal momento che – al riguardo – assumeranno rilievo, esclusivamente, le obbligazioni perfezionate sotto il profilo giuridico, scandite nel rispetto della corrispondente scadenza dei loro pagamenti.
Il problema da risolvere, per il buon esito del programmato riordino risiede nel puntuale assolvimento degli adempimenti iniziali e – quanto alla celerità e qualità nel necessario adeguamento alle nuove regole – nel tesorizzare correttamente, facendole proprie, le esperienze acquisite dagli enti territoriali sperimentatori.
Dall’1 gennaio è stato, pertanto, posto l’obbligo a tutti gli altri enti, non coinvolti nella preventiva sperimentazione, di insediare al loro interno due diverse metodologie contabili: quella in vigore da sempre, adeguata al principio fondante della contabilità finanziaria potenziata, e quella economico-patrimoniale.
Dalle indiscrezioni emerse sul contenuto del decreto Mef, da assumere di concerto con l’Interno, applicativo degli obblighi derivanti, in materia di armonizzazione contabile, agli enti territoriali e quelli dagli stessi partecipati e/o a essi comunque subalterni, sembra pervenire qualche concessione in più. Gli enti coinvolti potranno, infatti, fare un uso diffuso e discrezionale dei corrispettivi ottenuti dalla alienazione degli immobili posseduti.
A proposito, degli adempimenti sono tre le scadenze ormai prossime. Entro il 31 marzo, dovrà essere perfezionato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ove dovranno essere rappresentate le soluzioni individuate e le relative scadenze. Entro il successivo 30 aprile, dovrà essere assunta la delibera di conclusione delle fasi di accertamento dei residui con conseguente determinazione del saldo della loro gestione. Entro il 14 giugno dovrà essere completata l’assunzione dei provvedimenti con i quali individuare la copertura del disavanzo di amministrazione da residui eventualmente determinatosi. Sui due ultimi adempimenti, da perfezionarsi con deliberazioni giuntali – ovvero, quanto agli enti/organismi partecipati tenuti comunque ai medesimi obblighi armonizzativi, con formali decisioni assunte dagli organi amministrativi – dovranno attentamente vigilare i revisori dei conti. Ciò in quanto gli stessi saranno tenuti a segnalare ogni inadempimento al prefetto competente e alla Corte dei conti.
In relazione ai contenuti di tutti e tre i provvedimenti da assumere, è naturale supporre una certa inadeguatezza degli enti nostrani ad assumerli, attesa la loro complessità. Ciò in quanto decimati in termini di conoscenze tecniche, svanite a seguito della collocazione in pensione dei primitivi detentori dei saperi burocratici relativi, spesso avidi nel rigenerarli. Una situazione aggravata dal blocco del turnover che ha impedito il ricambio generazionale utile allo scopo. Tutto questo non sottrae la responsabilità contabile di chi non perfeziona ovvero di chi perfeziona male, ma anche quella politica consistente nell’inguaiare più di quanto lo sia il bilancio dei rispettivi enti e nello svuotare ulteriormente le tasche dei cittadini.
*Docente Unical
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