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Guerra dei supermercati, un punto (decisivo?) per Noto

CATANZARO La guerra dei supermercati non è affatto finita. Continua, a colpi di carte bollate, davanti al Tar di Catanzaro. E questa volta segna un punto a favore del gruppo Noto. Che vede, da part…

Pubblicato il: 22/05/2017 – 11:51
Guerra dei supermercati, un punto (decisivo?) per Noto

CATANZARO La guerra dei supermercati non è affatto finita. Continua, a colpi di carte bollate, davanti al Tar di Catanzaro. E questa volta segna un punto a favore del gruppo Noto. Che vede, da parte dei giudici amministrativi, l’annullamento di due provvedimenti: uno (del 29 giugno 2016) del settore Edilizia privata del Comune di Catanzaro, l’altro (del 22 novembre 2016) del settore Attività economiche e Suap «di rilascio di autorizzazione commerciale per media struttura di vendita di tipo M/A da ubicare in via Lombardi di Catanzaro e seguente autorizzazione». Una volta sancite le anomalie nel provvedimento, per le società Rotundo&Figli sas, Metrocenter srl e Adamante srl si profila il rischio di dover dire addio alle attività commerciali avviate nell’area contesa (sotto il profilo urbanistico). Questo, ovviamente, al netto di eventuali pronunce diverse da parte del Consiglio di Stato.
Passa, dunque, la linea della società AZ, difesa dal legale Alfredo Gualtieri. Secondo AZ, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo «in quanto errerebbe nelle sue conclusioni di presunta intangibilità della situazione a causa del decorso dei 18 mesi, pur dando atto dell’illegittimità dei titoli abilitativi in questione». Il Comune, infatti, pur riconoscendo l’esistenza di alcune anomalie, ha sempre evidenziato che, essendo trascorsi i 18 mesi previsti nella legge Madia, l’intervento per sanare gli eventuali abusi sarebbe stato impossibile, perché programmato (e richiesto dal gruppo Noto) fuori tempo massimo. 

LE CONTESTAZIONI Per AZ, invece, «una volta accertata l’illegittimità dei titoli edilizi oggetto di verifica, il Comune avrebbe dovuto procedere al loro annullamento, alla luce della falsa rappresentazione dei fatti che si sarebbe posta in rapporto di causa-effetto rispetto al loro rilascio. Né osterebbe, in senso contrario, il decorso dei 18 mesi dal loro rilascio». Tutto ruota attorno a una strada che, secondo la società ricorrente, sarebbe rappresentante in maniera errata nel progetto; questa rappresentazione avrebbe consentito la realizzazione degli stabili in cui si trova il centro commerciale concorrente (per il gruppo Noto). 

IL GIUDIZIO Per i magistrati, «il provvedimento impugnato» è «affetto da difetto di istruttoria e da illogicità». Il Comune, infatti, «pur dichiarando l’illegittimità dei titoli edilizi indicati, a causa della ritenuta incidenza delle opere sul tracciato di strada, omette di pronunciarsi sul rapporto causa-effetto tra la circostanza che “negli elaborati a corredo della pratica non è stato individuato il tracciato di strada” e la ritenuta illegittimità della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) in questione; non chiarisce, insomma, se la mancata individuazione del tracciato di strada in questione abbia reso possibile il formarsi di un titolo edilizio che altrimenti non sarebbe stato avallato o se invece tale omissione/incongruenza progettuale non rilevi affatto, non sussistendo alcun nesso di causalità tra la stessa e la formazione del titolo qui d’interesse». Insomma, Palazzo de Nobili non spiega, «non ha preso posizione sulle questioni (…) che, in definitiva, costituiscono le ragioni essenziali del contendere; né il provvedimento impugnato può essere integrato, quanto ad argomentazioni e motivazioni, con le memorie difensive depositate agli atti». C’è di più: perché – secondo il Tar – il provvedimento impugnato «appare illogico laddove ritiene di dichiarare l’illegittimità del titolo (qui d’interesse), ancorando poi la decisione di non procedere all’annullamento al decorso dei 18 mesi di cui alla normativa vigente». Per il Comune è un bel rischio: la sua anomala presa di posizione lo espone a richieste di risarcimento da parte di tutti i gruppi imprenditoriali. Un bel guaio, che esplode a campagna elettorale in corso. 

LA LEGGE MADIA Ecco un altro dei nodi. Per i giudici «il termine dei 18 mesi non può che cominciare a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (introdotta con la Legge 7 agosto 2015, n.124), salva, comunque, l’operatività del termine ragionevole, già previsto dall’originaria versione dell’art.21-nonies della legge n.241 del 1990 (Cons. St., sez. V, 19 gennaio 2017, n.250)». Dunque, «il provvedimento impugnato è stato adottato in data 29 giugno 2016 – quando non erano ancora decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge numero 124/2015, cioè la legge Madia – in un termine che complessivamente non può ritenersi irragionevole rispetto al titolo d’interesse (del febbraio 2014), vieppiù ove si considerino le vicende relative allo stesso (oggetto di precedente giudizio presso questo Tribunale, conclusosi con la sentenza citata n.1608 del 27 luglio 2016); da qui l’illogicità del provvedimento che conclude, a fronte della ritenuta illegittimità, tra l’altro, per l’operatività della Scia d’interesse per decorso del termine massimo dei 18 mesi». Conclusione: gli atti da annullare sono due. La lunga guerra dei supermercati potrebbe essere a una svolta. (ppp)

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