«Sui vaccini è calato un silenzio pericoloso»
In Calabria è calato il silenzio sui vaccini imposti per decreto-legge, convertito di recente. Tra poco inizieranno le attività scolastiche, ma qui nulla si muove, se leviamo l’intesa, soltanto funzi…

In Calabria è calato il silenzio sui vaccini imposti per decreto-legge, convertito di recente. Tra poco inizieranno le attività scolastiche, ma qui nulla si muove, se leviamo l’intesa, soltanto funzionale alla ripresa delle lezioni, tra Usr e Aziende sanitarie calabresi, che insieme provvederanno alla schedatura delle situazioni individuali sugli adempimenti richiesti per frequentare le scuole dell’infanzia e dell’obbligo.
Anche la Regione Calabria ha subito e accettato la scelta del governo nazionale sulle vaccinazioni, che la maggioranza in parlamento ha legittimato a gran velocità, nell’estate degli incendi e della calura record.
Non so, né ho la scienza per esprimermi con certezza, se i (troppi) vaccini previsti dalle nuove norme siano sempre efficaci e risolutivi, se non abbiano rischi nel breve e lungo periodo, se non alterino le capacità del sistema immunitario e se non possano determinare conseguenze infauste per lo sviluppo cognitivo dei minori e per la loro salute in generale.
Respingo ogni posizione ideologica a riguardo, che, come in ogni vicenda delicata, sposta l’attenzione dal problema di fondo, cioè la libertà individuale e i diritti dei minori. Dunque non credo che i vaccini siano veleni legalizzati, ma non penso che vadano paragonati all’acqua santa o, in prospettiva laica, che per sicurezza e benefici siano indiscutibili come la cottura dei cibi.
La questione è semplice. Per essere inquadrata, si può riassumere in sette punti, tratti dal testo della Costituzione repubblicana: 1) tutti «i cittadini hanno pari dignità sociale» ed è «compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»; 2) la «Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali», «attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo» e «adegua i princìpi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento»; 3) la «libertà personale è inviolabile»; 4) la «Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose», proteggendo «la maternità, l’infanzia e la gioventù»; 5) la salute è tutelata come «fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività» e la legge, che può disporre trattamenti sanitari obbligatori, «non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»; 6) la «scuola è aperta a tutti» e «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi»; 7) soltanto in «casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge», che il giorno stesso vanno presentati «per la conversione alle Camere».
Tralasciando per brevità gli altri problemi giuridici, dobbiamo allora chiederci: 1) se la nuova normativa sui vaccini rispetti la «pari dignità sociale» riconosciuta a tutti i cittadini e se la Repubblica abbia all’occorrenza gli strumenti per rimuovere eventuali «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini», impediscano «il pieno sviluppo della persona umana»; 2) se nel decreto vaccini e nella legge di conversione si sia tenuto conto delle «esigenze dell’autonomia e del decentramento»; 3) se con le norme introdotte sia garantita la libertà personale, «inviolabile»; 4) se nella fattispecie vengano agevolate le famiglie e siano protette «la maternità, l’infanzia e la gioventù»; 5) se, per le specifiche finalità di tutela della salute, siano preservati «i limiti imposti dal rispetto della persona umana»; 6) se con la normativa in argomento la scuola sia «aperta a tutti» e se ai «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi», venga sempre assicurato il «diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi»; 7) se il decreto-legge sulle vaccinazioni sia stato adottato per un caso straordinario «di necessità e di urgenza». La risposta a tutte queste domande è una: no.
Le nuove norme sull’obbligo vaccinale escludono dalle scuole i minori fino a 16 anni non vaccinati. O si sottopongono alle prescritte iniezioni – anche in preparati polivalenti, giustificati, come emerso nei lavori parlamentari, da mere ragioni di mercato – oppure non hanno accesso ai servizi all’infanzia e alla scuola dell’obbligo. Conclusione: quasi tutti i genitori corrono a far vaccinare i figli, non perché ci siano epidemie o rischi comprovati di salute, ma perché altrimenti avrebbero il problema di dove tenere i figli nelle ore diurne e, per la scuola dell’obbligo, riceverebbero una sanzione pecuniaria insostenibile, che si aggiungerebbe alle tasse (in aumento) pretese da Stato, Regioni e Comuni per causa, soprattutto, del sistema di emissione della moneta e del fiscal compact.
Si può accettare come fatto naturale che l’educazione e l’istruzione dei minori siano subordinate alla pesante vaccinazione contro ben dieci malattie? La risposta è una: no. Qual è l’alternativa che la legge consente? Se togliamo la via del ricorso e dell’emigrazione all’estero, essa è una sola, contenuta nella circolare ministeriale n. 101/2010, che chiarisce: «L’obbligo di iscrizione e di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l’istruzione familiare. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità. Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo devono rilasciare, al dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. Il dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione».
Ciò significa, in termini spiccioli, che chi ha i soldi può sopperire in proprio alle prescrizioni sull’obbligo formativo; chi non ne possiede ha una sola opzione: la vaccinazione dei figli, senza, peraltro, accertamenti sanitari sul singolo bambino e senza informazioni preventive sui benefici e rischi, il cosiddetto «consenso informato», invece indispensabile per la somministrazione di terapie, per gli interventi chirurgici e per ricevere trasfusioni di sangue.
E ancora: la normativa sui vaccini contrasta con i diritti complessivi dei minori? La risposta è una: sì. I garanti regionali per l’infanzia vogliono affrontare il problema, atteso che, come negli atti ufficiali ripete l’attento garante della Calabria, l’amico Antonio Marziale, «la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991 n. 176, stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore (principio del “superiore interesse del minore”) e che i princìpi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni (principio di “non discriminazione”)»?
Ancora, nel beato immobilismo del governatore regionale Mario Oliverio, che cade ogni volta dal pero, pure per i finanziamenti e gli incarichi a sodali di partito, segnalo un problema reale in ordine alle vaccinazioni. L’art. 1, comma 1, della Legge regionale della Calabria 22 febbraio 2017, n. 6, che ha introdotto l’articolo 3-bis nella L. r. 29 marzo 2013, n. 15, prescrive: «Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l’avere assolto, da parte del minore, gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa
vigente». Tali disposizioni si collegano alla Legge (nazionale di conversione) 31 luglio 2017, n. 119, che, all’articolo 3 comma 3, stabilisce che, «per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso». All’articolo 3-bis, la riferita legge nazionale descrive le misure per l’anno scolastico 2019. In particolare, al comma 5 del predetto articolo, è previsto che per «i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione». Il contenuto dei due articoli (dell’indicata legge nazionale) appena citati non chiarisce se le misure di restrizione alla frequenza scolastica siano applicabili sin dall’anno scolastico 2017-2018 e per l’anno scolastico 2018-2019, per i bambini già iscritti, prima dell’entrata in vigore della nuova legge nazionale, ai servizi educativi per l’infanzia ed alle scuole dell’infanzia. Al di là dell’annunciata investitura, sul punto, del Consiglio di Stato, da tale incongruenza – articolata nel ricorso della Regione Veneto alla Corte Costituzionale, depositato presso la cancelleria della Consulta il 21 luglio 2017 e pubblicato nella Gu 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale) n. 32 del 9 agosto scorso – originano notevoli dubbi in sede di applicazione.
In materia, possiamo conoscere le iniziative della Regione Calabria a guida Oliverio? Inoltre, le domande che Marcello Veneziani ha posto in un editoriale (del 5 settembre scorso sul quotidiano “Il Tempo”) non toccano la sensibilità e la responsabilità di Oliverio e compagni? «È vero – ha chiesto l’intellettuale – che il paese leader nell’uso dei vaccini e nella presenza di aziende farmaceutiche, gli Stati Uniti, è leader in occidente nella mortalità infantile a causa di cancro, ci può essere un nesso tra le due cose?». Ed è vero – ha domandato, tra l’altro, Veneziani – «che la ricerca sui vaccini e sulle loro controindicazioni è affidata a centri finanziati, sostenuti, dalle stesse aziende che li producono?». E, compendio: come mai stavolta non si parla dei costi dell’intera operazione e perché non è obbligatoria la vaccinazione del personale scolastico e degli addetti alle mense? E infine: ma i minori vanno soltanto a scuola o si incontrano pure in ambienti pubblici, piscine, palestre, ludoteche, parrocchie, bar, pizzerie e, in alcuni casi, come a San Giovanni in Fiore, la città di Gioacchino da Fiore e di Oliverio, in consigli comunali «baby»? A tutela della salute, non andrebbero vaccinati pure gli adulti presenti in questi luoghi e, con riferimento ai predetti consigli «baby», i politici che li accompagnano?
*Giornalista