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«I Comuni sciolti e il senso di impunità»

di Claudio Cavaliere*

Pubblicato il: 30/09/2020 – 18:14
«I Comuni sciolti e il senso di impunità»

La norma sugli scioglimenti dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose ha quasi trent’anni ed è stata applicata (finora e al netto degli annullamenti) trecentoventi volte sui comuni.
L’obiettivo dichiarato della legge, confermata in due distinte occasioni dalla Corte Costituzionale, era ed è quello della “prevenzione sociale” intesa come sottrazione all’influenza della mafia delle comunità locali.
Pochi potrebbero opporsi, in linea di principio, a questo obiettivo. Altra cosa è capire se la norma riesce a mantenere le sue promesse.
Questa controversia opinionistica, vecchia quanto la stessa norma, non è affatto conclusa. Al contrario. Sollecitano per un giudizio totalmente negativo almeno due circostanze, che pur avendo una influenza statistica non particolarmente significativa, hanno un certo peso logico anche se non è possibile attribuire loro una lettura univoca: i ripetuti scioglimenti dello stesso ente locale e il riproporsi alla guida dei comuni dei medesimi primi cittadini che erano già sindaci dell’ente al momento dello scioglimento.
Partiamo da questi dati che, al netto degli annullamenti, sono: sessanta comuni (il 18,8%) hanno subito almeno un doppio scioglimento mentre venti sindaci (6,3%) sono quelli rieletti.
Per quanto riguarda il dato dei sindaci riconfermati occorre precisare che in tre casi si tratta di consigli comunali sciolti i cui sindaci risultano eletti dal consiglio comunale prima dell’entrata in vigore della legge 81/93 e solo successivamente rieletti direttamente.
Per avere un quadro ancora più dettagliato del fenomeno è interessante evidenziare che dieci sindaci rieletti hanno normalmente concluso il loro mandato amministrativo; cinque sono ancora in carica; tre sono stati sciolti per la seconda volta; uno è “caduto” per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri; e in un caso c’è stata una alternanza tra due sindaci entrambi sciolti.
Non è indifferente sapere che dodici sindaci sono stati rieletti in piccoli comuni (meno di cinquemila abitanti) e solo cinque in città con più di quindicimila abitanti dove si vota con il doppio turno.
Quello della dimensione demografica è un elemento da tenere in considerazione. Non si può dimenticare la vicenda del piccolo Comune calabrese che tornò alle elezioni dopo un commissariamento che si protrasse per sei anni per mancanza di candidati e che si risolse solo con l’elezione del sindaco già disciolto che poi concluse tranquillamente il suo mandato.
Qualcuno è arrivato a sostenere che lo scioglimento dimostrerebbe scarsa considerazione per la democrazia. Ma la questione è irrilevante. La democrazia, l’elezione democratica non è una garanzia di comportamento corretto.
A leggere i decreti di scioglimento si rimane semmai colpiti dal senso di impunità che pare permeare la gestione della cosa pubblica dove oramai sembra che nessuno controlli più nulla, né strutture tecniche né organi politici. I tempi di reazione dello Stato al calpestamento delle regole sono sempre più allungati e una amministrazione oggi sa di poter contare sulla straordinaria lentezza della possibile risposta.
Infatti il tempo medio per giungere ad uno scioglimento si sta innalzando. Oggi sono tre anni. Ma per oltre un quarto di comuni ci sono voluti oltre quattro anni, con il dpr giunto alle soglie del termine della consiliatura e per un ulteriore quarto ci sono voluti da tre a quattro anni.
L’altro elemento che colpisce, e sul quale occorre intervenire, è sulla “discrezionalità” del giudizio da parte delle commissioni di accesso che se pure la Consulta ritiene ragionevole esercitare “pur sempre delimitata dalla valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione all’estensione dell’influenza criminale”, continua ad essere esercitata a piene mani e alcune volte con una ambivalenza valutativa di cui è difficile cogliere la logica.

*sociologo

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