CATANZARO Sono state ammesse, quali parti civili nel processo “Basso Profilo” la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’amministrazione Provinciale di Catanzaro, il Comune di Catanzaro, l’Agenzia delle Entrate. Lo ha stabilito il gup nel corso dell’udienza preliminare di questa mattina.
«Gli avvocati Salvatore Staiano, Vincenzo Galeota, Francesco Iacopino, Fabrizio Costarella, Valerio Murgano, Pietro Mancuso, Vincenzo Cicino, Enzo De Caro, Armodio Migali e Lucia Conte hanno preliminarmente depositato alcuni atti del processo che si sta celebrando a Perugia nei confronti di Luca Palamara, nonché esiti di attività investigativa svolta dalle Procure di Napoli e Firenze sull’architettura di sistema e sul funzionamento degli impianti di intercettazione telematica attiva realizzata dalla società Rcs per conto delle Procure italiane presso cui si è accreditata, ivi compresa quella di Catanzaro», fa sapere una nota delle difese.
«In particolare, i predetti legali hanno evidenziato – prosegue la nota – che dal compendio documentale esaminato dal collegio difensivo, offerto in produzione al Tribunale, sarebbero emersi una serie di dati inquietanti, rilevanti anche nel processo che si sta celebrando a Lamezia. In particolare, sarebbe emerso che fino ad aprile 2019 e, quindi, nell’intera forbice temporale di svolgimento delle indagini tecniche svolte nell’operazione “Basso Profilo”, l’architettura di sistema utilizzata dalla società Rcs prevedeva l’utilizzo di tre server denominati Css, Hdm e Ivs. I primi due, destinati alla registrazione, elaborazione e trasmissione (al server Ivs) dei dati provenienti dai dispositivi “infettati” con il virus trojan, non solo non risulterebbero collocati presso le singole Procure richiedenti, come prescrive la Legge, ma avrebbero operato per tutte le Procure d’Italia dalla Sede di Napoli. Ed è qui che la questione si complica. Perché detti server, lungi dall’essere collocati (almeno) presso la Procura napoletana, risulterebbero invece stati ubicati presso la sede secondaria di Rcs. Con la conseguenza che si sarebbero trovati sotto il dominio e la gestione della società privata, Rcs appunto, in luogo privato e senza il controllo della Procura di Napoli (e delle Procure italiane), tenute all’oscuro di tutto. Con conseguente violazione dell’articolo 268, comma 3 del codice di procedura penale che, a pena di inutilizzabilità, impone, a garanzia della genuinità e affidabilità del risultato intercettivo, che le operazioni di registrazione siano compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica».
«Una anomalia così grave – precisa la nota –, che la Procura di Napoli e quella di Firenze hanno avviato indagini per accesso abusivo a sistema informatico, frode nelle pubbliche forniture, falso per induzione e falsa testimonianza nei confronti di chi ha cercato di nascondere le numerose e gravi violazioni denunciate. Al riguardo, i legali hanno precisato di avere presentato anche una nota alla Procura di Catanzaro, per chiedere se l’architettura di sistema e il funzionamento degli impianti di intercettazione telematica attiva realizzata dalla società Rcs per conto della predetta Procura, siano stati assoggettati, come pare, allo stesso regime ritenuto dai difensori contra legem. La Procura ha chiesto il rigetto dell’eccezione, sostenendo che le intercettazioni sarebbero comunque da ritenersi legali e utilizzabili. Il Tribunale ha ritenuto ammissibile, pertinente e rilevante la documentazione prodotta dalla difesa, rinviando unitamente al merito la decisione sulla legalità e utilizzabilità delle intercettazioni eseguite con captatore informatico».
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