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Processo Hydra, in aula il “caso” Abbiategrasso e il doppio ruolo di Catania. Per la pm è un «corto circuito politico»

Nel processo sulla presunta “mafia a tre teste” in Lombardia, Cerreti richiama la posizione dell’avvocato-consigliere. La parte civile: «Evidenti effetti negativi per il Comune»

Pubblicato il: 18/05/2026 – 7:10
di Giorgio Curcio
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Processo Hydra, in aula il “caso” Abbiategrasso e il doppio ruolo di Catania. Per la pm è un «corto circuito politico»

Un «corto circuito politico» dentro il Comune di Abbiategrasso. È l’espressione usata in aula dalla pm della Dda di Milano Alessandra Cerreti, nel corso dell’ultima udienza del processo ordinario Hydra, incentrato sulla presenza della presunta “mafia a tre teste” in Lombardia, composta da ‘ndrangheta, camorra e cosa nostra. La magistrata – finita sotto scorta proprio per questa inchiesta – ha colto l’occasione per riportare l’attenzione sull’avvocato Francesco Catania, consigliere comunale di maggioranza di Forza Italia e difensore di Diego Cislaghi. Il nodo riguarda la costituzione di parte civile del Comune nel procedimento nato dall’inchiesta sul presunto sistema mafioso lombardo: a quella richiesta, ha ricordato la pm, si è opposta la difesa Cislaghi, rappresentata da Catania.

Il “caso” Catania

Ma andiamo con ordine. Il 30 aprile 2026, nella seconda udienza del maxi-processo Hydra, le difese hanno contestato la costituzione come parti civili dei Comuni di Abbiategrasso e Busto Arsizio. In quell’occasione Catania – molto noto online anche come avvocato/youtuber – avrebbe sostenuto «l’assenza di reati consumati nei territori dei Comuni», mentre tra le parti civili figuravano anche Regione Lombardia, Libera e WikiMafia. Da qui è esploso il caso politico, con il Pd di Abbiategrasso e Andrei Lacanu che si sono scagliati contro Catania non sul diritto alla difesa – che resta intoccabile – ma sull’opportunità politica del doppio ruolo, richiamando anche «la contrarietà alla commissione antimafia, le critiche ai magistrati di Hydra, la delegittimazione di associazioni antimafia e il fatto che Catania difenda Cislaghi, cittadino di Abbiategrasso imputato per mafia nello stesso procedimento». Le cronache locali riportano poi un precedente politico-comunicativo: già nel 2024 Catania era intervenuto in Consiglio comunale contro quello che definiva un “pregiudizio” sulla presenza della mafia ad Abbiategrasso, criticando anche la sospensione del Comune da Avviso Pubblico e mettendo in discussione alcuni presupposti dell’allarme Hydra. In quell’occasione aveva detto, tra l’altro, che se il Comune fosse stato “sbattuto fuori” da Avviso Pubblico ne sarebbe stato “contento”.

Le contestazioni in aula

È su questo sfondo che, nell’ultima udienza, Cerreti ha ripreso il tema davanti al collegio, trasformando il caso politico locale in un passaggio dell’intervento della pubblica accusa. «Il tema è che l’avvocato Francesco Catania – ha spiegato la pm in aula – è anche consigliere di maggioranza del Comune di Abbiategrasso e si oppone alla costituzione del suo Comune, testualmente riferendo – cito la trascrizione dell’udienza scorsa – che “i termini sono palesemente scaduti”. Si riferisce, ovviamente, alla presunta tardività della costituzione del Comune. In realtà, la giunta e il sindaco erano perfettamente al corrente dell’udienza. Tant’è che Avviso Pubblico – e questo viene pure citato nell’atto di costituzione – ha sospeso il Comune di Abbiategrasso per l’inattività. Per cui, sotto questo profilo, la tardività c’è».   

C’è una «certa originalità»

«Perché ci permettiamo di sottolineare questo passaggio al Tribunale?» chiede in aula la pm Cerreti. «Perché la duplice veste assunta dall’avvocato Catania – ripeto, consigliere di maggioranza del Comune di Abbiategrasso – dà atto di un corto circuito politico all’interno del Comune di Abbiategrasso su questo tema. Le valutazioni politiche, ovviamente, sono estranee a quest’aula. Diventano, invece, rilevanti penalmente se si traducono in un’opposizione alla costituzione di parte civile di un Comune, sollevata dalla difesa di un imputato che, guarda caso, è un consigliere di maggioranza». Insomma, «ci limitiamo a sottolineare questa circostanza, caratterizzata da una certa originalità, chiamiamola così».

La replica del Comune

Dopo l’intervento della pm è arrivata anche la replica dell’avvocato Garagiola, legale di parte civile del Comune di Abbiategrasso, che ha chiesto di respingere le eccezioni sollevate dalle difese e di confermare la costituzione dell’ente. Sul presunto difetto di legittimazione, il legale ha sostenuto che il Comune sia «pienamente legittimato a costituirsi per il reato associativo, in quanto ente territoriale preposto alla tutela degli interessi, della promozione e dello sviluppo della collettività». Garagiola ha poi contestato anche la «presunta carenza di interesse alla costituzione di parte civile». Secondo il legale, sarebbero proprio gli articoli di giornale prodotti dalla difesa Cislaghi a dimostrare l’interesse del Comune, perché attesterebbero l’esposizione mediatica subita dall’ente «in ragione della presenza dell’associazione e del suo estrinsecarsi nel territorio» di Abbiategrasso. Un elemento che, per la parte civile, sarebbe sufficiente a dimostrare quantomeno il danno all’immagine. Il legale ha richiamato inoltre la sospensione del Comune di Abbiategrasso da Avviso Pubblico, definendola un fatto che pone l’ente «in una situazione negativa» e produce «evidenti effetti negativi per il Comune». Poi il passaggio sulla presunta tardività della costituzione: per Garagiola non ci sarebbe stata alcuna intempestività, dal momento che il Comune, una volta venuto formalmente a conoscenza della pendenza del dibattimento anche attraverso la comunicazione della Procura e il decreto che dispone il giudizio, si è determinato alla costituzione tramite la difesa tecnica e si è presentato «nel primo momento utile possibile», cioè la prima udienza dibattimentale del 19 marzo. «Prima di quella data – ha concluso il legale – non era oggettivamente possibile presentarsi e costituirsi». Da qui la richiesta al tribunale di respingere le questioni sollevate dalle difese e confermare la costituzione di parte civile del Comune.

Il caso Gregorini

Nell’udienza la pm Cerreti ha poi affrontato anche le eccezioni sollevate dalle difese di alcuni imputati, soffermandosi in particolare sulla posizione di Emanuele Gregorini, alias “Dollarino”. La pubblica accusa ha definito «totalmente infondata» l’eccezione relativa alla presunta mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, richiamando il percorso giudiziario dell’imputato. Secondo la ricostruzione della pm, Gregorini si sarebbe sottratto all’esecuzione della misura cautelare prima del pronunciamento della Cassazione, andando all’estero, per poi essere catturato in Colombia «all’esito di una complessa attività investigativa, in coordinamento con l’autorità giudiziaria colombiana». Per Cerreti, dunque, sostenere che l’imputato avesse interesse a ricevere la notifica e a essere processato in Italia sarebbe «un po’ azzardato». Anche perché, ha aggiunto, i termini di fase della custodia cautelare erano prossimi alla scadenza e l’eventuale mancata celebrazione dell’udienza preliminare avrebbe potuto determinare «semplicemente la scarcerazione». La pm ha respinto anche l’eccezione sull’indeterminatezza del capo d’imputazione, ricordando che il solo reato associativo occupa 48 pagine e che le condotte vengono ricostruite non solo sul piano dell’articolazione della presunta associazione mafiosa, ma anche «imputato per imputato». Per la pubblica accusa, il tema dell’indeterminatezza dell’imputazione sarebbe stato sovrapposto a quello della prova delle condotte contestate: un profilo che, ha sottolineato Cerreti, appartiene invece al merito del processo.

La prossima udienza

Il prossimo passaggio è fissato per il 18 giugno. In quella data il tribunale scioglierà la riserva sulla competenza territoriale, una delle questioni preliminari sollevate dalle difese. Sempre nella stessa udienza saranno acquisite le prove e i materiali delle parti in causa, prima che il processo entri nella fase successiva.

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