ROMA Stop alle mascherine all’aperto ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento. Restano invece obbligatorie al chiuso. Lo prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.
Fino al 31 marzo 2022, si legge, «è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private» e «nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti».
L’ordinanza precisa che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Si precisa inoltre che «l’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio».
Durante l’attività sportiva non è obbligatorio indossare le mascherine di protezione anti-Covid, sottolinea l’ordinanza firmata dal ministro della Salute. Il provvedimento ricorda anche che «non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo».
L’ordinanza produce effetti a partire dall’11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022. Le disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
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