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Incendi boschivi, prorogato lo stato di massima pericolosità fino al 20 ottobre

Ordinanza del presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto. Ecco tutti i divieti previsti dall’atto

Pubblicato il: 09/10/2023 – 11:05
Incendi boschivi, prorogato lo stato di massima pericolosità fino al 20 ottobre

CATANZARO Con l’ordinanza numero 4/2023 il presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto ha prorogato lo stato di rischio e di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale fino al 20 ottobre 2023.
L’ordinanza che proroga divieti di accensione fuochi, abbruciamenti, e altri comportamenti che possono essere causa di incendi boschivi, sul territorio regionale fino al prossimo 20 ottobre.

Cosa prevede l’ordinanza

Questi i divieti previsti nell’ordinanza:
«E’ vietato
• accendere fuochi all’aperto nei boschi o far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli a distanza minore di 50 m dai medesimi, aumentata a 100 m nel periodo di massima pericolosità;
• usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, nei boschi e nei terreni cespugliati;
• inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l’erba secca;
E’ altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità:
• accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
• l’accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo; le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all’uopo attrezzate;
E’ vietato:
• l’abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali;
• nel periodo di massima pericolosità fumare nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li
attraversano.
E’ consentito l’uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa consultazione con tutte le autorità impegnate nell’intervento;
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci una area boscata è tenuto a dare l’allarme al numero verde della Regione Calabria Protezione Civile 800.496.496 o dei Vigili del Fuoco o degli altri Enti territoriali competenti (Comune, Amministrazione Provinciale).
Il proprietario del terreno sul quale è in atto l’incendio è sempre tenuto a intervenire tempestivamente con le attrezzature in suo possesso e collaborare alle operazioni di
circoscrizione, spegnimento e bonifica.
Spento l’incendio, l’area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario e da coloro i quali hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario a eseguire le operazioni di bonifica atte a eliminare ogni focolaio residuo».

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