Recovery, “contestazione a catena”. «Perdita di efficacia della misura cautelare» applicata a Mario Piromallo
La Cassazione aveva accolto il ricorso dell’avvocato Acciardi, il Riesame ha confermato la validità della tesi difensiva dell’indagato

COSENZA La Dda di Catanzaro lo considera un elemento cardine della mala cosentina, una figura decisivo nella promozione, costituzione, e partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Mario Piromallo detto Renato, nell’operazione nome in codice “Recovery” avrebbe assunto i gradi di dirigente, promotore, organizzatore e finanziatore dell’associazione, in diretta sinergia e collaborazione con Francesco Patitucci. La Corte di Cassazione, nelle scorse settimane, aveva annullato con rinvio l’ordinanza a carico dell’indagato, difeso dall’avvocato Luca Acciardi. Un vero colpo di scena, considerato il curriculum criminale e il pregresso dell’indagato. Nel processo scaturito dall’inchiesta “Reset”, celebrato con il rito abbreviato, il pm Vito Valerio nel tratteggiare la figura di Piromallo ha parlato di «un soggetto che non trascura l’esercizio di condotte violente per esprimere la forza di intimidazione tipica sul territorio, ma tende ad essere un profilo più alto, quindi un profilo più attento all’investimento di risorse finanziarie con attività di prestito, attività di intestazione fittizia, attività di intromissione in settori più ampi dell’economia, quale quello dei giochi e delle scommesse». Insomma, non un gregario qualsiasi, ma uno degli uomini di vertice del clan.
Le motivazioni della Cassazione e il Riesame
La Suprema Corte ha rinviato al Riesame per un nuovo giudizio sulla posizione dei Piromallo. E la seconda sezione penale del tribunale di Catanzaro ha accolto il ricorso dell’avvocato Acciardi, motivandolo. Il Tribunale, a seguito della sentenza di annullamento con rinvio, è chiamato, ad una nuova e complessiva valutazione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare e, a tal proposito, «stima sussistano le condizioni di legge per disporre la suddetta retrodatazione degli effetti dell’odierna ordinanza cautelare, a seguito della “contestazione a catena”». Sul punto, il tribunale precisa «quando in differenti procedimenti, non legati da connessione qualificata, vengono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, è da ritenere che i termini della seconda ordinanza debbano decorrere dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero». Nel caso di Mario Piromallo, «è ravvisabile un’ipotesi di connessione qualificata fra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli ascritti all’indagato nel procedimento Reset». Motivo per il quale, il Riesame accoglie il ricorso e dispone la retrodatazione della misura applicata a Piromallo alla data di esecuzione del titolo cautelare nel procedimento Reset. Il Tdl inoltre «dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare applicata». (f.b.)
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