Il Tribunale del Riesame di Milano, in accoglimento dell’eccezione difensiva formulata dall’ avvocato Francesco Capria, ha disposto l’immediata scarcerazione di Giuseppe Desiderato e di Anastasia Ienuso, entrambi di Nicotera. Entrambi, infatti, sono coinvolti nell’inchiesta della Dda di Milano che avrebbe ricostruito sia l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, sia di un’associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio dei proventi illeciti derivanti dallo smercio dello stupefacente.
I due indagati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati fiscali (fatturazioni per operazioni giuridicamente inesistenti), oltre all’intestazione fittizia di beni immobili e quote societarie frutto del riciclaggio. In particolare, i coniugi si sarebbero intestati, per conto del cognato, un immobile a Barlassina, in provincia di Milano, un attico a Nicotera Marina in contrada Filippella ed un’attività di demolizione sita in Milano, oltre ad autovetture di lusso e conti bancari. Inoltre, Giuseppe Desiderato è il fratello di Francesco Orazio che viene collocato al vertice di un’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (cocaina, hashish e marijuana). In particolare, sarebbe stato il promotore e l’organizzatore del narcotraffico, dando ordini agli associati ed acquistando cocaina e hashish in quantità elevate, determinando il prezzo dello stupefacente e gestendo le somme di denaro provento dell’attività illecita.
Il Tribunale del Riesame ha accolto l’eccezione formulata dal difensore di fiducia Francesco Capria, secondo la quale la fissazione dell’udienza camerale era da ritenersi viziata per il mancato rispetto dei termini previsti dall’ art. 309 cpp, ottavo comma. In particolare, l’avvocato Capria, richiamando una sentenza della Sezioni Unite della Corte di Cassazione rilevava che “nel procedimento di riesame l’inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono decorrere tra la notifica del decreto di fissazione e quello dell’udienza è una nullità generale, a regime intermedio, che se, tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione”. Sulla base di tale vizio il Tribunale del Riesame ha rilevato la “scadenza” dei termini di Legge previsti per la relativa decisione e, di conseguenza, ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare per entrambi gli indagati. (Gi.Cu.)
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