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la decisione

Scommesse sul calcio, squalifica e ammenda per Martino del Cosenza

Il motivo è legato alle scommesse su partite di Serie A, Champions League, Lega Pro e Mondiali

Pubblicato il: 23/05/2025 – 19:13
Scommesse sul calcio, squalifica e ammenda per Martino del Cosenza

COSENZA Non c’è pace per il Cosenza Calcio. Dopo la retrocessione, arriva anche l’ammenda e la sanzione da parte della FIGC nei confronti di un tesserato rossoblù. Si tratta del difensore Pietro Martino. Il motivo è legato alle scommesse su partite di Serie A, Champions League, Lega Pro e Mondiali.

Di seguito la nota della Figc. Pietro MARTINO, tesserato per la società Cosenza Calcio S.r.l., per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell’articolo 24,commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato:

  • n. 75 scommesse dal 5 febbraio 2022 al 14 ottobre 2022 (quando era tesserato per Calcio Foggia 1920 S.r.l. e Cosenza Calcio S.r.l.), attraverso il conto giochi n. 91241335 da lui stesso aperto con il concessionario Rell Italy LTD, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA);
  • n. 68 scommesse dal 25 febbraio 2022 all’8 marzo 2022 (quando era tesserato per Calcio Foggia 1920 S.r.l.), attraverso il conto giochi n. 4898499577526261 da lui stesso aperto con il concessionario Sisal Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA);
  • n. 783 scommesse dal 3 gennaio 2021 al 13 ottobre 2022 (quando era tesserato per la Union Clodiense Chioggia, Calcio Foggia 1920 S.r.l. e Cosenza Calcio S.r.l.) attraverso il conto giochi n. 178081 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA) e nell’ambito FIFA;
  • n. 364 scommesse dal 17/12/2021 al 7/6/2022 (quando era tesserato per Calcio Foggia 1920 S.r.l.) attraverso il conto giochi n. 9340631 da lui stesso aperto con il concessionario E-Play 24 Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio
    professionistici stranieri europei e competizioni UEFA).

La sanzione

Sanzione finale di 14.750 euro di ammenda e 20 mesi di squalifica, di cui 2 mesi commutati in € 9.000 euro di ammenda (da aggiungersi all’ammenda di € 14.750,00), e 9 mesi commutabili in prescrizioni alternative: 1) partecipazione di Martino ad un piano terapeutico di almeno 9 mesi. Il professionista sanitario autore del piano terapeutico e responsabile della sua attuazione invierà, con cadenza al massimo bimestrale, una relazione alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame, indicando i progressi raggiunti nella cura della patologia e se la collaborazione del Sig. Martino al piano sia ritenuta soddisfacente; 2) obbligo di Martino di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 18 (diciotto), nel periodo complessivo di 9 (nove) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero delle ludopatie. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell’obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte di Martino, adotterà i provvedimenti di propria competenza.

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