Intercettazioni digitali: il log come garanzia
Tecnica, giurisprudenza e normativa convergono nel riconoscere ai file di log un ruolo centrale nella tutela dei diritti difensivi

«Con la recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III penale, 16 maggio 2025, n. 18464) è stato riconosciuto per la prima volta in modo chiaro e definitivo il diritto della difesa ad accedere ai file di log generati dai captatori informatici utilizzati nelle intercettazioni.
Una svolta giurisprudenziale di rilievo, che ha preceduto ed affiancato l’aggiornamento dei requisiti di conformità tecnica della LIA, i quali impongono ora la registrazione e conservazione tracciata degli eventi di sistema legati al captatore». A dirlo è Antonio Andrea Miriello di A2M Forensics il quale evidenzia come «LIA (Laboratorio di Informatica Avanzata) è un ente tecnico italiano che certifica i captatori informatici utilizzati nelle intercettazioni digitali. Definisce i requisiti tecnici di sicurezza e tracciabilità, in particolare quelli relativi ai file di audit log, per garantire la conformità degli strumenti alle norme e la tutela dei diritti della difesa.
Alla base di questo doppio risultato – tecnico e normatico – si colloca un lavoro tecnico durato anni.
In qualità di consulente tecnico della difesa in molteplici procedimenti penali rilevanti, ho avuto modo di costruire, promuovere e sostenere la centralità dei file di log non solo come strumento informatico, ma come elemento decisivo per la verifica della correttezza dell’azione investigativa e della genuinità della prova».
«In particolare – aggiunge – il mio intervento nel corso degli anni, prcisamente dal 2019, ha riguardato: la redazione di richieste tecnicamente fondate di accesso ai log;
– la motivazione del loro valore a fini difensivi; l’illustrazione dei meccanismi base del funzionamento dei captatori, e le conseguenti potenziali verifiche da poter realizzare in ambito giudiziario (necessità di consultare i file di LOG); la lettura, interpretazione e correlazione tra log, attività captativa e fonia registrata; la produzione di relazioni tecniche che hanno dimostrato l’importanza di tali tracciati digitali come garanzia del principio del contraddittorio, nonché tutte le difformità e criticità emerse, caso per caso».
«Queste attività – afferma Miriello – non solo hanno fornito una base concreta alle argomentazioni ed ai concetti dell’avvocato Salvatore Staiano – accolte dalla Suprema Corte – ma hanno anche anticipato le recenti modifiche introdotte in sede normativa per garantire maggiore trasparenza, verificabilità e integrità delle intercettazioni digitali. Il riconoscimento giurisprudenziale e l’adeguamento dei requisiti tecnici LIA confermano una verità fondamentale: senza un’adeguata attività tecnica, il diritto di difesa rischia di essere solo formale. Il caso in oggetto dimostra invece che la tecnica può e deve incidere sostanzialmente sul piano giuridico».
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