Aou di Cosenza, Talerico si disallinea dalla maggioranza: «Ecco perché non voterò la legge»
Il consigliere regionale di Forza Italia: «Non ci sono i presupposti giuridici per ritenerla accoglibile»

CATANZARO «Ho già rappresentato a qualche collega in occasione dell’ultimo Consiglio regionale le ragioni per cui non voterò la proposta di Legge di istituzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cosenza. Da giurista non posso votare norme contrarie alla legge e, spiego perché questa proposta non sia accoglibile». Lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia, Antonello Talerico. «1-Incompatibilità con i poteri commissariali e rispetto dell’art. 120 Cost. La proposta – sostiene Talerico – incide su ambiti strutturali del sistema sanitario regionale, proponendo l’istituzione ex lege (regionale ?!) di una nuova Azienda ospedaliero-universitaria (Aou). Tale intervento è innanzitutto in contrasto con la disciplina emergenziale vigente, che vede la Regione Calabria sottoposta a piano di rientro dal deficit sanitario. Il decreto di nomina del Commissario ad acta attribuisce a quest’ultimo competenze esclusive in ordine alla riorganizzazione della rete ospedaliera, alla razionalizzazione delle strutture sanitarie e al rispetto dei parametri previsti dal dm 2 aprile 2015, n. 70. Alla luce di ciò, l’iniziativa legislativa in oggetto interferisce con le attribuzioni commissariali, ponendosi in potenziale contrasto con l’art. 120 Cost., che legittima l’esercizio del potere sostitutivo statale per garantire l’uniforme erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Tale posizione trova conferma in numerosi arresti della Corte costituzionale la quale ha chiarito che le Regioni sottoposte a piano di rientro non possono adottare provvedimenti di natura organizzativa o strutturale in materia sanitaria senza il preventivo e vincolante coinvolgimento del Commissario. 2-Conformità alla disciplina statale in materia di Aou– Violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. Il procedimento di istituzione di nuove aziende ospedaliero-universitarie è compiutamente disciplinato dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. 517/1999, richiede: una preventiva autorizzazione mediante decreto interministeriale (Miur e Ministero della Salute); il parere della Conferenza Stato-Regioni; la valutazione del fabbisogno formativo e assistenziale nazionale; la formale istituzione mediante Dpcm. Nessuna delle quattro condizioni è sussistente nel caso di specie. Ecco – afferma Talerico – perché la proposta di legge regionale disattende integralmente tale procedura, istituendo la nuova Aou senza aver previamente acquisito i prescritti atti statali. Ne deriva una violazione della competenza legislativa concorrente in materia di salute, nonché dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato, con conseguente profili di illegittimità costituzionale». Secondo Talerico infine «sotto un profilo sostanziale, si evidenzia che l’intera proposta legislativa risulta essere priva di effetti giuridici immediati, essendo la sua efficacia subordinata all’adozione di un Dpcm che, allo stato, non risulta essere esistente neanche nella sua fase istruttoria. Ecco perché la subordinazione dell’efficacia legislativa (legge regionale) a un atto amministrativo governativo (Dpcm) – che non è detto verrà mai adottato – svuota di contenuto la norma, rendendola giuridicamente sterile e organicamente incoerente. In conclusione la proposta è inapplicabile per mancanza degli atti statali presupposti, e pertanto priva di effetto giuridico concreto».
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CATANZARO «Ho già rappresentato a qualche collega in occasione dell’ultimo Consiglio regionale le ragioni per cui non voterò la proposta di Legge di istituzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cosenza. Da giurista non posso votare norme contrarie alla Legge e, spiego perché questa proposta non sia accoglibile». Lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia, Antonello Talerico. «1-Incompatibilità con i poteri commissariali e rispetto dell’art. 120 Cost. La proposta – sostiene Talerico – incide su ambiti strutturali del sistema sanitario regionale, proponendo l’istituzione ex lege (regionale ?!) di una nuova Azienda ospedaliero-universitaria (Aou). Tale intervento è innanzitutto in contrasto con la disciplina emergenziale vigente, che vede la Regione Calabria sottoposta a piano di rientro dal deficit sanitario. Il decreto di nomina del Commissario ad acta attribuisce a quest’ultimo competenze esclusive in ordine alla riorganizzazione della rete ospedaliera, alla razionalizzazione delle strutture sanitarie e al rispetto dei parametri previsti dal dm 2 aprile 2015, n. 70. Alla luce di ciò, l’iniziativa legislativa in oggetto interferisce con le attribuzioni commissariali, ponendosi in potenziale contrasto con l’art. 120 Cost., che legittima l’esercizio del potere sostitutivo statale per garantire l’uniforme erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Tale posizione trova conferma in numerosi arresti della Corte costituzionale la quale ha chiarito che le Regioni sottoposte a piano di rientro non possono adottare provvedimenti di natura organizzativa o strutturale in materia sanitaria senza il preventivo e vincolante coinvolgimento del Commissario. 2-Conformità alla disciplina statale in materia di Aou– Violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. Il procedimento di istituzione di nuove aziende ospedaliero-universitarie è compiutamente disciplinato dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. 517/1999, richiede: una preventiva autorizzazione mediante decreto interministeriale (Miur e Ministero della Salute); il parere della Conferenza Stato-Regioni; la valutazione del fabbisogno formativo e assistenziale nazionale; la formale istituzione mediante Dpcm. Nessuna delle quattro condizioni è sussistente nel caso di specie. Ecco – afferma Talerico – perché la proposta di legge regionale disattende integralmente tale procedura, istituendo la nuova Aou senza aver previamente acquisito i prescritti atti statali. Ne deriva una violazione della competenza legislativa concorrente in materia di salute, nonché dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato, con conseguente profili di illegittimità costituzionale». Secondo Talerico infine «sotto un profilo sostanziale, si evidenzia che l’intera proposta legislativa risulta essere priva di effetti giuridici immediati, essendo la sua efficacia subordinata all’adozione di un Dpcm che, allo stato, non risulta essere esistente neanche nella sua fase istruttoria. Ecco perché la subordinazione dell’efficacia legislativa (legge regionale) a un atto amministrativo governativo (Dpcm) – che non è detto verrà mai adottato – svuota di contenuto la norma, rendendola giuridicamente sterile e organicamente incoerente. In conclusione la proposta è inapplicabile per mancanza degli atti statali presupposti, e pertanto priva di effetto giuridico concreto».
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