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Decisione ribaltata

«Parente di mafiosi», ma per il Consiglio di Stato «il cognome non basta»: annullato il divieto di detenere armi

Sentenza “storica” con la Terza sezione che ha accolto l’appello e annullato il diniego della Prefettura

Pubblicato il: 27/02/2026 – 10:35
di Giorgio Curcio
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«Parente di mafiosi», ma per il Consiglio di Stato «il cognome non basta»: annullato il divieto di detenere armi

VIBO VALENTIA «Il semplice legame di parentela, in assenza di ulteriori circostanze, non può da solo costituire un elemento valido e significativo ai fini della formulazione del giudizio probabilistico di non affidabilità». È questo il principio ribadito nella sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Terza) che ha accolto l’appello di G. S. (assistito dall’avvocato Giuseppe Di Renzo) annullando il provvedimento con cui la Prefettura aveva rigettato l’istanza di riesame del divieto di detenzione di armi.

Il divieto della Prefettura e il “no” del Tar

Il caso nasce dal decreto del 2015 con cui il Prefetto di Vibo Valentia aveva disposto il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi nei confronti dell’interessato, valorizzando – tra gli elementi – i rapporti di affinità con soggetti gravati da gravi precedenti penali, e ritenuti esponenti di spicco di associazioni mafiose. Negli anni successivi, il ricorrente aveva chiesto la revoca del provvedimento, sostenendo di non avere rapporti con quei familiari, anche alla luce della separazione dalla moglie. La Questura aveva però respinto l’istanza. Il TAR Calabria aveva confermato quella decisione, ritenendo «poco plausibile» l’assenza di rapporti.

«Non dimostrata l’esistenza di frequentazioni attuali con i soggetti controindicati»

Il Consiglio di Stato ha quindi ribaltato la decisione e l’impostazione della Prefettura perché, in sintesi, «il contesto familiare può rilevare ma il solo vincolo di parentela non basta, servono elementi concreti e una motivazione adeguata». Nel caso specifico, i giudici sottolineano che l’Amministrazione non ha dimostrato l’esistenza di frequentazioni attuali con i soggetti controindicati e non ha valutato in maniera compiuta le deduzioni difensive dell’interessato. Eppure, nel chiedere il riesame del provvedimento, il ricorrente aveva prodotto una serie di elementi che avrebbero dovuto essere oggetto di una verifica puntuale: il possesso di licenze prefettizie per la detenzione di cartucce per merito sportivo, l’attività svolta da anni nell’ambito della Scuola di Polizia con relativi attestati, incarichi associativi e riconoscimenti pubblici, la nomina a guardia particolare giurata zoofila da parte del Ministero dell’Interno, nonché l’iscrizione della propria impresa nella white list prefettizia. Un insieme di circostanze che, osserva il Consiglio di Stato, avrebbe imposto un’istruttoria più approfondita e una motivazione capace di confrontarsi concretamente con tali elementi, prima di confermare il giudizio di non affidabilità. (g.curcio@corrierecal.it)

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