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Carabinieri forestali, trasferimento d’autorità annullato dal Tar Calabria: «Sviamento di potere e motivazione illogica»

La sentenza boccia il provvedimento del Ministero della Difesa e accoglie il ricorso del militare

Pubblicato il: 24/04/2026 – 13:26
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Carabinieri forestali, trasferimento d’autorità annullato dal Tar Calabria: «Sviamento di potere e motivazione illogica»

VIBO VALENTIA Il Tar per la Calabria, sede di Catanzaro, ha annullato un trasferimento d’autorità disposto nei confronti di un maresciallo dei carabinieri forestali, ritenendo che la decisione amministrativa fosse stata adottata illegittimamente. La sentenza, emessa dalla Prima Sezione, ha accolto il ricorso del carabiniere e censurato il ministero della Difesa per “eccesso di potere” e “difetto di motivazione”. Il militare, che doveva essere assegnato a un Nucleo specializzato in provincia di Vibo Valentia, si è visto, invece, notificare un provvedimento che lo destinava a un’altra sede in provincia di Reggio Calabria, in qualità di comandante. La giustificazione alla base di tale decisione adottata dall’amministrazione era una presunta “incompatibilità ambientale”, con riferimento alla presenza nella stessa provincia di alcuni familiari del militare, tra cui una sorella, avvocato del foro di Vibo Valentia. Dall’istruttoria sarebbe emerso che il superiore gerarchico che redasse la proposta di trasferimento aveva un parente che era parte in una controversia legale nella quale la sorella del militare svolgeva il ruolo di difensore della controparte. Il maresciallo, difeso dal legale Giuseppe Carratelli, ha contestato il provvedimento, sostenendo che l’atto fosse viziato da un difetto di imparzialità e che l’attività professionale della sorella non potesse costituire un valido motivo ostativo all’assegnazione del carabiniere a una sede in provincia di Vibo Valentia. Il collegio giudicante ha verificato che la decisione amministrativa si configurava come un trasferimento d’autorità. Esaminando gli atti, il Tar ha rilevato che le ragioni addotte a sostegno del trasferimento fossero infondate e che il provvedimento fosse stato adottato in un quadro fattuale caratterizzato da una evidente apparenza di conflitto di interessi. In particolare, ha evidenziato come la motivazione originaria risultasse carente e illogica, non essendo supportata da elementi fattuali concreti ed ha, pertanto, ritenuto sussistenti i vizi di eccesso di potere per sviamento e di difetto di motivazione, annullando il provvedimento impugnato.

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