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LA SENTENZA

Fallimento Global Service, assolto Nicola Cirillo. «Non era amministratore di fatto»

Il Tribunale di Catanzaro esclude un suo inserimento stabile nella gestione della società. Il pm aveva chiesto tre anni di reclusione. Per Pasquale Larocca dichiarati estinti i reati dopo la morte

Pubblicato il: 17/07/2026 – 18:02
di Gi. Cu.
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Fallimento Global Service, assolto Nicola Cirillo. «Non era amministratore di fatto»

CATANZARO Si è concluso con l’assoluzione «per non aver commesso i fatti» il processo a carico di Nicola Cirillo, imputato per bancarotta fraudolenta impropria e documentale nell’ambito del fallimento della Global Service srl. Il Tribunale collegiale di Catanzaro ha escluso che nel corso del dibattimento sia stata raggiunta la prova del ruolo di amministratore di fatto attribuito all’imputato. Cirillo era difeso dagli avvocati Pietro Chiodo e Massimiliano Carnovale. Il pubblico ministero aveva chiesto nei suoi confronti una condanna a tre anni di reclusione. Il procedimento riguardava anche Pasquale Larocca, amministratore formale e socio unico della società, difeso dall’avvocato Federico Sapia. Per la sua posizione il Collegio ha dichiarato non doversi procedere, essendo i reati estinti per la morte dell’imputato, avvenuta il 28 febbraio 2024.

Il caso

La vicenda giudiziaria trae origine dal fallimento della Global Service, dichiarato dal Tribunale di Catanzaro il 17 aprile 2019. Secondo l’impostazione accusatoria, Larocca, nella qualità di amministratore unico, e Cirillo, indicato come amministratore di fatto, avrebbero cagionato o aggravato il dissesto della società attraverso il sistematico mancato pagamento delle obbligazioni fiscali e previdenziali. L’esposizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell’Inps e dell’Inail avrebbe raggiunto complessivamente 764.882,08 euro, determinando, sempre secondo l’accusa, il fallimento della società e l’impossibilità di far fronte ai debiti erariali e previdenziali. Agli imputati veniva contestata anche la bancarotta fraudolenta documentale. L’accusa sosteneva che i libri e le scritture contabili fossero stati sottratti, distrutti oppure tenuti in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti economici dell’impresa. Contestata inoltre l’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta. Il nodo centrale del processo era però la posizione di Cirillo e la possibilità di considerarlo un effettivo amministratore di fatto della Global Service. La qualifica, come richiamato nella sentenza, presuppone l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell’amministratore e non può essere desunta da attività meramente episodiche o occasionali.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto che il materiale acquisito nel corso dell’istruttoria non consentisse di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, un inserimento stabile di Cirillo nella gestione sociale. Non sarebbero emersi, in particolare, indici sintomatici di un suo coinvolgimento organico nell’attività operativa, commerciale o amministrativa dell’impresa. A pesare nella decisione sono state anche le testimonianze raccolte durante il dibattimento. Due dipendenti della Global Service, sentiti in aula, hanno dichiarato di non conoscere Cirillo. Il consulente del lavoro della società ha invece riferito di essersi rapportato, per la gestione dei dipendenti, con una segretaria e non con l’imputato. Il nome di Cirillo non compare inoltre nei documenti principali confluiti nel fascicolo, né nel verbale relativo a una verifica fiscale condotta nel 2018 dalla Guardia di finanza. In quella circostanza Cirillo era stato indicato soltanto come soggetto delegato da Larocca a presenziare agli accertamenti, anche in ragione del rapporto di amicizia esistente tra i due. Per il Collegio, tuttavia, quella presenza non può essere considerata sufficiente per dimostrare l’esercizio concreto di poteri gestori o direttivi. Larocca, secondo quanto ricostruito nella sentenza, aveva già da tempo problemi di salute e aveva conferito una delega formale proprio perché non avrebbe potuto recarsi personalmente sul posto. Si tratta, secondo i giudici, di un elemento «del tutto neutro» rispetto alla prova dell’amministrazione di fatto. La partecipazione a un singolo accertamento, in assenza di altri riscontri convergenti, non dimostrerebbe infatti un coinvolgimento nella gestione ordinaria e sostanziale dell’impresa. (g.curcio@corrierecal.it)

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