Il Tar dà ragione alla Salerno Costruzioni. «La Prefettura ha ignorato il controllo giudiziario». Interdittiva antimafia annullata
I giudici: riproposti gli elementi del 2017 senza valutare adeguatamente quanto emerso negli anni successivi. Cadono anche gli atti del Comune di Lavagno
CATANZARO Il Tar Calabria annulla l’interdittiva antimafia e, a cascata, fa cadere anche gli atti del Comune di Lavagno che avevano portato al recesso dai contratti per il nuovo polo scolastico. Al centro della decisione il controllo giudiziario concluso positivamente nel 2021: per i giudici amministrativi la Prefettura di Vibo Valentia non avrebbe adeguatamente considerato quell’esito e avrebbe riproposto, senza una nuova e completa valutazione, un quadro già utilizzato anni prima. Il verdetto è destinato a riaprire una vicenda amministrativa e contrattuale iniziata nel 2017 e arrivata fino al 2026.
La decisione del Tar
La Prima sezione del Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha accolto i due ricorsi presentati dalla Salerno Angelo Raffaele Costruzioni Generali, riuniti nel corso del procedimento. La sentenza, pronunciata dopo l’udienza pubblica del 22 giugno 2026, annulla l’informativa antimafia interdittiva numero 52375 del 23 dicembre 2022, emessa dalla Prefettura di Vibo Valentia, e dispone inoltre l’annullamento delle quattro determinazioni adottate nel luglio 2023 dal Comune di Lavagno, in provincia di Verona. Il collegio, presieduto da Gerardo Mastrandrea, con Arturo Levato relatore e Cristiano De Giovanni referendario, ha ritenuto fondata la censura relativa al difetto di istruttoria. Una precisazione importante accompagna però la decisione: l’annullamento avviene «salvo il riesercizio del potere amministrativo». La Prefettura, dunque, non viene privata della possibilità di effettuare una nuova valutazione, ma dovrà farlo alla luce dell’intero quadro istruttorio.
Una vicenda cominciata nel 2017
Per comprendere la portata della pronuncia bisogna tornare indietro di quasi dieci anni. Nel marzo 2017 la società era stata raggiunta da una prima interdittiva antimafia. Il provvedimento era stato impugnato davanti al Tar, che nel 2018 aveva respinto il ricorso. Parallelamente, la società aveva chiesto l’ammissione al controllo giudiziario, previsto dall’articolo 34-bis del Codice antimafia. Il Tribunale di Catanzaro aveva accolto la richiesta nell’aprile 2018, disponendo il controllo per due anni. Il periodo era stato successivamente prorogato per un ulteriore anno. Si trattava di un passaggio decisivo nella storia dell’impresa: durante il controllo giudiziario la gestione societaria veniva sottoposta a un percorso di monitoraggio e verifica da parte dell’autorità giudiziaria attraverso l’amministratore giudiziario. Nel 2021 il percorso si era concluso positivamente.
Il decreto del Tribunale di Catanzaro
È proprio il contenuto di quel provvedimento a diventare uno dei punti centrali della nuova causa. Nel decreto che aveva chiuso il controllo giudiziario, il Tribunale di Catanzaro aveva evidenziato, secondo quanto riportato nella sentenza del Tar, la correttezza della gestione della società sotto il profilo amministrativo ed economico-finanziario. Non erano inoltre emersi, durante il periodo di controllo, elementi o circostanze di fatto tali da indicare un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa finalizzato a condizionare la compagine societaria, l’amministrazione o la gestione economico-finanziaria dell’impresa. Per il Tar questo elemento non poteva essere trascurato dalla Prefettura nel momento in cui, terminato il controllo giudiziario, si era trovata nuovamente a valutare la posizione dell’impresa.
La nuova istruttoria e l’interdittiva del 2022
Nell’ottobre 2021 la Prefettura di Vibo Valentia aveva avviato una nuova istruttoria, coinvolgendo le forze dell’ordine per verificare se fossero stati recisi eventuali rapporti di agevolazione, anche occasionali, con soggetti ritenuti organici o contigui alla criminalità organizzata. Al termine degli accertamenti era arrivata, il 23 dicembre 2022, la nuova interdittiva antimafia. Il provvedimento prendeva in considerazione diversi elementi, tra cui vicende giudiziarie riguardanti l’amministratore unico della società, Nazzareno Salerno. Tra gli elementi richiamati figurava il suo coinvolgimento nell’operazione di polizia denominata “Robin Hood”, nella quale erano state contestate diverse ipotesi di reato. La Prefettura aveva inoltre considerato un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativo, tra l’altro, a una quota del capitale della società.
La contestazione della società
La difesa della Salerno Costruzioni aveva sostenuto che la Prefettura avesse sostanzialmente riproposto il quadro già utilizzato per la precedente interdittiva del 2017, senza confrontarsi adeguatamente con le circostanze intervenute negli anni successivi. In particolare, la società aveva indicato l’esito positivo del controllo giudiziario e altre pronunce giudiziarie intervenute nel frattempo. Secondo la ricorrente, la Prefettura avrebbe inoltre acquisito le relazioni periodiche dell’amministratore giudiziario senza acquisire il decreto del Tribunale che aveva formalmente chiuso con esito positivo il controllo. Una lacuna che, secondo il Tar, assume un peso determinante.
Il principio fissato dai giudici
La sentenza dedica ampio spazio alla giurisprudenza sulle interdittive antimafia. Il principio ribadito dal collegio è che non può esserci un automatismo tra determinate contestazioni penali e l’adozione dell’interdittiva. Anche in presenza di reati considerati particolarmente indicativi del rischio di infiltrazione mafiosa, deve essere verificato in concreto il pericolo attuale di condizionamento dell’impresa. Il giudice amministrativo, inoltre, può verificare la consistenza degli elementi posti alla base della valutazione prefettizia e la ragionevolezza della prognosi effettuata dall’amministrazione. La natura preventiva dell’interdittiva, sottolinea il Tar, non significa quindi che il provvedimento possa essere fondato su una valutazione automatica o cristallizzata nel tempo. Il controllo giudiziario non può essere ignorato È questo il passaggio più significativo della pronuncia. Il Tar chiarisce che la conclusione positiva del controllo giudiziario non costituisce, da sola, una sorta di certificazione definitiva dell’assenza di qualsiasi possibile condizionamento mafioso. Ma, allo stesso tempo, non può essere ignorata quando la Prefettura procede a un nuovo esame della posizione dell’impresa. Il controllo giudiziario rappresenta infatti un percorso concreto di verifica della gestione societaria, con misure di risanamento e monitoraggio sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria. Per questo motivo, secondo il Tar, una nuova interdittiva successiva alla conclusione positiva del controllo deve confrontarsi con ciò che è accaduto durante quel periodo. Non basta, quindi, riproporre gli stessi elementi del passato.
«Una valutazione meramente reiterativa»
Il Tar richiama anche una precedente pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui, dopo l’esito positivo del controllo giudiziario, non è sufficiente una lettura «meramente reiterativa» dei rapporti tra impresa e criminalità organizzata. La nuova valutazione prefettizia deve individuare elementi nuovi oppure spiegare perché quelli già conosciuti assumano, alla luce di nuove circostanze, un significato diverso e più grave. Nel caso della Salerno Costruzioni, secondo i giudici calabresi, questo non sarebbe avvenuto. La Prefettura avrebbe infatti nuovamente fondato l’interdittiva sugli stessi elementi che avevano caratterizzato il provvedimento del 2017, senza confrontarsi adeguatamente con l’esito positivo del controllo giudiziario e con le circostanze intervenute successivamente. Da qui la conclusione del Tar, difetto di istruttoria ed eccesso di potere.
Cade anche il recesso del Comune di Lavagno
L’annullamento dell’interdittiva ha avuto conseguenze immediate anche sul secondo ricorso. Nel luglio 2023 il Comune di Lavagno aveva adottato quattro determinazioni con cui aveva disposto il recesso dai contratti relativi alla costruzione del nuovo polo scolastico nella frazione San Pietro. Le decisioni erano state assunte proprio in conseguenza dell’interdittiva antimafia del dicembre 2022. Il Comune aveva inoltre chiesto l’escussione delle polizze fideiussorie rilasciate a garanzia degli obblighi contrattuali. Ma, venuto meno il provvedimento prefettizio che costituiva il presupposto delle determinazioni comunali, anche questi atti sono stati annullati. Per il Tar si tratta infatti di provvedimenti «meramente attuativi» dell’informativa antimafia successivamente caducata.
Il punto della sentenza
La decisione del Tar Calabria lascia dunque un principio molto chiaro: dopo un controllo giudiziario conclusosi positivamente, la Prefettura non può limitarsi a riproporre il quadro già utilizzato per una precedente interdittiva, ma deve confrontarsi con gli sviluppi successivi e motivare concretamente l’eventuale permanenza del rischio di infiltrazione mafiosa. Nel caso esaminato, secondo i giudici amministrativi, questo confronto non sarebbe avvenuto in maniera adeguata. Per questo l’interdittiva del 2022 è stata annullata e, di conseguenza, sono caduti anche gli atti del Comune di Lavagno che da quella interdittiva traevano origine. (g.curcio@corrierecal.it)
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