‘Ndrangheta e Cosa Nostra unite in un’unica «strategia ricattatoria» contro lo Stato. «I calabresi si erano già mossi»
Blindate le responsabilità di Graviano quale regista della «strategia» e di Filippone come «mammasantissima» dei Piromalli. Il nodo della Cassazione e il superamento dei «cortocircuiti» tra i pentiti
REGGIO CALABRIA «I calabresi si erano già mossi» e occorreva dare allo Stato il «colpo di grazia». Con queste parole, pronunciate da Giuseppe Graviano durante il celebre incontro al bar Doney di via Veneto a Roma e riferite dal pentito Gaspare Spatuzza, i giudici d’appello fotografano l’asse eversivo ‘Ndrangheta-Cosa nostra al centro delle motivazioni del processo d’appello bis “‘Ndrangheta stragista”.
Alla sbarra, nel processo nato dall’inchiesta della Dda di Reggio Calabria dopo il rinvio della Cassazione, figurano il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, esponente di vertice del clan Piromalli di Gioia Tauro. Entrambi sono accusati di essere i mandanti dell’agguato in cui, il 18 gennaio 1994, morirono i carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, oltre che di altri due agguati ai danni dei militari dell’Arma.
Giuseppe Graviano: il regista della «strategia ricattatoria»
Le motivazioni della Corte mettono in chiaro che la responsabilità del boss di Brancaccio deriva da «una pluralità di elementi specifici, tutti convergenti nell’attestare il suo ruolo causale nella fase ideativa, deliberativa e propulsiva dell’azione criminosa».
Graviano non è stato un «mero partecipe periferico del progetto eversivo», bensì «esponente del gruppo dirigente oltranzista che, insieme a Bagarella e Messina Denaro, intese mantenere viva la strategia delle stragi». Gli agguati contro l’Arma si inserivano in «un’unica strategia ricattatoria, finalizzata a costringere lo Stato a rivedere il regime penitenziario di cui all’art. 41-bis ord. penit., la disciplina dei collaboratori di giustizia e, più in generale, l’assetto repressivo antimafia».
I giudici d’appello bis sottolineano che Graviano affermò che «i calabresi si erano già mossi» e che occorreva dare allo Stato il «colpo di grazia». L’espressione, – si legge nelle motivazioni – «letta nel contesto dell’imminente progetto di uccisione di un numero indeterminato di militari dell’Arma, evidenzia la piena consapevolezza dell’imputato circa la finalità terroristico-eversiva dell’azione e la sua destinazione ricattatoria: non si trattava di un omicidio mirato, né di una vendetta interna, ma di un attentato destinato a colpire simbolicamente lo Stato attraverso l’uccisione indiscriminata di suoi appartenenti». E inoltre secondo i giudici: «Il riferimento ai “calabresi” assume un valore probatorio particolarmente significativo, perché pronunciato in un momento storico in cui in Calabria erano già stati eseguiti gli agguati ai Carabinieri». Spatuzza collega quell’affermazione ai fatti di sangue verificatisi nel territorio reggino, rilevando che anche il gruppo palermitano stava operando per colpire appartenenti all’Arma. «Ne deriva che, nella prospettiva di Graviano, gli attentati calabresi non costituivano episodi autonomi o periferici, ma erano parte del medesimo disegno di aggressione allo Stato, rispetto al quale l’attentato romano avrebbe dovuto rappresentare il momento culminante. La coincidenza dell’obiettivo — i Carabinieri —, la prossimità temporale degli episodi e la frase riferita da Spatuzza consentono di cogliere un evidente filo conduttore tra l’azione della ’ndrangheta in Calabria e quella programmata da Cosa Nostra a Roma».
A corroborare questo disegno eversivo si aggiungono le conversazioni captate in carcere con Umberto Adinolfi, in cui Graviano evoca preparativi risalenti al 1991 che «assumono valore di riscontro interno alla consapevolezza dell’imputato circa la fase di elaborazione del programma criminale». Tali dialoghi confermano l’intreccio tra l’azione militare e la politica: il boss faceva riferimento al movimento «“Sicilia Libera”, del progetto autonomista e delle aspettative riposte nei nuovi interlocutori politici», rivelando la «saldatura tra il piano militare-stragista e quello politico-ricattatorio».
Rocco Santo Filippone: l’autorevolezza del “mammasantissima” e la “competenza funzionale”
Sul fronte calabrese, la posizione di Rocco Santo Filippone si fonda sulla condanna irrevocabile per associazione mafiosa quale capo della locale di Melicucco, legata alla cosca Piromalli. I giudici evidenziano come la sua forza derivasse dal fatto che «le locali di ‘ndrangheta radicate nel territorio calabrese mutuano dalla casa madre metodo, forza di intimidazione e capacità di assoggettamento». Definito un «“mammasantissima”», un soggetto «“che conta a Melicucco”» e «“l’uomo dei Piromalli a Melicucco”», Filippone godeva di un’autorevolezza tale che, nel suo territorio, «“mancu foglia si movi”». Ben lontano dal rappresentare la figura di un isolato, la sentenza rimarca la «stabile, seria ed effettiva “messa a disposizione” di Filippone in favore del sodalizio criminoso».
Il nodo della Cassazione e il superamento dei “cortocircuiti” tra i pentiti
Uno dei passaggi più delicati del nuovo verdetto d’appello riguarda il superamento dei dubbi sollevati dalla Suprema Corte di Cassazione al momento dell’annullamento con rinvio. La Cassazione aveva infatti annullato la precedente sentenza rilevando che le dichiarazioni dei collaboratori Antonino Lo Giudice e Consolato Villani apparivano «connotate da evidenti e, allo stato, insanabili contraddizioni che la Corte distrettuale non ha in alcun modo chiarito», arrivando a sottolineare come «entrambi dicono di avere appreso dall’altro le informazioni» relative alla strategia di attacco ai Carabinieri.
Nel nuovo processo d’appello bis, la Corte d’Assise ha disinnescato l’ipotesi della cosiddetta “circolarità del narrato”, spiegando che le discrepanze «non incidano sulla tenuta complessiva del compendio dichiarativo, né valgano a inficiarne l’attendibilità, dovendo essere correttamente inquadrate alla luce della natura intrinsecamente mediata del patrimonio conoscitivo di entrambi».
I giudici d’appello hanno evidenziato che la lettura della Cassazione era «riduttiva» «laddove individua le fonti delle rispettive conoscenze dei collaboratori di giustizia in Consolato Villani per Lo Giudice e Antonino Lo Giudice per Villani Consolato». L’indagine dibattimentale ha infatti dimostrato che l’apparente rinvio incrociato «non tiene, infatti, conto del dato – emergente dal confronto e dalle deposizioni – che entrambi i collaboratori individuano in Giovanni Chilà, capo locale di Patarriti […] la fonte comune di trasmissione delle notizie dalla zona tirrenica alla cosca Lo Giudice».
Chilà rappresentava «il terzo vertice del triangolo informativo Lo Giudice-Villani-Chilà», a dimostrazione del fatto che i due dichiaranti attingevano a un medesimo «circuito conoscitivo» e che le divergenze registrate «attengono esclusivamente al profilo genetico della conoscenza e non al contenuto fattuale della stessa».
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