“Reset”, appelli della Dda dichiarati inammissibili. La Procura ricorre in Cassazione
Al centro del ricorso il deposito cartaceo dell’impugnazione, effettuato a causa del malfunzionamento del sistema telematico ministeriale
COSENZA Lo scorso 26 ottobre, la Corte d’Appello di Catanzaro (prima sezione penale) ha esaminato la questione relativa alla validità dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero – nell’ambito del processo d’appello “Reset” – mediante deposito cartaceo e non attraverso il portale telematico previsto dalla normativa processuale. La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalla Dda avverso le assoluzioni decise al termine del processo celebrato con rito ordinario contro gli imputati coinvolti nell’operazione contro la ‘ndrangheta cosentina.
Il 2 novembre 2026, i pubblici ministeri Giuseppe Cava, sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, e Corrado Cubellotti, sostituto procuratore della procura presso il Tribunale di Catanzaro, applicato alla Procura Generale per questo procedimento, hanno proposto ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza emessa il 21 ottobre dalla Corte d’Appello di Catanzaro.
La decisione della Corte
La vicenda trae origine dal deposito cartaceo dell’atto di appello effettuato dal pm il 25 febbraio 2026, preceduto e accompagnato da attestazioni e schermate di errore che certificavano un malfunzionamento del sistema informatico ministeriale.
La Corte d’Appello di Catanzaro, pur riconoscendo l’effettività del malfunzionamento nella giornata del 24 febbraio, ha tuttavia fondato la pronuncia di inammissibilità sul presupposto che l’organo accusa avrebbe dovuto tentare nuovamente il deposito in modalità telematica nei giorni successivi (26 e 27 febbraio), non essendovi prova che i problemi tecnici persistessero fino alla scadenza naturale dei termini. Secondo i giudici di secondo grado, la scelta di depositare l’atto in formato cartaceo prima della scadenza non esimeva il pm dall’obbligo di reiterare il tentativo telematico.
Le ragioni del ricorso
I sostituti procuratori generali e della Repubblica firmatari del ricorso definiscono l’impostazione della Corte erronea e lesiva del principio di tassatività delle cause di inammissibilità. In particolare, i magistrati sottolineano come non sia necessario nessun onere aggiuntivo. Una volta perfezionato il deposito analogico nei casi di malfunzionamento, la legge non pone alcun obbligo in capo all’autore dell’atto di riprovare il deposito digitale fino alla scadenza del termine. Ed ancora, il deposito analogico e quello telematico, nei casi previsti dalla legge, costituiscono forme pienamente equipollenti ed esauriscono il potere di impugnazione all’atto del loro perfezionamento.
L’ordinanza impugnata – si legge ancora nelle motivazioni del ricorso – avrebbe erroneamente desunto il regolare funzionamento del sistema informatico dei magistrati (portale “APP”) dal fatto che i difensori degli imputati fossero riusciti a depositare atti tramite il portale esterno dedicato agli avvocati (“PDP”). Si tratta, sottolinea il ricorso, di sistemi e domini informatici differenti e non sovrapponibili.
Per queste ragioni, la Procura Generale chiede alla Corte di Cassazione l’annullamento dell’ordinanza impugnata, ritenendo che il ragionamento dei giudici di appello finisca per snaturare le norme sulla digitalizzazione del processo e a comprimere ingiustificatamente il diritto di impugnazione. (f.benincasa@corrierecal.it)
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