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LA DECISIONE

’Ndrangheta, il “Supremo” Pasquale Condello prosciolto. «Incapace di partecipare al processo»

Il gup di Reggio Calabria dichiara il non luogo a procedere. Accolta la richiesta dell’avvocato Giuseppe Alvaro, nonostante il parere contrario della Dda

Pubblicato il: 07/11/2026 – 11:49
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REGGIO CALABRIA Pasquale Condello, detto il «Supremo», è stato prosciolto dalle accuse contestate nel procedimento «Meta bis» per incapacità irreversibile di partecipare coscientemente al processo. A stabilirlo è stata la giudice dell’udienza preliminare di Reggio Calabria, Stefania Rachele, che ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti dello storico boss della ’ndrangheta reggina. La decisione arriva al termine di un confronto tra accusa e difesa sulle condizioni di salute dell’imputato, la cui posizione era stata stralciata proprio per ragioni sanitarie. Detenuto nel regime del 41 bis nel carcere di Milano Opera, Condello era accusato dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria di aver fatto parte di un direttorio criminale sovraordinato alle attività economiche delle cosche operanti nel territorio reggino.

La perizia e lo scontro tra Procura e difesa

Nel corso dell’udienza preliminare, l’avvocato Giuseppe Alvaro, difensore di Condello, aveva chiesto una perizia psichiatrica per verificare la capacità del proprio assistito di stare in giudizio. La richiesta era stata avanzata sulla base della documentazione sanitaria e del diario clinico del detenuto. Il perito nominato dal giudice aveva quindi concluso per l’incapacità processuale dell’imputato. Una valutazione contestata dalla Procura di Reggio Calabria, che aveva comunque chiesto il rinvio a giudizio del boss. Secondo i magistrati della Dda, infatti, la perizia non era sufficiente a dimostrare il carattere irreversibile dell’incapacità processuale. A rendere particolarmente complesso l’accertamento era stata anche la condotta di Condello, che, secondo quanto riferito, ha sempre rifiutato di collaborare con i medici. La relazione peritale era stata così redatta utilizzando esclusivamente le informazioni ricavate dalla documentazione relativa al suo percorso carcerario. Di diverso avviso la difesa. L’avvocato Alvaro ha sostenuto che gli accertamenti fossero idonei a dimostrare non soltanto l’incapacità attuale dell’imputato, ma anche la sua irreversibilità, chiedendo pertanto una sentenza di non luogo a procedere. Una tesi accolta dalla gup Rachele, che ha dichiarato l’impossibilità di proseguire il procedimento nei confronti di Condello. Le motivazioni saranno depositate entro trenta giorni.

L’inchiesta «Meta bis» e il presunto direttorio delle cosche

La vicenda giudiziaria affonda le radici nell’operazione «Meta», condotta dal Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri nel 2010 e finalizzata a ricostruire gli assetti di vertice della ’ndrangheta reggina. Secondo l’impostazione accusatoria, Condello avrebbe fatto parte di un organismo decisionale capace di esercitare una funzione di coordinamento sulle diverse articolazioni criminali operanti a Reggio Calabria e nella provincia. Il procedimento «Meta bis» nasce dagli sviluppi giudiziari della precedente inchiesta. Nel 2019 la Corte di Cassazione aveva annullato le decisioni relative all’accusa di associazione mafiosa per un difetto di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, disponendo la restituzione degli atti alla Procura. Nel maggio 2025 la Dda di Reggio Calabria aveva notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari a Pasquale Condello, Giuseppe De Stefano e Domenico Condello, detto «Gingomma». Per il «Supremo», tuttavia, il nuovo percorso giudiziario si è concluso già nella fase dell’udienza preliminare.

Una decisione legata alle condizioni di salute

Il non luogo a procedere disposto dalla gup non equivale a un’assoluzione nel merito delle accuse. La pronuncia riguarda l’impossibilità dell’imputato di partecipare consapevolmente al procedimento, ritenuta irreversibile sulla base degli accertamenti valutati dal giudice. Si tratta di un istituto previsto dall’articolo 72-bis del codice di procedura penale, che consente di definire il procedimento quando le condizioni psicofisiche dell’imputato impediscono in maniera irreversibile la sua partecipazione cosciente. La decisione riguarda esclusivamente questo procedimento e non determina la cessazione delle altre condanne o del regime detentivo cui Condello è sottoposto. Con il deposito delle motivazioni, atteso entro trenta giorni, sarà possibile conoscere nel dettaglio le ragioni per le quali la giudice ha ritenuto sufficienti gli elementi della perizia, superando le obiezioni sollevate dalla Procura. (redazione@corrierecal.it)

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