Il commissario Massimo Scura, a sostegno della propria certezza di poter imporre l’adozione di leggi regionali brandisce, e cita, l’articolo 120 della Costituzione. Eccolo: l’articolo 120 della Costituzione prevede che il governo possa «sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali». Per vero si tratta di una tesi a effetto, a motivo del fatto che il citato disposto dell’articolo 120 della Costituzione statuisce un principio generale cui si accompagna, come di seguito precisa lo stesso articolo, una configurazione e limitazione (dei poteri sostitutivi) mediante legge ordinaria, chiamata a definire «le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».
Vediamo a questo punto due questioni: 1) quali sono, nella vigente ripartizione operata dalla Costituzione, le specifiche potestà legislative di Stato e Regioni; 2) se l’articolo 120, in relazione alla richiamata «tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» consenta al commissario Scura e al sub-commissario Urbani di realizzare l’integrazione per decreto e imporre al consiglio regionale la rimozione di eventuali “ostacoli” derivanti da norme di leggi regionali.
Sub 1) occorre subito richiamare l’articolo 117 della Costituzione, per cui «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato», che ha «legislazione esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». È fin troppo chiaro che la legislazione di riferimento non è da confondere con i poteri sostitutivi del governo, di cui la predetta struttura commissariale è espressione. Il termine «legislazione», infatti, è da riferire unicamente alla legge e agli atti aventi valore di legge, tanto in virtù dell’articolo 71 Cost., per cui «l’iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale», quanto in virtù degli articoli 76 e 77 (Cost.) in materia di decretazione delegata e decretazione d’urgenza.
Sub 2) va rammentato che il commissariamento della regione Calabria per il rientro dal disavanzo sanitario è stato disposto ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 159 del 2007, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010. La mentovata norma prevede, in attuazione dell’art. 120 della Costituzione circa l’esercizio dei poteri sostitutivi, che ove «si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani (di rientro) (…) il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (…) diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano». Inoltre, l’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 stabilisce che «la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della Regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale».
Come si evince dal citato articolo 4 della legge n. 159 del 2007 e dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i poteri sostitutivi del governo per il tramite di un commissario sono subordinati a precisi e persistenti inadempimenti della Regione, connessi a «disavanzo di gestione». Le citate norme costituiscono gli argini per l’esercizio dei poteri sostitutivi del governo mediante commissario, che dunque non può, implicitamente rinviando alla «tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (art. 120 Cost.), sostituirsi ai poteri – rectius, alla potestà legislativa – del consiglio regionale stabiliti dall’articolo 117 della Costituzione.
pa. po.
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