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Incarico all'Arsac, Cedolia aveva i requisiti


COSENZA Quando Flavio Cedolia è stato nominato direttore generale dell’Arsac dalla giunta Scopelliti – nel giugno 2013 – il suo titolo di studio e i suoi requisiti erano compatibili con l’incarico…

Pubblicato il: 29/02/2016 – 17:38
Incarico all'Arsac, Cedolia aveva i requisiti

COSENZA Quando Flavio Cedolia è stato nominato direttore generale dell’Arsac dalla giunta Scopelliti – nel giugno 2013 – il suo titolo di studio e i suoi requisiti erano compatibili con l’incarico. Lo ha sancito il Tar di Catanzaro, accogliendo l’impugnativa della prima motivazione («mancato possesso del titolo di studio, laurea specialistica») in base alla quale la Regione, a dicembre 2013, revocò la sua nomina. 
E lo ha confermato il Consiglio di Stato, con la sentenza del 26 febbraio scorso, prendendo atto che il capo di sentenza del Tar inerente il possesso del titolo di studio da parte del manager «è passato in giudicato, non essendo stato impugnato dalla Regione». La questione, dunque, almeno per la giustizia amministrativa, è chiusa: è stato stabilito in modo definitivo che Flavio Cedolia era in possesso di tutti i requisiti e, in particolare, il suo titolo di studio del nuovo ordinamento universitario, “Laurea in Scienze economiche”, è valido ed efficace «a ogni effetto di legge», come dice la già citata sentenza del Tar Calabria che, in primo grado, aveva già riconosciuto l’appropriatezza della laurea esibita dell’ex manager dell’Arsac. La motivazione? «In assenza di una specifica richiesta di laurea specialistica da parte della Regione (come in questo caso, ndr) si deve ritenere che alla procedura potevano partecipare anche i soggetti in possesso di laurea triennale», come all’epoca Cedolia.

LA LAUREA CONTESTATA La questione del titolo di studio di Cedolia ha tenuto banco, un paio d’anni fa, nella burocrazia regionale. Il manager, che era direttore amministrativo dell’Asp di Cosenza, era stato “revocato” – dopo una serie di contrasti legali ai suoi “no” ad alcune delibere che gli erano state sottoposte – dall’allora direttore generale Gianfranco Scarpelli e ricollocato dalla giunta regionale all’Arsac. Fu allora che saltò fuori la questione della mancanza dei requisiti, finita anche al centro di un processo tuttora in corso al Tribunale di Cosenza. Quei titoli di studio, quindi, stando a due sentenze, andavano bene anche per la carica ottenuta nell’Azienda sanitaria. In sostanza, la giustizia amministrativa ha stabilito che, se nel bando non veniva richiesta la laurea specialistica (come in questo caso), quella triennale sarebbe stata sufficiente a esercitare le funzioni dirigenziali.

NO AL REINTEGRO Il Consiglio di Stato, con la stessa sentenza sopra indicata, invece, non ha accolto la domanda di reintegro nel ruolo di direttore generale dell’Arsac, formulata dal manager, a causa della seconda motivazione – e cioè il «venir meno del rapporto fiduciario» – utilizzata dalla Regione ai fini della revoca, in aggiunta alla mancanza del titolo di studio della laurea specialistica. Per la giunta Scopelliti, all’epoca dei fatti, con delibera 457 del 2013, proposta dall’assessore all’Agricoltura Michele Trematerra, il motivo che avrebbe determinato la carenza del rapporto fiduciario nei confronti del dottor Cedolia, era rappresentato dalla revoca subita dallo stesso, a novembre 2012, dall’incarico di direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.
Cedolia, però, così come riportato nella sentenza del Consiglio di Stato, con sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza nel luglio 2014, ha ottenuto l’annullamento della delibera di revoca dell’incarico all’Asp e la condanna della stessa Asp al risarcimento dei danni conseguenti a tale revoca.

RISARCIMENTO DANNI Insomma, la revoca all’Asp era illegittima (secondo il Tribunale di Cosenza) ma ha provocato la defenestrazione del manager dall’Arsac (per il «venir meno del rapporto fiduciario») e, di conseguenza, il mancato reintegro da parte del Consiglio di Stato. Tre fatti collegati e paradossali. Ce n’è abbastanza per pensare che, sul piano giuridico, la questione non sia da considerarsi conclusa. A maggior ragione se si prova a mettere in fila i fatti: Cedolia, dopo la parola fine posta dal Tar sulla vicenda del titolo di studio, non solo è risultato in possesso dei requisiti di legge per ottenere la nomina di direttore generale dell’Arsac, ma non è destinatario di alcun addebito relativo alla gestione degli enti nei quali ha ricoperto incarichi di vertice. L’opzione più probabile, a questo punto, è che il manager promuova un’azione per ottenere il risarcimento dei danni da parte della Regione Calabria.

Pablo Petrasso
p.petrasso@corrierecal.it

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