CATANZARO Con una recente nota inoltrata all’assessore regionale alle Infrastrutture ed ai Trasporti Roberto Musmanno, al dirigente generale del Dipartimento Domenico Pallaria, alla direzione regionale di Trenitalia Spa, all’Autorità nazionale di regolazione dei trasporti e, per conoscenza, al presidente della giunta regionale Mario Oliverio, Federconsumatori Calabria «ha diffidato – si legge in una nota – i soggetti interessati all’attuazione del “Contenuto Minimo” del contratto di servizio previsto dalla delibera 49 del 19 giugno 2015 dell’Autorità di regolazione dei trasporti in relazione al rinnovo triennale del contratto di servizio tra la Regione Calabria e Trenitalia Spa, nonché dell’art. 2, comma 461 della legge 244 del 2007. Di fatto, con decreto del dirigente generale n. 16766 del 30 dicembre 2015, la Regione Calabria, in attuazione dell’articolo 22 della Legge regionale 33/2015, nonché dell’articolo 5 del Regolamento CE n. 1370/007, ha proceduto – si legge ancora nella nota – all’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale su ferro sul territorio regionale a Trenitalia Spa esercitando la facoltà di rinnovo triennale del contratto di servizio in precedenza stipulato con Trenitalia».
«La Regione Calabria – sostiene ancora Federconsumatori – quale ente affidante è competente nell’affidamento e nel rinnovo dei contratti di servizio pubblico relativi al Trasporto pubblico
locale su ferro nelle more della costituzione della prevista Autorità regionale dei trasporti della Calabria ma, in tale fase e funzione, ha disatteso gli obblighi imposti sull’obbligo di consultazione delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti. Nell’interesse dell’esercizio dei propri scopi istituzionali, della propria rappresentanza e del diritto generale alla mobilità pubblica, Federconsumatori Calabria, nella figura del proprio presidente regionale rappresentante legale pro tempore, Mimma Iannello, ha così diffidato a che venga garantito nel nuovo affidamento del servizio a Trenitalia S.p.A. il rispetto dell’art. 2, comma 461 legge 244 del 2007 e del Contenuto Minimo del contratto come definito dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti nella Delibera n. 49/2015 anche in ordine al diritto di partecipazione delle Associazione dei consumatori nella fase di monitoraggio, rendicontazione e valutazione degli obblighi assunti. Così, nella corposa ed articolata diffida Federconsumatori – conclude la nota – ha richiamato al sostanziale rispetto delle procedure imposte agli enti affidanti in sede di stipula di nuovi contratti di servizio e/o di revisione di quelli corso, relativi all’affidamento in esclusiva del trasporto pubblico locale su strada e ferrovia in esecuzione delle proprie prerogative istituzionali e nel rispetto del riparto di competenze fra Stato e Enti locali, come recentemente ribadito anche dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 41 del 2013. Federconsumatori esige così l’adempimento ed il rispetto di ogni prerogativa in capo all’Associazione ed ai suoi associati che devono poter concorrere alla definizione del servizio di mobilità pubblica e non essere soli destinatari finali e ignari di scelte, servizi e tariffe».
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