COSENZA I fratelli Gentile tornano in campo per le elezioni di Cosenza. Il Consiglio di Stato ha riammesso la lista “Cosenza Popolare”, ribaltando così la prima pronuncia del Tar.
La formazione a sostegno del candidato sindaco Enzo Paolini era stata ricusata dalla commissione elettorale di Palazzo dei Bruzi. Una decisione contro la quale i Gentile aveva subito presentato ricorso davanti al Tribunale amministrativo, che aveva rigettato l’istanza. Ora la nuova decisione del Consiglio di Stato, che rimette in pista i principali alleati di Paolini. Non una buona notizia per il candidato del Pd Carlo Guccione. Il patto tacito all’interno del centrosinistra è chiaro, il primo turno va considerato come se fossero primarie. Chi vince ottiene l’appoggio dell’altro al ballottaggio. L’esclusione dei Gentile rischiava di favorire fortemente l’ex assessore regionale, ma ora le carte tornano a mischiarsi.
Il Consiglio di Stato ha dato ragione al legale della lista, Giovanni Spataro, secondo cui all’origine dell’esclusione c’è un «errore formale, poiché i candidati nel produrre la dichiarazione attestante l’insussistenza delle ipotesi di incandidabilità hanno fatto riferimento all’articolo 58 Testo unico enti locali (abrogato) anziché all’articolo 10 della legge Severino». Noi – aveva aggiunto Spataro – continuiamo a sostenere che al di là del refuso il richiamo a questo articolo 58 è in realtà un rinvio mobile, cioè quando si fa riferimento a questa norma si fa riferimento anche a quelle successiva. È questo lo sosteniamo ai sensi della legge Severino, ovvero articolo 17, che dice espressamente che i richiami all’articolo 58, cioè quello erroneamente richiamato, ovunque presenti si intendono riferiti all’articolo 10 della legge Severino. È evidente che è necessario tutelare i principi del favor voti e favor partecipationis e quindi deve prevalere la sostanza sulla forma». Secondo il legale, «la sanzione prevista dalla legge Severino, ovvero la cancellazione della lista, si ha solo nel caso in cui manca la dichiarazione prescritta dalla legge. Nel nostro caso, volendo superare il primo punto – ossia il rinvio mobile – si può affermare che la nostra documentazione era incompleta ma comunque era stata presentata. Questo provvedimento della commissione elettorale cozza contro i principi costituzionali e quelli di derivazione comunitaria».
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