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Sindaci primi responsabili della tutela della salute

Dal giudice amministrativo l’obbligo dei Sindaci di garantire la tutela della salute, fosse anche del singolo cittadino, ricorrendo ad ordinanze contigibili e urgenti ex art. 50, comma 5, del Tuel….

Pubblicato il: 21/04/2017 – 8:16
Sindaci primi responsabili della tutela della salute

Dal giudice amministrativo l’obbligo dei Sindaci di garantire la tutela della salute, fosse anche del singolo cittadino, ricorrendo ad ordinanze contigibili e urgenti ex art. 50, comma 5, del Tuel. 
È quanto sancito nella sentenza n. 174 del 15 febbraio 2017 pronunciata dal Tar Sardegna, prima sezione. L’ultima pronuncia in tal senso, preceduta da quella intervenuta a cura della medesima sezione il 9 dicembre 2015 al n. 253 e dal Tar Napoli, sezione V, il 30 giugno 2005 al n. 9148.
Un assunto che trae origine dal compito affidato al sindaci di risolvere, comunque, le emergenze sanitarie o di igiene pubblica di carattere esclusivamente locale. Dunque, ogni situazione di precarietà di igiene pubblica (nell’ipotesi mancato allaccio alla rete pubblica degli scarichi fognari delle abitazioni), tale da mettere in pericolo la salute dei cittadini, non altrimenti rimediabile, impone al primo cittadino di assumere provvedimenti monocratici d’urgenza, funzionali a rimuovere le cause e, quindi, a garantire il diritto di tutela che il cittadino rivendica. Ciò in quanto il potere rimesso al sindaco, per fare fronte ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica, è di natura pubblicistica, in relazione al quale il diritto alla salute, riferito all’individuo, viene ricondotto ad un interesse sostanziale sotteso all’interesse legittimo del soggetto richiedente, esposto al danno della propria salute, di pretendere l’emissione dell’anzidetto provvedimento indifferibile della tutela della sanità pubblica. Una pretesa, quella del privato cittadino direttamente minacciato da fatti che incidono negativamente sulla salute pubblica, in quanto tale comprensiva di quella individuale che è alla base della relativa istanza di adozione di un apposito provvedimento sindacale, che rintraccia la sua tutela nella Costituzione, tale da obbligare l’autorità monocratica comunale all’emissione di provvedimenti posti a salvaguardia delle emergenze sanitarie e alla buona conservazione di una igiene pubblica soddisfacente. 
Quanti di questi casi in Calabria, in una terra ove i coliformi fecali infestano fiumi, mari e centri urbani?

(Il testo è un’anticipazione di quanto verrà pubblicato nei prossimi giorni dal Sole 24 Ore – Sanità)

*Docente Unical

 

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