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«Qualche idea sullo scioglimento dei Comuni»

di Francesco Macrì*

Pubblicato il: 25/06/2018 – 17:32
«Qualche idea sullo scioglimento dei Comuni»

La riflessione sulla legge dello scioglimento dei Comuni a causa delle ingerenze mafiose sembra aver imboccato la strada giusta. Non era scontato. Il confronto, che non è stato mai disteso, ha stentato a decollare per una serie di importanti ragioni, due su tutte: la prima è data dal rapporto tra lo Stato, con i suoi apparati centrali e periferici, da una parte, e il sistema delle Autonomie locali, dall’altra; in base alla congiuntura politica del momento, il pendolo del favore generale ha oscillato a volte a favore dell’uno, a volte a favore dell’altro; la seconda è nella materia che la legge regola – il contrasto all’ingerenza della criminalità mafiosa negli Enti locali – materia drammatica e complicata in sé, che diventa incandescente quando si mischia alla politica.
La legge suscita forti perplessità. Finora ha prevalso un atteggiamento assai cauto, se non supino, da parte dei Comuni, poiché, nel gioco degli equilibri degli interessi in campo, prevaleva l’idea che il fenomeno della criminalità organizzata costituisse una grave emergenza, capace di alterare le regole prime della democrazia. Negli ultimi tempi però, registrandosi un indubbio intensificarsi del suo utilizzo, è maturata l’esigenza di una sua profonda rivisitazione.
In primo luogo occorrerebbe soffermarsi sulla sua efficacia, atteso che lo scioglimento non sembra essere stata la migliore soluzione possibile; basti notare come non sia raro infatti il caso di Comuni sciolti più volte, a ripetizione, nel breve arco di pochi anni. Ma, trattandosi di un aspetto assai complesso, è bene lasciarlo ad una trattazione separata e più specifica. Per ora, fermiamoci sulle più evidenti anomalie che è dato cogliere ad una prima sommaria lettura del testo normativo. La legge è contenuta in un unico articolo, il 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, c.d. Testo Unico degli Enti Locali, e si snoda attraverso 13 commi. Il nucleo di essa è contenuto nel primo comma, dove si indicano i presupposti dello scioglimento, cioè la sussistenza di collegamenti o condizionamenti con e da parte della criminalità mafiosa; i commi 2 e 3 disciplinano i poteri del Prefetto, della Commissione di indagine e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza; il 4 delinea la cornice in cui operano il Ministro dell’Interno, il Consiglio dei Ministri e il Presidente della Repubblica; infine, il comma 11, costituito dallo speciale procedimento, quasi del tutto deformalizzato, solo eventuale, affidato al Giudice civile della Volontaria giurisdizione, teso a far dichiarare l’incandidabilità degli amministratori che con le loro condotte hanno determinato lo scioglimento,
Subito una prima notazione: allo scioglimento dell’Ente si arriva senza che nessuno dei suoi organi rappresentativi, il Consiglio, il Sindaco, la Giunta, partecipino in qualche modo alla fase istruttoria di questo specialissimo procedimento.
Ora, è pur vero che nel diritto sostanziale amministrativo i soggetti solitamente in campo non hanno gli stessi poteri, essendo quelli facenti capo allo Stato e ai suoi apparati di gran lunga più estesi di quelli dei soggetti privati. Qui, però, a contrapporsi sono soggetti – il Governo e un Consiglio Comunale – entrambi di natura pubblica. Insomma, il terreno di gioco è tutto interno all’apparato politico-amministrativo pubblico.
Nasce di qui l’esigenza di prevedere l’avvio di una fase preliminare che abbia la funzione di assicurare un corretto contraddittorio. Si potrebbe ipotizzare una notifica da parte del Prefetto di una prima contestazione di addebito, decisa e redatta sulla scorta delle informative ricevute dalle Forze dell’Ordine o dalle indagini esperite attraverso quella Commissione ispettiva che già conosciamo. Al Comune si potrebbe assegnare un termine perentorio – 60 giorni – entro il quale abbia la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni. Nel frattempo, al fine di scongiurare qualsiasi tentativo di inquinamento del materiale amministrativo acquisito o acquisibile, si potrebbero far scattare speciali misure di salvaguardia, atte a garantire non soltanto l’intangibilità del materiale raccolto, ma anche il rispetto della legalità durante il normale procedere dell’Ente che è stato investito da un sospetto di inquinamento mafioso; controllo, che ben potrebbe essere svolto dalla stessa Commissione di indagine, che vedrebbe così non diminuiti, bensì aumentati i suoi poteri e la sfera delle sue competenze.
Alla fine di questo percorso, ove si ritengano ancora sussistenti i presupposti per lo scioglimento, il Prefetto, autorizzato da apposita delega del Ministro o del Consiglio dei Ministri, potrà far ricorso o al Tar competente per territorio, o al Giudice specializzato in materia di Misure di prevenzione, e non al troppo lontano Tar del Lazio. Il Giudice così individuato dovrà essere chiamato a decidere anche sull’eventuale richiesta di declaratoria di incandidabilità degli amministratori, così da evitare possibili rischi di contraddittorietà tra giudicati.
In definitiva, è auspicabile almeno modificare la legge immettendovi una buona dose di contraddittorio che, com’è noto, ha il grande pregio di assicurare i diritti di ciascuna parte e di essere uno strumento efficace di accertamento dei fatti.

*avvocato in Locri

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