Ultimo aggiornamento alle 8:33
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 4 minuti
Cambia colore:
 

Il Riesame e la vulgata (falsa) su Paolo Romeo

Le motivazioni della Cassazione sull’annullamento della custodia cautelare a carico dell’ex parlamentare. I rilievi riguardano l’impossibilità di essere giudicati due volte per le stesse circostanz…

Pubblicato il: 24/07/2018 – 13:02
Il Riesame e la vulgata (falsa) su Paolo Romeo

REGGIO CALABRIA Uno a uno, palla al centro. Se Paolo Romeo ha strappato in Cassazione un annullamento senza rinvio dell’ordinanza di custodia cautelare di cui è stato destinatario nel processo Gotha, non è certo per una valutazione di merito sui gravi indizi di colpevolezza. Tanto meno per asserite falle investigative.
TIRATA D’ORECCHIE PER I GIUDICI Nonostante una (interessata) vulgata abbia cercato di presentare quel provvedimento come la pietra tombale del processo Gotha, i rilievi della Suprema corte sono di fatto eminentemente tecnici e riguardano il principio del ne bis in idem, cioè l’impossibilità di essere giudicati due volte per le medesime circostanze. I giudici del Riesame – si legge più volte nelle motivazioni – non avrebbero fornito adeguata risposta alle questioni sollevate dagli avvocati Carlo Morace e Fabio Antonio Cutrupi nell’interesse di Romeo, noto legale in passato condannato in via definitiva per concorso esterno come consigliori della cosca De Stefano ed ex deputato del Psdi nonostante il passato da dirigente dell’estrema destra, intimo del terrorista nero Franco Freda.
LA QUESTIONE Nucleo centrale delle contestazioni, la “coabitazione” di due accuse distinte – l’associazione mafiosa e l’associazione segreta – di cui però non si individuano i confini. Attualmente imputato nel maxiprocesso Gotha, derivato dalla riunificazione di diverse inchieste, Paolo Romeo deve rispondere di accuse che gli sono state mosse in procedimenti diversi, ma per certi versi fin troppo sovrapponibili e di cui i giudici non hanno saputo indicare con precisione i confini.
LE ACCUSE IN MAMMASANTISSIMA In Mammasantissima, l’ex deputato del Psdi è accusato di associazione mafiosa perché ritenuto «promotore, dirigente ed organizzatore della componente segreta o riservata» della ‘ndrangheta. In tale veste, a Romeo si contesta anche di aver «pianificato con il coindagato Giorgio De Stefano (già condannato a 20 anni in abbreviato, ndr) strategie destinate all’attuazione da parte di altri soggetti riservati – fra cui Alberto Sarra e Antonio Caridi, politici organici all’associazione – intese all’infiltrazione di apparati amministrativi, interferendo sull’esercizio delle funzioni di organi di rango istituzionale, allo sfruttamento di informazioni riservate provenienti da apparati informativi ed istituzionali, nonché alla gestione elettorale del bacino di voti riferibile alla struttura criminale.
LE CONTESTAZIONI IN FATA MORGANA Nell’inchiesta Fata Morgana invece Romeo è accusato di aver fatto parte di un’associazione segreta, nascosta dietro lo schermo di associazioni palesi, mirata ad «attività dirette a interferire sulle funzioni di amministrazioni pubbliche locali, influenzandone scelte ed indirizzi allo scopo di agevolare l’infiltrazione della ‘ndrangheta in apparati istituzionali». Dunque, riassume la Corte, da una parte l’ex deputato del Psdi è accusato di aver creato un’associazione perseguibile secondo quanto previsto dalla Legge Anselmi, dall’altra è accusato di aver fatto parte di una componente segreta della ‘ndrangheta.
IL NODO CENTRALE Qual è il problema secondo la Cassazione? Nella persona di Romeo «si sommerebbero le posizioni di dirigente di un’associazione segreta volta ad agevolare la ‘ndrangheta e al contempo di dirigente della componente occulta della stessa associazione di stampo ‘ndranghetistico», ma dall’ordinanza del Riesame non si comprendono i confini dell’una e dell’altra. Perché? L’attività dei due sodalizi – sostiene la Cassazione – sarebbe sovrapponibile sul piano temporale, entrambi avrebbero capacità di interferenza du Reggio Calabria, ed entrambi al fine di agevolare l’infiltrazione della ‘ndrangheta negli apparati amministrativi o istituzionali.
SOLUZIONE PIÙ FAVOREVOLE PER L’IMPUTATO Per la Corte dunque non ci sono sufficienti elementi per comprendere se Romeo sia stato di fatto accusato del medesimo reato in due procedimenti diversi.  E nel dubbio, a «tutela di un diritto fondamentale» – ricorda la Cassazione – è necessario optare «per la soluzione che risulti più idonea a scongiurarne la violazione, cioè quella che in presenza di margini di incertezza risulti più favorevole all’imputato». Traduzione, il provvedimento che all’epoca ha spedito in carcere Romeo non è stato annullato perché infondato, ma perché gli elementi a suo carico sono parcellizzati in diversi procedimenti e non proposti in modo organico. Nel dubbio, palla al centro. A scioglierlo ci dovranno pensare le parti in dibattimento.

Alessia Candito
a.candito@corrierecal.it

Argomenti
Categorie collegate

Corriere della Calabria - Notizie calabresi
Corriere delle Calabria è una testata giornalistica di News&Com S.r.l ©2012-. Tutti i diritti riservati.
P.IVA. 03199620794, Via del Mare, 65/3 S.Eufemia, Lamezia Terme (CZ)
Iscrizione tribunale di Lamezia Terme 5/2011 - Direttore responsabile Paola Militano
Effettua una ricerca sul Corriere delle Calabria
Design: cfweb

x

x