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Appalti e forniture, il commissario (per il momento) delega le aziende sanitarie e ospedaliere
Il commissario ad acta investe i manager aziendali del compito di espletare le procedure di gara ai sensi del Decreto Calabria poiché la sua struttura ancora «non è supportata da personale da dedicar…
Pubblicato il: 12/12/2020 – 8:12
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CATANZARO In attesa di avere il personale necessario per poter svolgere il proprio incarico, il commissario ad acta della sanità calabrese, Guido Longo, ha delegato alle aziende sanitarie e ospedaliere le procedure di gara per appalti, servizi e forniture. È quanto dispone una circolare che nei giorni scorsi lo stesso commissario ha indirizzato ai commissari straordinari e ai dg facente funzioni delle stesse Asp e Ao. La comunicazione di Longo prende le mosse dalla disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 1, del nuovo Decreto Calabria, in questi giorni in fase di conversione in legge al Senato: «Il commissario ad acta – si legge nell’articolato provvede in via esclusiva all’espletamento delle procedure di approvvigionamento avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da Consip Spa nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria o di centrali di committenza delle regioni limitrofe, per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all’esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50». Però – scrive il commissario nella circolare alle Asp e Ao – «al momento questa struttura non è supportata da unità di personale da dedicare a queste attività», pertanto «nelle more della costituzione di una struttura idonea all’espletamento delle procedure di gara di che trattasi vengono delegate» ai commissari straordinari e ai dg facente funzioni delle aziende le procedure di gara previste dall’articolo 3, comma 1» del Decreto Calabria, «da svolegrsi nel rispetto delle medesime disposizioni».
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