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CORRUZIONE IN TRIBUNALE

La «delegittimazione dello Stato» e il comportamento «ondivago» di Petrini

Depositate le motivazioni della sentenza “Genesi” che ha visto la condanna dell’ex giudice della Corte d’Appello di Catanzaro

Pubblicato il: 02/02/2021 – 21:47
di Alessia Truzzolillo
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La «delegittimazione dello Stato» e il comportamento «ondivago» di Petrini

SALERNO Il caso sulla corruzione negli uffici giudiziari di Catanzaro è destinato a non esaurirsi con la sentenza emessa dal gup di Salerno il 23 novembre scorso che vide la condanna del presidente della seconda sezione della Corte di Assise di Appello di Catanzaro (presidente anche della prima e della seconda sezione della Commissione Tributaria provinciale di Catanzaro) Marco Petrini a 4 anni e 4 mesi di reclusione; del medico e “faccendiere” Emilio Santoro a a 3 anni e 2 mesi e dell’avvocato Francesco Saraco a un anno e 8 mesi. Lo scrive, in premessa, lo stesso gup Vincenzo Pellegrino: «… va rilevato che, sulla base degli atti depositati relativi a procedimenti e processi connessi e alle dichiarazioni dello stesso imputato, le condotte oggetto di imputazione nel presente giudizio non sembrano avere esaurito l’azione criminale del suddetto magistrato».

DELEGITTIMAZIONE DELLO STATO Secondo il gup il fenomeno della corruzione, quando vede coinvolti soggetti che hanno il potere/dovere di risolvere i conflitti e invece perseguono l’interesse di una parte «finisce con lo svuotare nelle sue radici più profonde non solo e non tanto la funzione ricoperta dal singolo attore, ma soprattutto il potere che questi lì rappresenta, con la dirompente conseguenza di una vera e propria delegittimazione dell’istituzione – Stato». E questa considerazione non viene meno anche se «la corruzione del magistrato solo in un’occasione si è espressa nell’adozione di uno specifico atto giudiziario, il cui contenuto era stato concordato con i privati corruttori, mentre in tutti gli altri casi l’accordo sul mercimonio della funzione non si è tradotto in atti giudiziari concreti». E nemmeno ha rilievo il fatto, più volte citato da Petrini, che gli accordi illeciti riguardassero procedimenti che al giudice non erano stati assegnati «o che neppure erano trattati dal collegio o dalla sezione cui apparteneva, sicché mai avrebbe potuto porre in essere un atto del proprio ufficio del genere di quello richiestogli». «ciò che realmente ha importanza – scrive il gup – è che tutti i procedimenti oggetto degli accordi corruttivi intervenuti dì volta in volta tra Petrini Marco e Santoro Emilio e con gli altri privati corruttori erano pendenti davanti alla Corte di appello di Catanzaro, Ufficio giudiziario nel quale il magistrato era incardinato».

SANTORO E PETRINI Santoro Emilio, «svolgeva una funzione di intermediazione per “le interlocuzioni con il magistrato”, che regolarmente remunerava con l’importo di 1500,00 mensili, con ultima erogazione avvenuta il 2.8.2019». «Il dato fattuale incontestabile – scrive il gup –, e che non è stato contestato dagli imputati, è pertanto l’esistenza di un rapporto corruttivo tra Emilio Santoro e Marco Petrini nell’ambito e in ragione del quale il magistrato ha messo a disposizione del privato le funzioni giudiziarie esercitate, a prescindere dalle richieste specifiche che gli provenivano, tramite il Santoro, dai privati interessati alla corruzione».

LE CONFESSIONI CONTRADDITTORIE DI PETRINI Dopo gli arresti hanno deciso di collaborare con la giustizia Emilio Santoro, Marco Petrini e Francesco Saraco. Ma se per Santoro e Saraco il giudice riconosce la bontà delle loro dichiarazioni, per il giudice Petrini nutre dei dubbi. «Non può sottacersi però che l’imputato ha reso sì formale, costante e ripetuta confessione dei fatti che gli sono stati contestati ma che l’accompagnava con prolusioni che a volte apparivano svianti», scrive il giudice, il quale sottolinea il sottotesto di alcune confessioni di Petrini quasi come se il giudice vi «abbia acceduto per fini di giustizia (ossia per rendere provvedimenti secondo legge) ovvero con la riserva di non adempiere agli obblighi illeciti assunti con i privati corruttori, quasi solo per liberarsi del petulante Santoro Emilio». Petrini si ritaglia un ruolo – inverosimile – passivo. Senza dimenticare l’atteggiamento «ondivago» assunto durante alcuni interrogatori resi alla Procura nel corso dei quali – in particolare il 5 e 25 febbraio 2020 – «rendeva dichiarazioni che, alla luce delle ulteriori investigazioni, risultavano non veritiere e che, comunque, successivamente ritrattava, fornendo (il 17.4.2020) spiegazione di questo suo comportamento contraddittorio che egli rinveniva nello stato di profonda prostrazione e di confusione mentale in cui si era venuto a trovare ma di cui – sia inteso – nulla traspariva dalla lettura dei suddetti interrogatori».

LE DICHIARAZIONI DI SANTORO E SARACO «Santoro – scrivono i magistrati – sebbene – lo si ripete in un contesto espositivo sempre poco organizzato – già nell’interrogatorio di garanzia rendeva non solo confessione, in particolare dei rapporto corruttivo funzionale che lo legava a Petrini ma anche a dichiarazioni che consentivano la scoperta» di altre ipotesi di corruzione.
Saraco, d’altra parte, «sebbene sia stato l’ultimo in ordine di tempo ad aprirsi alla collaborazione, è stato certamente quello tra gli imputati che ha reso la confessione più organica dei fatti (…) più coerente in tutti i passaggi logici e cronologici, più “aperta” e quasi catartica». Anche dalle dichiarazioni di Saraco si evince che vi siano fatti ancora da esplorare.
La sentenza valorizza il suo contributo «in particolare per il ruolo di primo piano svolto» da Claudio Antonio Schiavone, ma decisivo per quelli relativi ad esempio alla vicenda Caligiuri-Catizone. Allo stato attuale non sono possibili ulteriori considerazioni di favore desumibili a esempio dallo sviluppo dei contenuti dell’interrogatorio reso il 10 luglio 2020 in cui, stante le parti ancora omissate, si intuiva solo la rivelazione in precedenti occasioni dichiarative di ulteriori ipotesi corruttive che coinvolgevano Schiavone e riferimenti a collusioni tra legali e magistrati operanti in Catanzaro».

LA CARTA DI IDENTITA’ DI SCULCO A CASA DI PETRINI Si tratta dell’episodio nel quale Petrini prima racconta aveva ricevuto «dall’avvocato Mario Nigro 4 biglietti Tribuna vip intestati a Sculco Vincenzo, corredati dalla dichiarazione di cessione in suo favore, per assistere agli incontri di calcio Crotone – Milan negli anni 2017 e 2018, in cambio di un provvedimento adottato in favore dello Sculco di estinzione delle pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, così come propostogli dall’avvocato Nigro». Nella perquisizione del 15 gennaio 2020 erano trovati a casa di Petrini la copia della carta di identità di Vincenzo Sculco e la copia del biglietto per l’incontro di calcio Crotone – Milan.

LA VICENDA MANNA E LA PARTECIPAZIONE (POI NEGATA) DI COSENTINO nel corso di un interrogatorio Marco Petrini ha affermato che la somma di 7500 euro in contanti e in banconote da 50 euro trovata nella sua abitazione in occasione della perquisizione avvenuta al momento del suo arresto il 15 gennaio 2020, era il prezzo della sua corruzione nel processo penale a carico di Francesco Patitucci, condannato in primo grado alla pena di anni 30 di reclusione per essere mandante dell’omicidio di Luca Bruni «In relazione a questa vicenda corruttiva – scrive il gup – egli aveva ricevuto la somma complessiva di 12.500,00 euro; in occasione della prima udienza del 14 marzo 2019, l’avvocato Manna gli aveva offerto una somma di denaro nel caso di decisione favorevole per il proprio assistito, promessa che egli aveva accettato; successivamente, come del resto documentato anche dalle riprese operate dalla polizia giudiziaria, il 30 maggio 2020 egli incontrava in Corte di appello l’avvocato Marcello Manna che gli consegnava una cartellina contenente una prima busta (con all’interno una pronuncia della Corte Suprema di Cassazione) e una secondo busta, quest’ultima contenente un acconto sul prezzo complessivo della corruzione, ossia la somma di 5000 euro (che egli provvedeva a contare in un momento successivo, nella propria stanza presso la Commissione tributaria: azione oggetto della videoripresa); il restante denaro lo aveva ricevuto in due riprese nel mese di ottobre del 2019 e il 4 dicembre 2019 (dopo la pronuncia della sentenza di assoluzione); mentre nell’interrogatorio del 25 febbraio 2020 aveva riferito che anche altro componente del collegio, Fabrizio Cosentino, era partecipe all’accordo corruttivo, nell’interrogatorio del 17.4.2020 lo escludeva categoricamente».

CADE L’AGGRAVANTE MAFIOSA I giudici sottolineano, per Francesco Saraco, «l’insussistenza» dell’aggravante mafiosa. I suoi presunti legami con la cosca Gallelli sono insussistenti per i magistrati. L’avvocato spiega – in una intercettazione del 17 maggio 2019 – di avere «una posizione addirittura antagonista a quella di Gallelli Maurizio e questa sua affermazione è ampiamente riscontrata non solo dalla documentazione» prodotta «ma anche dal contenuto delle due sentenze emesse nel processo Itaca free boat». Antonio Saraco è stato, infatti, «ritenuto estraneo alla ‘ndrina locale di Guardavalle, anzi piuttosto in conflitto con la stessa» e suo figlio Francesco «aveva sostenuto e assistito 100 famiglie danesi nella cosiddetta vicenda “condominio Villa Collina”», famiglie che avevano sporto «denuncia nei confronti di Maurizio Gallelli per il delitto di estorsione in relazione al quale è stato condannato».
In generale, però, anche le condotte di Santoro e Petrini non appaiono caratterizzate dall’aggravante mafiosa, che prevede «che la condotta sia finalizzata a far sì che l’associazione tragga nel suo insieme un beneficio, non essendo sufficiente che sia funzionale agli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale, salvo che non risulti l’effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell’organizzazione». In questo caso, invece, «ciascuno dei protagonisti della vicenda ha agito per fine squisitamente personale di ottenere per sé provvedimenti giudiziari favorevoli». «In particolare – si legge nella sentenza – Saraco agiva nell’interesse personale del padre; i Gallelli agivano per perorare la causa del figlio; Santoro e Petrini esclusivamente per proprio tornaconto personale e/o economico; nessuno dei suddetti imputati si è mai dimostrato minimamente interessato ad agevolare il sodalizio mafioso in qualunque modo possibile né ad esso in qualche modo si è fatto riferimento nel corso delle indagini». (a.truzzolillo@corrierecal.it)

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