LAMEZIA TERME “Il Tribunale ha rigettato il ricorso presentato dal consigliere Vito Rondinelli avverso la delibera del Consiglio comunale di Filadelfia che ne dichiarava la sua decadenza dalla carica di consigliere, e ha affermata la legittimità della decisione del Comune nel rilevare la sussistenza della causa di ineleggibilità”. E’ quanto riporta una nota. “In seguito alla tornata elettorale amministrativa di autunno, che ha coinvolto anche il Comune di Filadelfia dove è stata eletta per la prima volta un sindaco donna, l’avvocato Anna Bartucca, ormai da oltre un decennio in servizio quale funzionario presso il Tribunale di Vibo Valentia, vi è stata nei mesi scorsi – ricorda la nota – una coda polemica che ha riguardato la composizione del Consiglio e l’ineleggibilità di un consigliere facente parte del gruppo di minoranza . La questione era stata sollevata nel corso della riunione del primo Consiglio da Veronica Gugliotta e dal vice sindaco Maurizio De Nisi, entrambi del gruppo di maggioranza e riguardava l’elezione del candidato Vito Rondinelli. Si sono succedute più riunioni del Consiglio comunale caratterizzate da una dialettica aspra e con ovvie polemiche tra la maggioranza che ha manifestava la necessità di rispettare i principi di legalità e dall’altra parte la minoranza che contestava a sua volta la maggioranza di assumere comportamenti prepotenti e non rispettosi della democrazia. A maggioranza il Consiglio comunale di Filadelfia dichiarava il consigliere Rondinelli ineleggibile e ovviamente la questione non poteva non approdare nei palazzi di giustizia. Il caso è stato, quindi, affrontato dal Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale che nei giorni scorsi si espresso sulla vicenda dando ragione al Sindaco e alla maggioranza che la sostiene. Infatti il Tribunale ha rigettato il ricorso presentato dal consigliere Vito Rondinelli avverso la delibera del Consiglio Comunale che ne dichiarava la sua decadenza dalla carica di consigliere ed ha affermata la legittimità della decisione del Comune nel rilevare la sussistenza della causa di ineleggibilità. Ineleggibilità determinata dalla circostanza di non essersi egli dimesso dalla carica di presidente dell’istituzione Castelmonardo prima dello svolgimento della competizione elettorale e, quindi, entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature come prescritto dall’art. 60 , comma 3 Tuel”. Nel commentare la sentenza il sindaco Anna Bartucca ha rilevato che “sin dall’inizio la questione era da affrontare su un piano solo e strettamente tecnico giuridico e non in termini politici o personali e la decisione dei giudici va chiaramente in questa direzione”.
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