Sanità, esultano i creditori: la Corte Costituzionale “boccia” il blocco dei pignoramenti alle Asp
La Consulta dichiara illegittima la norma del Dl Fisco-Lavoro che sospendeva le procedure esecutive fino al 2025: «Violato il canone di proporzionalità»

CATANZARO «La crisi dell’organizzazione sanitaria della Regione Calabria è di tale eccezionalità da giustificare in linea di principio una specifica misura provvisoria di improcedibilità esecutiva e inefficacia dei pignoramenti, non essendo irragionevole, a fronte di una situazione così straordinaria, che le iniziative individuali dei creditori, pur muniti di titolo esecutivo, si arrestino per un certo lasso di tempo, mentre si svolge il complesso procedimento di circolarizzazione obbligatoria dei crediti e si programmano le operazioni di cassa. La discrezionalità del legislatore, nello stabilire una misura del genere, non può tuttavia trascendere in un’eccessiva compressione del diritto di azione dei creditori e in un’ingiustificata alterazione della parità delle parti in fase esecutiva». Con questa motivazione la Corte Costituzionale, con una decisione deportata oggi, ha dichiarato illegittima la norma del Decreto Fisco-Lavoro che prevedeva il blocco delle procedure esecutive dei pignoramenti nei confronti degli enti del servizio sanitario regionale fino al 2025. Una decisione destinata ad avere effetti pratici significativi, perché di fatto viene incontro ai creditori della sanità calabrese.
La norma “cassata”
La norma contenuta nel Decreto Fisco-Lavoro e ora “cassata dalla Corte Costituzionale prevedeva che «non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive» e che «i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo»: in pratica la norma sospendeva per 4 anni le pretese dei creditori. Secondo la Consulta invece «nell’affrontare i gravi problemi dell’organizzazione sanitaria calabrese, in particolare quello dell’opacità contabile che da tempo ne affligge l’esposizione debitoria, le norme manifestano un disegno articolato e coerente, il quale tuttavia, proprio in ordine al trattamento dei creditori muniti di titolo esecutivo, denuncia un vizio di sproporzione».
«Violato il canone di proporzionalità»
Per la Corte Costituzionale inoltre «per i crediti di natura commerciale, la durata del blocco esecutivo non può essere protratta per un intero quadriennio, senza che ne risulti violato il canone di proporzionalità. Per quanto complesse, le operazioni di riscontro devono essere svolte in un lasso di tempo più breve, anche mediante un adeguato impiego di risorse umane, materiali e finanziarie, che lo Stato deve garantire alla struttura commissariale (sentenza numero 168 del 2021). Infatti, oltre a rappresentare un’anomalia rispetto ai precedenti normativi – nei quali la durata della misura di improcedibilità, al netto delle proroghe, è sempre stata di un anno o inferiore all’anno –, il congelamento di tutti i pagamenti per quattro anni può porre il fornitore, specie se non occasionale, in una situazione di grave illiquidità, fino ad esporlo al rischio di esclusione dal mercato. Il difetto di proporzionalità ora rilevato emerge viepiù alla luce della previsione di cui all’articolo 16-septies, comma 3 del dl 146 del 2021 (non censurata in questa sede), secondo la quale il blocco esecutivo è destinato a persistere pure nel caso in cui la sanità calabrese esca dal regime commissariale «in considerazione dei risultati raggiunti», previsione che si traduce nell’ingiustificata ultrattività di una misura eccezionale».In definitiva, la Consulta sostiene che «la crisi dell’organizzazione sanitaria della Regione Calabria è di tale eccezionalità da giustificare in linea di principio – si legge nel dispositivo – una specifica misura provvisoria di improcedibilità esecutiva e inefficacia dei pignoramenti, non essendo irragionevole, a fronte di una situazione così straordinaria, che le iniziative individuali dei creditori, pur muniti di titolo esecutivo, si arrestino per un certo lasso di tempo, mentre si svolge il complesso procedimento di circolarizzazione obbligatoria dei crediti e si programmano le operazioni di cassa. La discrezionalità del legislatore, nello stabilire una misura del genere, non può tuttavia trascendere in un’eccessiva compressione del diritto di azione dei creditori e in un’ingiustificata alterazione della parità delle parti in fase esecutiva. Nell’esercizio della sua discrezionalità, valuterà il legislatore l’introduzione di una misura temporanea di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, qualora risulti indispensabile in rapporto all’eccezionalità dei presupposti, osservando tuttavia i sopra enunciati limiti, circa la platea dei creditori interessati, l’obiettività delle procedure e la durata della misura, e tenendo altresì conto degli effetti medio tempore prodottisi». (redazione@corrierecal.it)