PAOLA Si è svolta, presso il gup di Paola, l’udienza a carico di due noti imprenditori cosentini, accusati di riciclaggio. L’indagine a loro carico era scaturita da un’inchiesta nata da un accertamento del Comando Provinciale – Nucleo di Polizia Economica – della Guardia di Finanza di Sassari e diretta dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Una complessa e articolata attività investigativa riferita ad una presunta associazione a delinquere finalizzata a truffe aggravate nel settore energetico, soprattutto nei titoli di efficienza energetica, e nella commissione di reati tributari inerenti: false fatture per operazioni inesistenti finalizzate al conseguimento di molteplici benefici fiscali, con profitti illeciti di diversi milioni di euro.
La presunta associazione a delinquere, con base in Sardegna, operava in diverse regioni italiane e anche in Svizzera, interessando diverse Procure italiane, tra cui quella di Paola, competente per i reati di riciclaggio e per quelli tributari commessi da noti imprenditori di Diamante e Belvedere. Gli imputati, difesi dagli avvocati Francesco Liserre, Piero Chiodo del Foro di Catanzaro e Luca Gigliotti del Foro di Cosenza, ai quali la Procura ha contestato il riciclaggio per diverse centinaia di migliaia di euro, hanno scelto strade diverse, procedendo con rito abbreviato e giudizio ordinario. Dopo alcuni rinvii di udienza, si è proceduto alla discussione con giudizio abbreviato per l’imputato difeso dall’avvocato Liserre e con rito ordinario per l’imputato difeso dagli avvocati Chiodo e Gigliotti. Il Pm d’udienza, dopo un’articolata requisitoria nella quale ha ricostruito la genesi di questa imponente inchiesta, ha chiesto, in abbreviato, la condanna dell’imputato a 4 anni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria. L’avvocato Liserre, dimostrando la mancanza di prove a carico del suo assistito ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Richiesta recepita dal gup che ha assolto dal reato di riciclaggio entrambi gli imprenditori per insussistenza del fatto, riconoscendo, solo per l’imputato giudicato in abbreviato, il reato tributario di false fatture per operazioni inesistenti, con condanna condizionalmente sospesa e non menzione, oltre alle sanzioni accessorie di legge. (f.b.)
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