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La decisione

Discarica di Pianopoli, la Regione dovrà pagare il contributo compensativo al Comune

Il Consiglio di Stato ha accolto le rivendicazioni dell’amministrazione comunale. La Cittadella aveva negato quelle spettanze

Pubblicato il: 17/05/2023 – 16:26
Discarica di Pianopoli, la Regione dovrà pagare il contributo compensativo al Comune

PIANOPOLI Pianopoli otterrà dalla Regione il contributo compensativo per la presenza della discarica sul proprio territorio. È l’esito della decisione del Consiglio di Stato a cui l’amministrazione comunale di Pianopoli si era rivolto, assistito da un team composto dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Jacopo Polinari e Jacopo Fronticelli Baldelli, Lipani Catricalà & Partners, per il riconoscimento del contributo economico di cui alla D.G.R. Calabria n. 322 del 2014, destinato ai Comuni sede di impianti di trattamento e/o discariche di rifiuti.

La vicenda


Il contenzioso nasceva dal provvedimento di rigetto con cui la Regione Calabria negava al Comune di Pianopoli – nel cui territorio è localizzata una discarica di rifiuti solidi urbani di proprietà di una società privata – la concessione del contributo compensativo. 
Nella specie, la Regione appuntava il proprio diniego sull’assunto secondo cui gli importi richiesti dal Comune costituissero un “benefit” riconosciuto ai soli territori sede di “impianto e/o discarica pubblica”, in quanto l’obiettivo della misura sarebbe stato quello di incentivare gli enti locali alla realizzazione di tali impianti.
Il Consiglio di Stato – con una sentenza di particolare importanza anche ai fini definitori, oltreché per i risvolti applicativi di respiro nazionale – ha tuttavia respinto gli argomenti dell’Amministrazione regionale, ritenendo non convincenti le ragioni a fondamento del diniego.

Le motivazioni della sentenza

All’esito di accurata analisi della normativa di riferimento e della documentazione istruttoria prodotta dalle parti, il Consiglio di Stato ha infatti ravvisato l’esistenza di molteplici profili di illogicità e arbitrarietà nella scelta della Regione di differenziare, ai fini della fruizione del beneficio, fra discarica “pubblica” e “privata” a fronte di una normativa che invece àncora la previsione della misura direttamente al disagio creato dalla gestione dei rifiuti (e non al semplice dato formale dell’appartenenza della discarica ad un operatore privato piuttosto che all’amministrazione).
A questo fine, il Giudice di Appello ha posto l’attenzione non solo sul tenore inequivoco del Piano regionale dei rifiuti (dal quale si evince che non vi sarebbe distinzione con riferimento alla titolarità degli impianti), ma anche sulla ratio del benefit in parola, il cui scopo (incompatibile con la tesi regionale) sarebbe quello di garantire una premialità a quei territori che si fanno carico di ospitare impianti e strutture utili per il sistema regionale, in modo tale che sia solo la situazione di minore amenità e salubrità dei luoghi la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale.
Nella stessa ottica, il Giudice di Appello ha anche stigmatizzato il tentativo della Regione di integrare a posteriori la motivazione del proprio diniego attraverso una relazione dai contenuti estremamente incoerenti, nella quale, per un verso, venivano menzionati provvedimenti non richiamati nella D.G.R. Calabria n. 322 del 2014 e, per un altro, il beneficio economico veniva ricollegato – in aperta contraddizione con la stessa tesi dell’appellata – alle “discariche di servizio”, ossia a tutti gli impianti (come quello di Pianopoli) impiegati dalla Regione per mitigare lo stato di emergenza che l’aveva vista protagonista.
Sulla base di predette argomentazioni, con la Sentenza n. 4129 del 24 aprile 2023 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dallo Studio Lipani Catricalà & Partners, condannando la Regione ad emanare gli atti necessari alla soddisfazione dell’utilità spettante al Comune di Pianopoli.

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