LAMEZIA TERME «Nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nel percorso seguito per ritenere Sacco colpevole del reato associativo».
La Corte di Cassazione è chiara: sulle motivazioni poste a fondamento del ricorso sull’associazione mafiosa contestata a Leonardo Sacco – ex governatore della Misericordia di Isola Capo Rizzuto che all’epoca gestiva il Centro per migranti Sant’Anna – bisogna mettere i puntini sulle “i”.
Una piccola premessa: Leonardo Sacco è stato condannato in primo grado a 17 anni e 4 mesi di reclusione ma poi aumentati a 20 anni nel processo d’appello con le accuse di associazione mafiosa, malversazione, truffa aggravata. Da governatore della Misericordia avrebbe fatto affari con i clan di Isola, concedendo loro l’appalto più redditizio: quello del servizio mensa per il Cara di Isola.
Lo scorso 23 febbraio, la Suprema Corte ha assolto Sacco da dieci capi di imputazione di malversazione e ha annullato con rinvio a un nuovo processo d’appello l’accusa di associazione mafiosa. Quello che andrà chiarito davanti a un nuovo collegio della Corte d’Appello è il ruolo di organizzatore di Sacco all’interno della compagine criminale e le aggravanti del quarto e sesto comma del reato di associazione mafiosa.
Dunque la Corte ritiene fondato il motivo addotto dalla difesa riguardo il tema del ruolo svolto da Sacco all’interno dell’associazione. Ruolo che non è stato approfondito, a detta degli ermellini, dalla Corte d’appello di Catanzaro. È da chiarire, attraverso un nuovo processo, se «Sacco nel disimpegnare i compiti svolti per conto dell’associazione e, in particolare, se al controllo di fatto esercitato nella gestione delle imprese poste a servizio della cosca corrispondeva l’esercizio di un effettivo potere decisionale anche nell’ambito del sodalizio mafioso o, se, al contrario, il carattere stringente e vincolante delle direttive dei vertici dell’associazione escludesse ogni autonoma decisione nelle scelte diverse da quelle strettamente correlate all’attività imprenditoriale lecita».
Le altre motivazioni della difesa riguardo all’associazione mafiosa contestata a Sacco vengono ritenute inammissibili.
«Nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nel percorso seguito per ritenere Sacco colpevole del reato associativo», scrivono gli ermellini secondo i quali gli appellanti non si sono confrontati con il reale contenuto della sentenza impugnata che li ha posti a confronto con le argomentazioni del gip.
«La Corte territoriale – scrive la Cassazione – dopo aver valutato positivamente l’attendibilità dei collaboratori di giustizia Francesco Oliverio, Giuseppe Giglio, Vincenzo Marino, Giuseppe Vrenna e Santo Mirarchi, e il contenuto delle loro dichiarazioni accusatorie precisando la portata della loro convergenza quale riscontro incrociato alle accuse rivolte a Sacco anche alla luce delle ulteriori emergenze investigative, tra cui gli esiti del servizio di intercettazione, è pervenuta alla conclusione, né illogica né contraddittoria, che Sacco, lungi dall’essere vittima delle pressioni della cosca Arena come strutturatasi nel corso del tempo, era entrato a far parte del tessuto organizzativo del sodalizio, assumendo all’interno, in via stabile e continuativa a partire dal 2002 e per un decennio, un ben delineato ruolo funzionale al perseguimento dei fini criminosi. Infatti, a seguito dell’accordo con la cosca, di cui lo stesso Sacco era stato ispiratore ed in sua puntuale esecuzione, sfruttando e strumentalizzando la sua carica di governatore della Fraternita di Isola Capo Rizzuto e nel periodo dal 2012 al 2015 anche quella di vicepresidente della confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, aveva realizzato una pluralità di condotte funzionali a consentire alla cosca una vera e propria gestione diretta del centro di accoglienza dei migranti, nelle sue diverse articolazioni, con l’accaparramento di tutte le attività economiche più redditizie, appaltate all’ente, la Misericordia di Isola Capo Rizzuto da lui stesso controllato».
Sono ineccepibili, secondo la Cassazione, le argomentazioni della Corte d’appello secondo le quali i rapporti tra Sacco e il sodalizio mafioso non possono essere ricondotti a un concorso esterno.
«Infatti, Sacco, lungi dall’instaurare con il sodalizio un rapporto di reciproci vantaggi senza entrare a far parte della struttura associativa, ha consapevolmente messo a disposizione del sodalizio la Misericordia e le altre imprese da lui controllate, in via stabile e continuativa, condividendone metodi e l’obbiettivo di rafforzarne il potere economico su territorio di riferimento». (a.truzzolillo@corrierecal.it)
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