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‘Ndrangheta ad Aosta, per i giudici «non ci fu estorsione per i lavori al ristorante»

Così la Corte d’appello di Torino motivando l’assoluzione di Marco Fabrizio Di Donato «perché il fatto non sussiste»

Pubblicato il: 22/04/2024 – 16:31
‘Ndrangheta ad Aosta, per i giudici «non ci fu estorsione per i lavori al ristorante»

La minaccia «come finisci il locale te lo ‘svampo’», intercettata il primo febbraio 2016, per la seconda sezione penale della Corte d’appello di Torino «non era riferita all’affidamento dei lavori di ristrutturazione del ristorante ‘La Grotta azzurra’ allo studio di architettura […] e agli artigiani da quest’ultimo scelti, ma esclusivamente a un artigiano inviso a Marco Di Donato per essersi rifiutato di votare per Nicola Prettico alle elezioni comunali» di Aosta del 2015.
Così la seconda sezione penale della Corte d’appello di Torino motivando l’assoluzione di Marco Fabrizio Di Donato «perché il fatto non sussiste» dall’accusa di estorsione nel processo d’appello-bis sul rito abbreviato di Geenna. In questo senso, infatti, il titolare del ristorante ai carabinieri «ha recisamente negato la circostanza» e «i lavori di falegnameria nella ristrutturazione del ristorante Grotta Azzurra erano stati affidati ed eseguito proprio da […], ossia dal soggetto, malvisto dal prevenuto, che secondo lui non avrebbe dovuto neppure presentare un preventivo».
Lo scorso 3 aprile i giudici torinesi avevano ridotto da 9 a 6 anni di reclusione la pena inflitta a Marco Fabrizio Di Donato (difeso dall’avvocato Demetrio La Cava), considerato un esponente di spicco della locale di ‘ndrangheta di Aosta. Un anno fa, infatti, la Corte di cassazione aveva reso definitiva la condanna per associazione mafiosa, annullando però con rinvio a diversa sezione della Corte d’appello di Torino due capi d’imputazione.
Riguardo al secondo, un’accusa di voto di scambio politico mafioso, la Corte d’appello di Torino ha ritenuto «che non sussista la prova di un accordo intervenuto tra Marco Fabrizio Di Donato e Monica Carcea in epoca antecedente alle consultazioni elettorali del Comune di Saint-Pierre del 2015 per il procacciamento di voti a favore della candidata con modalità mafiose». Per i giudici torinesi è «una vera e propria forzatura del dato probatorio il “desumere” dal “vago contenuto” dell'”unica conversazione intercettata” prima delle elezioni “la sussistenza di un accordo per l’appoggio elettorale alla Carcea». (Ansa)

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