La Corte di Cassazione (seconda sezione penale) ha emesso, nella serata di ieri, il dispositivo di sentenza nei confronti degli imputati nel processo “Stige” – celebrato con rito abbreviato – nato dall’inchiesta della Dda di Catanzaro contro la cosca Farao-Marincola di Cirò.
Secondo l’accusa la cosca, grazie a uno stretto apparato di imprenditori, politici e pubblici funzionari, aveva creato una rete di controllo mafioso che aveva messo le mani su diversi settori economici, per un giro d’affari di parecchi milioni di euro, dai rifiuti, agli appalti pubblici, dal commercio alimentare e vinicolo, fino ai servizi funebri, schiacciando la libera imprenditoria.
Tutti condannati anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Allo stesso tempo la Cassazione ha dichiarato «inammissibili» anche i ricorsi della Procura generale di Catanzaro contro le assoluzioni di: Ludovico Tallarico (in relazione ai reato di cui al capo 1); di Angelo Cotone Angelo, Adolfo D’Ambrosio, Vincenzo Zampelli, Bruno Tucci e Vincenzo Santoro (in relazione al reato di cui al capo 54) e nei confronti di Bruno Tucci e Vincenzo Zampelli (in relazione al reato di cui al capo 53).
La Corte di Cassazione ha annullato poi una lunga serie di sentenze. Come quelle impugnate nei confronti di Caputo Luigi, Caputo Amodio, Marincola Cataldo e Marincola Aldo (in relazione al capo 1) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. E poi quella nei confronti di Francesco Tallarico, in relazione al disposto trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto, dichiarando «inammissibile» nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità in relazione ai reati di cui ai capi 1,14, 68, 73,108, 109 e 110. Annullata, poi, senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Giuseppe Spagnolo (in relazione al reato di cui al capo 87) perché «il fatto non sussiste». Per Spagnolo, inoltre, la Cassazione ha annullato la sentenza in relazione all’aggravante con riferimento al reato di cui al capo 25 nonché al reato di cui al capo 81, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sui punti; dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile I affermazione di responsabilità in relazione al reati di cui ai capi 1, 26, 29, 30, 43,115 e 116.
Annulla ancora senza rinvio la sentenza impugnata nel confronti di Salvatore Giglio in relazione al reato di cui al capo 15 ed elimina la relativa pena di un anno e 4 mesi di reclusione, dichiarando «inammissibile nel resto» il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 1 e 114-bis.
La Cassazione ha poi annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Giuseppe Giglio (in relazione al reato di cui al capo 67) perché il «fatto non sussiste» nonché al complessivo trattamento sanzionatorio, ed elimina la relativa pena di 2 anni di reclusione. A carico di Giglio, inoltre, è stata annullata anche la sentenza impugnata in relazione al reato (di cui al capo 59) nonché alla disposta confisca con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sui punti. Al contempo è stato dichiarato inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità peri reati (di cui al capi 15,57, 64, 65 e 66).
Annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Vincenzo Marino per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione.
La Corte di Cassazione ha poi annullato senza rinvio la sentenza impugnata nel confronti di Antonella Rocca «limitatamente alla contestazione del reato di cui al capo 69 perché il fatto non sussiste» nonché in relazione alla disposta confisca, disponendo così il dissequestro e la restituzione dei beni e del compendio aziendale di “Rocca s.r.l.” nonché delle quote di partecipazione al capitale sociale della stessa Antonella Rocca nella “Rocca s.r.l.”. Stessa misura disposta anche per Francesco Rocca.
Annullata ancora senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Francesco Farao, con riferimento ai reati di cui ai capi 85 e 86 che risultano estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di 8 mesi di reclusione, nonché alla disposta interdizione perpetua dai pubblici uffici che revoca e sostituisce con l’interdizione temporanea. Annullata la sentenza impugnata in relazione all’applicazione della disposta misura di sicurezza della libertà vigilata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. Annullata dalla Cassazione la sentenza impugnata nei confronti di Lugi Rizzo (in relazione ai reati di cui ai capi 19 e 20) nonché alla misura di sicurezza della libertà vigilata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sui punti. Stessa decisione per Salvatore Rizzo, Francesco Salvato, Vincenzo Santoro e Donato Gangale. Annullata la sentenza impugnata nei confronti di Francesco Basta, limitatamente al trattamento sanzionatolo (in relazione al reato di cui al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara la cessazione parziale delle misure cautelari in essere nei confronti di Giuseppe Spagnolo (in relazione al solo capo 87) e nei confronti di Giuseppe Giglio (in relazione al solo capo 67) e, infine, rettifica la sentenza impugnata nei confronti di Carmine Muto e Antonio De Luca per erronea indicazione della pena irrogata che ridetermina, nei confronti di entrambi, in 3 anni tre e 4 mesi di reclusione. (g.curcio@corrierecal.it)
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