Migranti, via libera degli Stati Ue alla stretta sui rimpatri
Il Consiglio dell’Unione europea dice sì anche agli hub nei Paesi terzi

ROMA Il Consiglio dell’Ue ha finalizzato la sua posizione su una normativa UE volta ad accelerare e semplificare le procedure di rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare negli Stati membri. Il regolamento istituisce procedure a livello UE per il loro rimpatrio, impone obblighi a coloro che non hanno diritto di soggiorno e predispone strumenti di cooperazione tra gli Stati membri. Consente inoltre agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio nei paesi terzi.L’accordo tra gli Stati membri giunge solo sei mesi dopo che il Consiglio europeo, il 26 giugno, ha chiesto di intensificare gli sforzi per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri.Obblighi per coloro che soggiornano illegalmente. Il regolamento sui rimpatri imporrà obblighi rigorosi ai rimpatriati, in primo luogo quello di rispettare l’obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro in questione e di collaborare con le autorità. Altri obblighi includono l’obbligo di rimanere a disposizione delle autorità, di fornire loro un documento d’identità o di viaggio, di fornire i propri dati biometrici e di non opporsi fraudolentemente alla procedura di rimpatrio.Ci saranno conseguenze anche quando le persone a cui è stato intimato il rimpatrio non collaborano. Gli Stati membri possono decidere di rifiutare o dedurre determinati benefici e indennità, rifiutare o revocare permessi di lavoro o imporre sanzioni penali che, secondo la posizione del Consiglio, dovrebbero includere anche la reclusione.Abilitare centri di rimpatrio. Il regolamento chiarisce che il “paese di rimpatrio” può essere un paese con cui esiste un accordo o un’intesa in base alla quale viene accettata la persona che non ha diritto di soggiornare negli Stati membri. Stabilisce inoltre le condizioni per la creazione di tali accordi o intese. Ad esempio, possono essere conclusi solo con un paese terzo in cui siano rispettati gli standard internazionali in materia di diritti umani e i principi di diritto internazionale, incluso il principio di non respingimento. Conterranno inoltre le procedure per il rimpatrio di una persona in soggiorno irregolare, le condizioni per il suo soggiorno nel paese extra-UE e le conseguenze in caso di mancato rispetto dell’accordo o dell’intesa. Tali centri di rimpatrio possono fungere sia da centri per il rimpatrio verso il paese di rimpatrio finale sia da centri di destinazione finale.Rimpatrio di persone che presentano rischi per la sicurezza. Il regolamento prevede misure speciali per le persone che presentano rischi per la sicurezza. Ad esempio, potrebbe essere loro imposto un divieto d’ingresso superiore al consueto periodo massimo di dieci anni, o persino un divieto d’ingresso a tempo indeterminato. Gli Stati membri possono anche imporre la detenzione, inclusa la detenzione in carcere. Tale periodo di detenzione può anche essere più lungo di quanto normalmente previsto.Riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio. Attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, gli Stati membri potranno riconoscere ed eseguire direttamente una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro nei confronti di una persona che deve lasciare il territorio degli Stati membri, senza dover avviare la procedura di emissione di una nuova decisione di rimpatrio. Ciò invierà un messaggio forte ai cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare: non possono evitare il rimpatrio fuggendo in un altro Stato membro. Il riconoscimento reciproco della decisione di rimpatrio di un altro Paese non è ancora obbligatorio. Secondo la posizione del Consiglio, la Commissione europea valuterà il funzionamento del riconoscimento reciproco due anni dopo l’entrata in vigore e, se del caso, presenterà una proposta legislativa per renderlo obbligatorio per tutti gli Stati membri.Ordine di rimpatrio europeo. Il regolamento sul rimpatrio introdurrà un ordine di rimpatrio europeo (ERO), un modulo su cui gli Stati membri dovranno inserire gli elementi chiave della decisione di rimpatrio. Gli Stati membri dovranno inserire l’ERO nel Sistema d’Informazione Schengen, il sistema di condivisione delle informazioni per la sicurezza e la gestione delle frontiere nell’UE. Ciò faciliterà il riconoscimento reciproco, poiché gli Stati membri disporranno delle informazioni necessarie per riconoscere la decisione di rimpatrio di un altro Stato membro. Se una persona a cui è stato intimato di lasciare l’UE si trasferisce in un altro Stato membro, tale Stato potrà eseguire direttamente la decisione di rimpatrio emesse dal primo Stato membro sulla base dell’ERO.Gli Stati membri hanno deciso che il provvedimento di rimpatrio europeo sarà introdotto entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento sul rimpatrio.L’accordo raggiunto oggi servirà da base per l’avvio dei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo al fine di concordare un testo giuridico definitivo. (Italpress)
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